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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Codice DB1406
D.D. 19 gennaio 2009, n. 52

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4274 per il mantenimento dello scarico di acque reflue nel Torrente Bendola, in Comune di Volpiano (TO). Ditta: Theolab S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Theolab S.r.l. con sede legale in Volpiano, C.so Europa, 600, (omissis) a mantenere l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. nessuna variazione delle opere già realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  2. nel caso la quota idrometrica di massima piena con TR=200 anni sia pari o superiore alla quota di imposta della tubazione dello scarico di che trattasi, sia prevista la posa in opera di valvola unidirezionale o Clapet, al fine di evitare il reflusso delle acque;
  3. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  5. l'autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  6. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del Settore scrivente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico di che trattasi, ai sensi delle LL.RR. 20/2002, 12/2004 e 9/2007 e del relativo regolamento d'attuazione in data 06.12.2004 n. 14/R.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Andrea Tealdi