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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Codice DB0710
D.D. 10 febbraio 2009, n. 132

Comune di Toceno (VCO). Mut. temp. di dest.ne d'uso, con con.ne amministrativa e relativa costituzione di servitu' nonche' di diritto di superficie oer anni 10 rinnovabili, a favore della Soc. "Bluradio S.r.l." e dell'Associazione "Radio Film San Francesc", di porzione di mq. 25 del terreno comunale gravato da u.c. distinto al NCT Fg. 10 − mapp. 223/a (ex 205 parte), per posa nuovo ripetitore. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq. 25 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 10 − mapp. 223/a (ex 205 parte), per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù nonché di diritto di superficie, alla Soc. " Bluradio S.r.l." e all'Associazione "Radio Film San Francesco", per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la posa di un nuovo ripetitore radiotelevisivo, oltre l'occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonché di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all'interno della precitata area autorizzata;

che il Comune di Toceno (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonché di diritto di superficie che verranno stipulati con le Società Concessionarie relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

− che i Concessionari non potranno operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto e disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04, al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE − P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90−12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11−1800 del 19.12.2005, con la l.r. n. 9/07 e con la l.r. n. 22/07, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, oltre all'ovvia rimozione di tutte le opere ivi realizzate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei Concessionari (ad ognuno per quanto di competenza), che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell'area al termine dei lavori inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

le opere autorizzate comportano benefici alla popolazione residente in quanto, oltre all'introito dei canoni di concessione, sono finalizzate al miglioramento del servizio di trasmissioni radiotelevisive in loco che, in buona parte, hanno anche un notevole valore sociale;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune − Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali;

i costi inerenti la realizzazione delle opere, la loro successiva manutenzione nonché la loro rimozione, al termine o al decadere della concessione, sono a totale carico dei Concessionari, ad ognuno per quanto di competenza, secondo le modalità che verranno concordate con il Comune in sede di rilascio della concessione;

− il Comune di Toceno (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

− tutte le spese inerenti e conseguenti alle procedure amministrative necessarie e le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei Concessionari, ad ognuno per quanto di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri