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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Codice DB1407
D.D. 8 gennaio 2009, n. 10

Autorizzazione idraulica (PI n. 551 T. Orba − R. Brigne), opere per la messa in sicurezza della diga Bric Zerbino sita sull'ansa abbandonata del T. Orba lungo il confine dei territori comunali di Molare (AL) e Rossiglione (GE). Ditta: Dott. Ing. Perelli Pier Giorgio − Commissario Delegato (D.L. 79/2004 e O.P.C.M. n. 3418 del 24/03/2005).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Commissario Delegato (D.L. 79/2004 e O.P.C.M. n. 3418 del 24/03/2005), Dott. Ing. Perelli Pier Giorgio, c/o Ministero delle Infrastrutture − Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta − Torino, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

  1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
  2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
  3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
  6. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire la funzionalità delle opere;
  9. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche ed idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
  10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  11. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno