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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2009, n. 12−11061

Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 DPR 10.9.1990, n. 285 e art. 12 LR 31.10.2007, n. 20.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premesso che

premesso quanto sopra, la Giunta Regionale;

visto il DPR 10.9.1990, n. 285;

visto il Dlgs. 31.3.1998 n. 112;

visto il DPCM 26.5.2000;

vista la LR 3.10.2007 n. 20;

vista la LR 28.7.2008, n. 23;

delibera

La presente deliberazione sara' pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Il DPCM 26.5.2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del citato Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112" ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

Ai sensi della tabella A, lettera c) allegata al sopra richiamato DPCM, le autorizzazioni di competenza statale previste dal DPR 285/90 vengono conferite alle Regioni a fare tempo dal 2.1.2001.

Con il presente documento, la Regione disciplina le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 DPR 10.9.1990, n. 285 e art. 12 LR 31.10.2007, n. 20.

In particolare, per quanto attiene alla verifica degli aspetti igienico sanitari connessi al procedimento di che trattasi, si ritiene necessario individuare nel Consiglio Regionale di Sanita' e Assistenza istituito con LR 30.7.1984, n. 30 e s.m.i, l'organo consultivo regionale che svolga le analoghe funzioni precedentemente esercitate dal Consiglio Superiore di Sanita'.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti:

Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione regionale, che deve essere prodotta in originale o in copia conforme autenticata:

1) ISTANZA DEL RICHIEDENTE, in carta legale, presentata da familiare o da persona estranea alla famiglia, indirizzata alla struttura regionale competente della Direzione Sanita'. E' possibile, anche prima del decesso e con il consenso del soggetto interessato, produrre all'ufficio regionale competente della Direzione Sanita' istanza di tumulazione in localita' differente dal cimitero, corredata della documentazione relativa alla costruzione della tomba, oggetto di istruttoria da parte degli uffici regionali e di espressione del parere igienico sanitario da parte del Consiglio Regionale di Sanita' e Assistenza.

La richiesta dovra' essere integrata con la restante documentazione, rilasciata dopo il decesso del soggetto interessato, al fine della conclusione del procedimento con il rilascio dell'autorizzazione regionale alla tumulazione.

2) CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dalla competente Autorita' Sanitaria Locale;

3) PARERE DEL SINDACO del Comune ove e' situato il luogo della sepoltura richiesta. Si specifica che il parere si deve riferire ai meriti del defunto e non deve limitarsi ad una semplice ed evasiva formula di "Parere favorevole", ma deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso i motivi per cui si ritiene di respingerla;

4) PARERE DEL PREFETTO della Provincia ove e' situato il luogo della sepoltura. Il parere, riferito ai meriti del defunto, deve essere formulato con le medesime modalita' sopra indicate;

5) NULLA OSTA della competente Autorita' Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto;

6) BIOGRAFIA DELL'ESTINTO, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);

7) NULLA OSTA DEI FAMILIARI, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;

8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELLA TOMBA:

  1. certificazione del Comune che attesti, per l'edificio oggetto di realizzazione dell'opera:

− l'esistenza o l'assenza di vincoli o particolari condizioni ostative alla realizzazione medesima;

− la destinazione di piano regolatore della zona interessata;

− il titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;

b) qualora la realizzazione della tumulazione in localita' differenti dal cimitero richieda interventi in edifici monumentali, dovra' essere acquisito e trasmesso il parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, a norma del Dlgs 42/2004, parte seconda (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio);

Inoltre:

c) Se trattasi di loculo:

1) planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;

2) particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante, prospetti e sezioni quotate):

3) relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno cm. 40, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm. 70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

d) Se trattasi di nicchia−ossario destinata ad accogliere resti mortali:

rilievo in scala 1:100 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verra' collocata la cassetta−ossario con pianta, sezione della nicchia e prospetto della sistemazione a lavori ultimati − rendering)