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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 27−11179

Legge Regionale 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con L.R. 05/10/2005, n. 14 art. n. 8 e 9 − Modificazione d.g.r. n. 41−9921 del 27/10/2008 "Programma annuale degli interventi 2008" e disposizioni finanziarie.

A relazione dell'Assessore Manica:

Vista la Legge Regionale 8.7.1999 n. 18, modificata con Legge Regionale 05/10/2005, n. 14 artt. n. 8 e 9, che favorisce e sostiene lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica;

visto l'art. n. 8 della L.R. 05/10/2005 n. 14 con la quale viene modificato l'art. 7 1ºcomma lett. a) della L.R. 18/99 ed in particolare viene definito che (...) per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituiti da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all'art. n. 5 della L.R. n. 18/99. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di Credito;

richiamata la precedente D.G.R. n. 41 − 9921 del 27/10/2008 con la quale:

− è stato istituito, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. n. 4 della L.R. n. 21/97 una nuova sezione denominata Turismo, con propria dotazione finanziaria, ripartita a favore delle imprese del settore turistico;

− è stato stabilito di affidare la gestione del citato Fondo a Finpiemonte S.p.a. mediante la stipula di apposita convenzione in conformità con la D.G.R. n. 30−8150 del 04/02/2008;

− è stato approvato il "Programma annuale degli interventi 2008" previsto ai sensi della L.R. 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con L.R. 05/10/2005, n. 14, contenente i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti;

dato atto che il citato "Programma annuale degli interventi 2008", al paragrafo 7 (Spese ammissibili), elenca e definisce ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di programmi di investimento sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande e fino ai 36 mesi successivi alla data di erogazione del medesimo finanziamento;

considerato che tale indicazione possa essere interpretata in modo estensivo e ricondotta anche a programmi e progetti iniziati prima dell'approvazione del citato "Programma annuale degli interventi 2008" e quindi in fase di avanzata realizzazione, per spese definite ammissibili e sostenute dopo la presentazione della domanda;

ritenuto, anche in conformità alle disposizioni del regime "de minimis", di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di importanza minore (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379/5 del 28/12/2006), al quale sono soggetti gli aiuti previsti dal più volte richiamato Programma, dover precisare che la effettiva realizzazione delle opere relative ai progetti proposti (inizio lavori) non deve essere antecedente alla presentazione della domanda;

ritenuto pertanto di dover integrare il paragrafo 7 del "Programma annuale degli interventi 2008" approvato con la precedente D.G.R. n. 41 − 9921 del 27/10/2008, inserendo prima del primo capoverso del medesimo paragrafo la seguente dicitura. "Rientrano nel presente programma gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda";

considerato inoltre che con la D.D. n. 737 del 18/11/2008 è stato assunto l'impegno della somma di € 8.000.000,00 sul cap. 279958 del Bilancio 2008 allo scopo di alimentare la nuova Sezione del Turismo del Fondo di cui alla L.R. n. 21/97 e s.m.i., istituito, con la sopra richiamata D.G.R. n. 41 − 9921 del 27/10/2008, presso Finpiemonte S.p.a;

richiamate:

− la D.D. n. 59 del 11/02/2009 con la quale è stato approvato il testo di convenzione disciplinante i rapporti con Finpiemonte S.p.a. per la gestione dei finanziamenti di cui al "Programma annuale degli interventi 2008";

− la D.D. n. 119 del 25/02/2009 con la quale è stata approvata la modulistica costituente la "Richiesta di concessione del finanziamento agevolato", da utilizzare, da parte delle piccole imprese turistiche, per la presentazione delle istanze ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2008", previsto dalla Legge Regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i ;

dato atto, secondo quanto previsto all'art: 2 della citata Convenzione, che Finpiemonte S.p.a.,fra le attività di propria competenza, deve predisporre un sistema di presentazione telematica delle domande di finanziamento sul sito www.finpiemonte.it , la relativa scheda di misura da mettere a disposizione degli utenti sul medesimo sito nonché la redazione e stipula delle convenzioni con gli Istituti di Credito intenzionati a cofinanziare gli interventi ammissibili e che l'espletamento di tali attività comportano tempi lunghi, per cui si prevede che il programma non potrà essere attivato prima della fine del mese di aprile;

considerata l'aspettativa creata fra gli operatori turistici dal "Programma annuale 2008", mediante il quale la Regione Piemonte, attraverso il Fondo Rotativo per il comparto "Turismo", per la prima volta, concede finanziamenti agevolati, alle piccole imprese, è verosimile che l'attuale dotazione finanziaria del "Programma annuale degli interventi 2008" pari € 8.000.000,00, per il primo anni di attività del fondo "Turismo", sia sufficiente a garantire il finanziamento di una minima parte degli interventi che verranno proposti dalle piccole imprese turistiche;

ritenuto, pertanto al fine di poter finanziare un maggior numero di interventi e rendere più incisiva l'azione incentivante del "Programma 2008", di dover aumentare la dotazione del fondo "Turismo" utilizzando completamente le risorse che si rendano disponibili sul cap. n. 279958 (UPB DB 18.092) del Bilancio 2009;

la Giunta Regionale;

tutto ciò premesso;

vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 " Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale − art. 16 "Attribuzioni degli organi di direzione politico−amministrativa" − art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti";

sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative;

acquisito il parere favorevole della III Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 23.3.2009;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di integrare, per quanto espresso in premesso, il paragrafo 7 del "Programma annuale degli interventi 2008" approvato con la precedente D.G.R. n. 41 − 9921 del 27/10/2008, inserendo prima del primo capoverso del medesimo paragrafo la seguente definizione: "Rientrano nel presente programma gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda";

di utilizzare, per quanto espresso in premessa, tutte le risorse che si rendano disponibili sul cap. n. 279958 (UPB DB 18092) del Bilancio 2009, per aumentare la dotazione del fondo "Turismo", istituito presso Finpiemonte S.p.a. con D.G.R. n. 41 − 9921 del 27/10/2008, finalizzato al sostegno del "Programma annuale degli interventi 2008", previsto Legge Regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica";

di dare atto che il "Programma annuale degli Interventi 2008", approvato con D.G.R. n. 41−9921 del 27/10/2008, come integrato con quanto sopra disposto, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 08/07/1999 n. 18 e s.m.i.

Programma annuale degli interventi 2008

"Agevolazioni a favore delle Imprese operanti nel settore del turismo"

  1. Premessa

Con la Legge regionale 08/07/1999 n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", la Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese.

L'attuazione della Legge è demandata alla definizione di Programmi annuali degli interventi, mediante i quali vengono individuati i criteri, le modalità e le tipologie di intervento da agevolare.

I primi cinque Programmi (2000−2004), hanno ottenuto un positivo riscontro da parte degli operatori del settore; con il presente Programma la Regione Piemonte intende confermare il ruolo centrale del sistema dell'ospitalità del turismo piemontese e delle imprese che vi operano, nonché ribadire l'impegno a qualificare e potenziare tale comparto nel delicato periodo del "post evento olimpico".

Rispetto ai precedenti Programmi, la novità principale consiste, oltre che nella focalizzazione sulle piccole imprese, nella variazione della tipologia di agevolazione: il contributo in conto capitale viene infatti sostituito da un finanziamento agevolato da erogare, con il concorso bancario, tramite un fondo di rotazione appositamente creato.

  1. Definizioni

Ai fini del presente programma si applicano le seguenti definizioni:

  1. Obiettivi

Al fine di migliorare l'offerta ricettiva regionale e creare le condizioni per un incremento delle presenze turistiche, in particolare con riferimento alle zone turistiche carenti di ricettività, con il presente Programma si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

  1. Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma i seguenti soggetti:

I soggetti richiedenti dovranno risultare iscritti nel registro delle imprese, dovranno essere finanziariamente sane e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata). Nei casi di impresa individuale, la costituzione dell'impresa stessa è comprovata con la comunicazione dell'attribuzione del numero di partita IVA.

  1. Localizzazione degli interventi

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Programma, gli interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione Piemonte.

  1. Iniziative agevolabili

La misura si propone di sostenere investimenti finalizzati a:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento della qualità di :

− strutture alberghiere;

− strutture extralberghiere limitatamente alle Case Appartamento Vacanze (C.A.V. − Residence) ai sensi della citata L.R. n. 31/85 e s.m.i.

− campeggi.

b) adattamento di immobile a nuova struttura alberghiera ed extralberghiera;

c) realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere in "dimore storiche" e riqualificazione di quelle esistenti;

d) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo.

6.1. Ambiti Prioritari

Vengono considerati prioritari, con gli effetti di cui al punto 9, le domande aventi per oggetto le seguenti iniziative:

I. realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere in "dimore storiche";

II. interventi di miglioria della qualità delle strutture di cui al punto 6 lettera a), che non comportino un aumento della superficie costruita;

III. adattamento di immobile a nuova struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera;

IV. riadattamento di struttura alberghiera esistente la cui attività sia cessata da almeno 4 anni.

  1. Spese ammissibili

Rientrano nel presente programma gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda.

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di programmi di investimento, qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino ai 36 mesi successivi alla data di erogazione:

  1. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili tutte le spese non ascrivibili alle voci elencate al punto 7, oltre che le seguenti:

  1. Natura dell'agevolazione

L'aiuto si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 6 di importo non inferiore a Euro 70.000,00 e non superiore a Euro 1.000.000,00.

Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, compatibilmente con le risorse disponibili, alle seguenti condizioni:

ambiti prioritari:

ambiti non prioritari:

Il finanziamento dovrà essere restituito con un piano di ammortamento a 5 anni (di cui uno di preammortamento) o a 8 anni (di cui uno di preammortamento).

La scelta dell'una o dell'altra opzione è lasciata al beneficiario, tranne che per i finanziamenti di importo complessivo non superiore a Euro 300.000,00, che dovranno necessariamente essere rimborsati in 5 anni.

  1. Gruppo Tecnico di Valutazione

Per la valutazione delle domande presentate ai sensi del presente programma è istituito presso Finpiemonte S.p.A. un Gruppo tecnico di valutazione composto da:

1. il Dirigente del Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in Materia Turistica (che presiede) o suo supplente;

2. un funzionario del Settore Offerta Turistica o suo supplente;

3. un funzionario di Finpiemonte s.p.a. o suo supplente;

4. due esperti nominati dalle Associazioni di categoria o loro supplenti.

  1. Criteri di valutazione delle domande

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione, di cui al paragrafo 10, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, oltre che di conformità e di merito.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità vengono verificati:

− la titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;

− la completezza della domanda e della ulteriore documentazione obbligatoria specificata sul modulo di domanda;

Relativamente agli aspetti di conformità e merito viene verificato:

− la coerenza del progetto di investimento presentato con gli obiettivi dichiarati in domanda e con le finalità del presente Programma;

− l'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati.

  1. Fasi procedurali

12.1 Presentazione delle domande

12.2 Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

12.3 Realizzazione degli investimenti e rendicon−
tazione

Alla data della presentazione del rendiconto tutte le spese dovranno anche essere state pagate.

12.4 Vincolo e divieto di cumulo

Le strutture finanziate con il presente Programma dovranno essere vincolate alla specifica destinazione d'uso e di attività per la durata di 10 anni, mediante nota trascritta presso i relativi pubblici registri.

L'agevolazione prevista con il presente Programma è alternativa a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da Enti pubblici o da leggi dello Stato per la realizzazione della medesima iniziativa.

12.5 Proroghe e varianti ai progetti finanziati

Finpiemonte S.p.A. si pronuncerà sull'ammissibilità della variante sentito il parere vincolante del Gruppo tecnico di valutazione.

12.6 Subentro nella titolarità del finanziamento

  1. Revoca delle agevolazioni

13.1 Revoca totale

Il finanziamento viene revocato qualora:

a) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;

b) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettiva realizzazione;

c) la realizzazione dell'intervento finanziato non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;

d) il rendiconto finale presenti una spesa ammissibile complessiva inferiore al 40% della spesa originariamente ammessa a finanziamento;

e) l'intervento non venga realizzato entro il termine fissato, salvo che l'inadempienza sia attribuibile esclusivamente a cause di forza maggiore;

f) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

g) il beneficiario rinunci alla realizzazione del progetto;

h) la banca convenzionata revochi la quota finanziamento di sua competenza;

i) il beneficiario non rispetti il vincolo di destinazione d'uso (o di attività) decennale.

In tali casi, salvo quanto disposto al successivo punto 13, il beneficiario dovrà provvedere all'estinzione della parte di finanziamento erogata con fondi regionali, al netto delle eventuali rate già rimborsate, maggiorata di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente alla data dell'erogazione e maturato nel periodo che intercorre dalla data di erogazione del finanziamento alla data di emissione del provvedimento di revoca.

13.2 Revoca parziale

Il finanziamento è revocato solo in parte qualora il rendiconto finale presenti una spesa ammissibile inferiore al 95% dell'importo del finanziamento erogato.

In questo caso la differenza tra il finanziamento erogato e la spesa ammissibile rendicontata dovrà

essere restituita anticipatamente (sempre per la parte di competenza del fondo regionale), maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione alla data di emissione della richiesta di restituzione.

  1. Controlli

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse e informa tempestivamente la Direzione regionale.

La Regione può promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

  1. Conformità alla normativa comunitaria
  1. Operatività

L'operatività del seguente Programma degli interventi verrà disposta con atto dirigenziale attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.