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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14


Codice DB1402
D.D. 20 febbraio 2009, n. 321

Decreto 30 giugno 2004 − Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio − Applicazione dell'art. 40 del D.Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della Diga di Rimasco (VC), di proprieta' della ENEL Produzione S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R cosi' come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n. 1/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Rimasco, che la Società ENEL S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 28096/14.14 del 16/04/2008 e successivamente integrato con elaborati trasmessi con note Ns. prot. n. 77642/14.14 del 11/11/08 e Ns. prot. N. 3756 DB/14.02 del 20/01/2009, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

  1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
  2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004;
  3. Gli interventi specifici previsti nei periodi di morbida, dovranno essere oggetto di uno specifico aggiornamento del progetto di gestione, da presentare a seguito della loro esecuzione, ai sensi del c.8 dell'articolo 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.. Tale aggiornamento in particolare dovrà trattare:
  1. le operazioni di svaso, dovranno essere programmate, per quanto possibile, al di fuori dal periodo riproduttivo della fauna ittica presente;
  2. I risultati dei monitoraggi effettuati dovranno pervenire anche alla Direzione regionale Ambiente;
  3. Durante il periodo di validità del Progetto di gestione il proponente effettui una caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel corso d'acqua a monte a valle del bacino di Rimasco e nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Dovranno essere inoltre rilevate qualità e consistenza delle immissioni di ittiofauna effettuate nel corso d'acqua a monte e a valle dello sbarramento; tali risultati dovranno essere sottoposti alle Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente, nonché alla Provincia di Vercelli per una valutazione di merito;
  4. Ai fini di una maggior tutela delle acque e delle popolazioni ittiche del fiume Sesia, si richiede inoltre di verificare la lunghezza del tratto fluviale effettivamente interessato dall'impatto delle operazioni idrauliche in occasione degli interventi previsti nei periodi invernali 2010−2011 e 2011−2012, attraverso l'effettuazione del piano di monitoraggio previsto nel progetto di gestione presentato (paragrafo 4.4.4), individuando un'idonea localizzazione delle stazioni di monitoraggio in collaborazione con ARPA Piemonte e con la Direzione Ambiente;
  5. Nel caso in cui gli esiti del piano di monitoraggio rilevassero il verificarsi di criticità a carico delle acque e della fauna acquatica del fiume Sesia derivanti dalle operazioni idrauliche in corso, il gestore dell'invaso dovrà prontamente attuare idonee misure correttive volte alla mitigazione degli impatti;

Si ricorda infine che, prima dell'esecuzione delle attività di svuotamento o di spurgo, dovrà essere dato avviso preventivo alla Provincia di Vercelli, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Tutti gli interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia di Vercelli;

  1. Prima della realizzazione di qualsiasi lavoro in alveo dovrà essere ottenuta l'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, formulando apposita istanza corredata degli elaborati previsti dal regolamento regionale emanato con D.P.G.R.del 6/12/2004, n.14R;
  2. per l'asportazione di materiale inerte al di fuori del bacino (interventi di scavo per la realizzazione del nuovo scarico e per il recupero della capacità d'invaso), si dovrà ottenere il provvedimento di concessione demaniale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44−5083 del 14/01/2002, al paragrafo "Concessioni di estrazione di materiale litoide rilasciate su istanza di parte". A tal proposito si rammenta che il canone di concessione vigente risulta essere di 3,36 €/m3; eventuali richieste di riduzione dovranno essere adeguatamente motivate e sottoposte alla valutazione della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia montana e foreste;
  3. per quanto concerne la rimozione meccanica dei sedimenti descritta nel documento integrativo consegnato con nota Ns. prot. N. 77642/14.14 del 11/11/08, dovrà essere presentato preventivamente all'effettuazione dei lavori, un piano di rimozione, stoccaggio, trasporto e utilizzazione o conferimento in discarica prima dell'esecuzione dei lavori;
  4. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione;

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero