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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14


Codice DB1605
D.D. 4 febbraio 2009, n. 18

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di rinnovo della Concessione Mineraria per olivina e contestuale riduzione di area da ettari 116 ad ettari 35 denominata "Finero" sita nel territorio del Comune di Malesco (VB), presentato dalla Soc. Maffei S.p.A. con sede in Castellarano (RE) Via Reni, 2/L. Codice: C102O.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

  1. La Concessione Mineraria denominata "Finero" sita nel territorio del Comune di Malesco (VB) è rinnovata alla società Maffei S.p.A. con sede legale in Castellarano (RE) Via Reni, 2/L, (omissis) fino al 20 aprile 2013.
  2. L'area della Concessione è pari ad ettari 35, così come riportato nella planimetria allegata al verbale di delimitazione con riduzione d'area del 23 ottobre 2008.
  3. Il Titolare della Concessione è tenuto a:
  4. corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 1286,60 (Euro milleduecentottantasei/60), pari a Euro 36,76 (Euro trentasei/76) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2009 (Accertamento n. 92/09) mediante versamento sul Conto Corrente Postale nº 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Finero, comune di Malesco (VB)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
  5. corrispondere la tariffa del diritto di escavazione di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007 secondo le modalità riportate nella D.G.R. n. 7 − 8070 del 28 gennaio 2008.

4. L'importo di cui al punto 3.a) sarà aggiornato annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, sulla base della variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, accertate dall'ISTAT.

5. Inoltre il Concessionario deve:

  1. dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 10 − 8621 del 21 aprile 2008 e dagli allegati alla medesima;
  2. informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
  3. conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
  4. fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
  5. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione competente a fini di controllo della regolare esecuzione dei lavori e della tutela dei pubblici interessi;
  6. rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;
  7. far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.
  8. Qualora sia necessario per la coltivazione della miniera procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 5.a), il Concessionario è tenuto a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.
  9. Il rinnovo della Concessione Mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
  10. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto