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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 35

Profilassi della bluetongue. Individuazione di zona infetta, di zona di restrizione a basso rischio e di zona di vaccinazione per bluetongue in Piemonte. Revoca del Decreto n. 3 del 20/01/2009.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Articolo 1

Si dichiara "zona infetta" per bluetongue:

Dalla zona infetta di cui al presente articolo, ai sensi della Direttiva 2000/75/CE, sono vietati i movimenti in uscita di animali delle specie sensibili, fino alla revoca delle misure adottate a livello internazionale, valutata sulla base della situazione epidemiologica e comunicata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Articolo 2

In deroga al divieto di cui all'articolo 1, sono consentite le spedizioni di animali delle specie sensibili in uscita dalla zona infetta di cui all'articolo 1, alle condizioni previste dal Regolamento 1266/07 e successive modifiche, ed in particolare:

  1. per gli animali da allevamento da spedire verso altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni previste dall'articolo 8, punto 1, lettera a) che rimanda all'allegato III dello stesso Regolamento.

Limitatamente alle destinazioni nazionali è consentita l'applicazione delle modalità previste per i movimenti di animali dall'area a basso rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 2a del Regolamento 1266/07, come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009;

  1. alle condizioni di cui all'articolo 8, punto 4 per gli animali da macello,

o in alternativa,

  1. limitatamente alle destinazioni nazionali, secondo l'articolo 8, punto 1, lettera b), sulla base di altre garanzie stabilite dalla Regione e approvate dall'Autorità competente di destinazione o ratificate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  2. limitatamente alle destinazioni regionali, secondo le garanzie disposte dal competente Settore Prevenzione Veterinaria dell'Assessorato regionale alla tutela della salute e sanità, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro o un'altra Regione.

Articolo 3

Si dichiara "zona di restrizione a basso rischio per bluetongue" il territorio della provincia di Cuneo, con l'eccezione della zona già dichiarata "zona infetta" fino a sua revoca.

Articolo 4

Dalla zona di restrizione a basso rischio della provincia di Cuneo i movimenti di animali verso altri stati membri dell'Unione Europea sono consentiti unicamente alle condizioni previste dall'articolo 8, punto 1 lettera a), che rimanda all'allegato III dello stesso Regolamento come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009, per gli animali da allevamento e alle condizioni di cui all'art. 8 punto 4 del medesimo regolamento per gli animali da macello.

Sono consentiti i movimenti di animali verso le restanti parti del territorio nazionale.

Articolo 5

Si dichiarano "zone di vaccinazione per bluetongue" i territori della provincia di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Articolo 6

I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti provvedono a verificare, con strumenti ordinari e straordinari di vigilanza, il rispetto delle misure disposte dal presente decreto.

Articolo 7

Il presente decreto revoca il precedente Decreto n. 3 del 20/1/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE