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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Codice DB1406
D.D. 17 febbraio 2009, n. 274

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 05/09 per interventi di sistemazione idraulica del Torrente Sangone a monte del nuovo ponte di Via Piossasco in Comune di Rivalta di Torino. Ditta: Comune di Rivalta di Torino.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Rivalta di Torino ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt.1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
  3. le opere di difesa spondale previste dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell'esistente sponda, nonché adeguatamente attestate alle spalle del ponte di cui è prevista la demolizione dell'impalcato e delle pile in alveo; il paramento esterno dovrà inoltre essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
  4. i manufatti di difesa spondale suddetti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
  5. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
  6. la movimentazione del materiale d'alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori di disalveo è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l'estrazione stessa;
  7. il materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso, complessivamente pari a 6166m3 circa, così come previsto negli elaborati di progetto, dovrà essere acquistato dall'appaltatore a propria cura e spese, previa istanza di concessione presso il Settore scrivente, secondo il canone attualmente in vigore, seguendo la procedura prevista dalla DGR in data 14.01.2002 n. 44−5084;
  8. il materiale demaniale di risulta proveniente invece dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere di difesa spondale dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
  9. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999−vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989−vincolo idrogeologico−ecc).

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato l'eventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Andrea Tealdi