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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Villar Pellice (Torino)

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.03.2009 − Modifica al Regolamento Edilizio art. 39 (coperture, canali di gronda e pluviali).

Il Consiglio Comunale

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 26.09.2005, esecutiva, debitamente pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con cui è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale predisposto in ottemperanza alla legge Regionale n. 19 del 08.07.1999;

Vista la legge regionale n. 19 del 08.07.1999 ed in particolare l'art. 3, comma 10;

Ritenuto necessario ampliare le possibilità di utilizzo di materiali diversi per procedere alla realizzazione delle coperture dei fabbricato di alpeggio, furest, tettoie e/o bassi fabbricati in modo da favorire il recupero di vecchi fabbricati fatiscenti;

Ritenuto di addivenire, al fine di cui sopra, ad una modifica dell'art. 39 del Regolamento Edilizio Comunale e che per maggior chiarezza qui si riporta:

Testo vigente:

(omissis)

Testo proposto:

Art. 39 − (coperture, canali di gronda e pluviali)

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture esclusivamente inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. I manti coprenti degli ampliamenti in adiacenza dovranno essere uniformati al corpo di fabbrica principale; nei casi di ampliamento all'interno di volumetrie esistenti, la predetta uniformità dovrà essere rispettata solo quando l'intervento comprenda la sostituzione della struttura portante del tetto. All'interno delle zone A del piano regolatore comunale il manto coprente dovrà essere eseguito con materiali di tipo tradizionale (pietra locale) nelle altre zone con tegole di color nero/grigio. Eventuali deroghe alla tipologia di materiali impiegati per le coperture meglio specificate dal presente comma verranno autorizzate dalla Giunta Comunale con apposito atto motivato esclusivamente da problematiche di tipo tecnico−realizzativo fatta eccezione per i fabbricati di civile abitazione. La Giunta Comunale rilascia le deroghe previste dal presente comma sentito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati; essi potranno avere copertura con tetto piano;

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature, o in mancanza di esse, nei canali naturali o artificiali di scolo delle acque meteoriche non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. I chiusini dei pozzetti comunque installati su suolo pubblico dovranno essere carreggiabili.

Deroghe alle disposizioni inerenti le coperture

7. Allo scopo di facilitare l'attività pastorale e l'abitazione nelle zone più alte di montagna, con il recupero e riuso di baite attualmente in rovina, salvo restando quanto disposto agli articoli precedenti, negli alpeggi e nei "furest", è consentito il rifacimento delle coperture anche in lamiera grecata di colore scuro (con esclusione della lamiera ondulata zincata). Si suggerisce in ogni caso d'inserire tra l'orditura di sostegno del tetto e la lamiera grecata, un tavolato di legno con impregnatura scura.

Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i parerei favorevoli per quanto riguarda la regolarità tecnica, contabile e conformità alle leggi, allo statuto, ai Regolamenti, ai sensi del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

delibera

Omissis

Villar Pellice, 31 marzo 2009

Il Sindaco
Bruna Frache