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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14


Codice DB1402
D.D. 20 febbraio 2009, n. 320

Decreto 30 giugno 2004−Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio − Applicazione dell'Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Art. 114, D.Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della traversa di Pietraporzio (CN01012) in comune di Pietraporzio (CN), di proprieta' ENEL Produzione S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9.11.2004, n. 12/R cosi' come modificato dal D.P.G.R. 29.01.2008, n. 1/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della traversa di Pietraporzio, che la Società ENEL S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. n. 32316/14.14 del 07/05/2008 e successivamente integrato con elaborati trasmessi con note Ns. prot. n. 82252/14.14 del 27/11/08, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

  1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
  2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
  3. Avviso preventivo delle attività di svuotamento e di fluitazione o spurgo della tipologia "intervento specifico" dovrà inoltre essere inviato ai gestori delle utenze irrigue situate a valle dell'invaso;
  4. A tutela dell'ecosistema acquatico ed in particolare delle componenti preservate sia sulle basi della direttiva Habitat che dalla direttiva 78/659/CEE relativa alla idoneità delle acque alla vita dei pesci, si richiede il rispetto di quanto segue:
  1. In caso di svaso, deve essere effettuata la preventiva apertura degli scarichi per rimuovere eventuali accumuli in corrispondenza delle paratoie, nel caso queste vengano aperte nelle fasi finali ed a invaso precedentemente svuotato attraverso l'opera di presa;
  2. In caso di operazioni di fluitazione:
  1. Per quanto concerne la rimozione meccanica dei sedimenti e nel caso di applicazione della modalità "Asportazione continua dal fondo del materiale sedimentato e diluizione con la portata turbinata" dovrà essere preventivamente presentato un aggiornamento del progetto di gestione che dettagli questa attività;
  2. per quanto concerne la rimozione meccanica dei sedimenti dovrà essere presentato contestualmente all'aggiornamento richiesto al punto precedente un piano di rimozione, stoccaggio, trasporto e utilizzazione o conferimento in discarica prima dell'esecuzione dei lavori;
  3. I risultati dei monitoraggi effettuati dovranno pervenire anche alla Direzione regionale Ambiente;
  4. Al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di fluitazione dovranno essere effettuare alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali;
  5. Si ricorda infine che, prima dell'esecuzione delle attività di svuotamento, di fluitazione o spurgo della tipologia "intervento specifico" e di rimozione meccanica dei sedimenti, dovrà essere comunque dato avviso preventivo alla Provincia di Cuneo, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino;
  6. Prima della realizzazione di qualsiasi lavoro in alveo dovrà essere ottenuta l'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, formulando apposita istanza corredata degli elaborati previsti dal regolamento regionale emanato con D.P.G.R.del 6/12/2004, n.14R;
  7. nella fase di progettazione esecutiva necessaria per gli interventi specifici (asportazione dei sedimenti per una volumetria attualmente stimata nell'ordine di 13.500 m3) si dovrà ottenere il provvedimento unico di concessione demaniale e autorizzazione idraulica, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44−5083 del 14/01/2002, al paragrafo "Concessioni di estrazione di materiale litoide rilasciate su istanza di parte", sia per lo stoccaggio in area non interessata da eventi di piena, sia per l'acquisto del materiale estratto. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni intervento di estrazione di materiale in alveo;
  8. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione;

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero