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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione di cava in località Avei lotti 2f.c. 1,2,3,4,5,6,7,7A,7B e 7C nel comune di Bagnolo Piemonte. Proponenti: Lamberti Angelo Casale Monferrato e ditta S.L. Pietre s.r.l. Bagnolo Piemonte. Giudizio di compatibilità ambientale.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 16 settembre 2008 e del 20 gennaio 2009, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
  2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava in località Avei, lotti 2 f.c. 1,2,3,4,5,6,7,7A,7B e 7C nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dalla Ditta Lamberti Angelo, Statale Alessandria 15, Casale Monferrato (AL) e Ditta S.L. Pietre s.r.l., Viale Rimembranza, Bagnolo P.te. (CN), in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che riguarda un'area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà −a recupero ultimato− un raccordo morfologico con l'intorno.
  3. per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. entro il 31 dicembre di ogni anno le Ditte autorizzate sono tenute alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;

b. prima della ripresa dei lavori di coltivazione dovrà essere ripristinata la viabilità d'accesso al cantiere alto e realizzata la rete di regimazione delle acque prevista in progetto lungo tale pista. Inoltre dovranno essere completati i lavori di sistemazione−rivegetazione previsti negli elaborati progettuali a carico della porzione utorizza compresa tra le quote 1290 m e 1305 m s.l.m. circa dei lotti 1−2−e 2 f.c.;

c. entro il terzo anno dal rilascio del provvedimento utorizzativi comunale dovranno essere completati sia i lavori di coltivazione che di recupero ambientale relativi al cantiere superiore;

d. la coltivazione proceda dall'alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava. In ogni caso, qualora fosse necessario mantenere fronti laterali di altezza elevata, dovrà essere lasciato in posto un gradone provvisorio di sufficiente ampiezza da asportare successivamente, una volta ridotta l'altezza del fronte laterale temporaneo con l'avanzare dei lavori di coltivazione;

e. al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai vari cantieri di lavoro dovranno essere realizzati dei cordoli in massi ciclopici lungo il margine dei due piazzali dei lotti 1−2 e 2 f.c. da ripristinare in seguito ad ogni ribasso di piazzale; inoltre, sempre nei medesimi lotti, non sarà possibile condurre lavorazioni contemporanee sui due cantieri (alto e basso);

f. lungo i gradoni residui dovrà essere realizzato, in stretta successione con le operazioni di profilatura e di recupero ambientale del gradone stesso, e comunque prima di procedere a successivi ribassi, un cordolo in massi ciclopici;

g. le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

h. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te secondo quanto previsto nella documentazione allegata agli elaborati progettuali;

i. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione ed al tempestivo adeguamento della rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

j. tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l'avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile;

k. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

l. nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;

m. l'impianto delle specie arboreo−arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, che il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo−arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

  1. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 16 settembre 2008 e del 20 gennaio 2009, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

  1. di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso favorevole i pareri dell'A.S.L. Cuneo 1 (ex ASL 17), della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali Torino, in quanto i predetti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
  2. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.
  3. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.
  4. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7 costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
  6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.
  7. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

− sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

− facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

− subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

  1. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.
  2. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte −Dipartimento di Cuneo− Settore VIA− Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
  3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
  4. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.
  6. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.
  7. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 24.02.2009.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)