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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14


Codice DB1406
D.D. 27 febbraio 2009, n. 366

O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/08− Ordinanza commissariale n. 5 del 02/08/08. Evento alluvionale 29−30 maggio 2008−InterventoTO_DA14_3683_08_427.Pulizia torrente Pellice, rii vari, sgombero detriti e ripristino viabilita'. Conferenza di Servizi definitiva del 11/02/2009 per l'esame del progetto di "Lavori di sistemazione alveo e argini torr. Angrogna nel Comune di Torre Pellice (TO)". Importo di progetto: Euro 46.697,29.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare il progetto per la sistemazione di n. 2 tratti di difesa in sponda destra del torrente Angrogna, in località Tre Roche e presso la confluenza del rio Rivet in Comune di Torre Pellice, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del R.D. n. 523/1904, nonché di autorizzare l'esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali trasmessi, che si restituiscono al Comune di Torre Pellice vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza le preventive autorizzazioni;
  2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
  3. le opere di sistemazione spondale previste dovranno essere adeguatamente attestate a monte ed a valle alle difese esistenti; il paramento esterno dovrà inoltre essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
  4. i manufatti di difesa spondale suddetti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
  5. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m3 e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
  6. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere di difesa spondale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
  7. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre richiedendo le necessarie autorizzazioni;
  12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre richiedendo le necessarie autorizzazioni;
  13. l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  14. in sede di progetto esecutivo, tutte le opere che presentano rilevanza strutturale ed interessano la pubblica incolumità dovranno acquisire l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. n. 93 e 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

di precisare che la Regione Piemonte riconosce "oneri di progettazione, oneri fiscali compresi" nella misura del 10% da calcolarsi sui lavori, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 10; i suddetti oneri sono da considerarsi al netto degli oneri derivanti dai disposti del D.Lgs. n. 81/2008;

di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili in sintonia con l'O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Andrea Tealdi