Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 35
Profilassi della bluetongue. Individuazione di zona infetta, di zona di restrizione a basso rischio e di zona di vaccinazione per bluetongue in Piemonte. Revoca del Decreto n. 3 del 20/01/2009.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
Articolo 1
Si dichiara "zona infetta" per bluetongue:
- l'intero territorio dei Comuni di: Aisone, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Frassino, Gaiola, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Macra, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pagno, Piasco, Pradleves, Revello, Rifreddo, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Saluzzo, S. Damiano Macra, Sanfront, Scarnafigi, Stroppo, Tarantasca, Valgrana, Valmala, Valloriate, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar S. Costanzo,Vottignasco;
- il Comune di Barge limitatamente al territorio a destra di via Paesana, via San Martino, via Soleabò fino alla S.P. 589 e a destra di via Basano fino al fiume Po;
- il Comune di Boves limitatamente alle frazioni Fontanelle, Mellana e S. Anna;
- il Comune di Cardè limitatamente al territorio a destra di via Revello fino a via Saluzzo e a destra di via Torre San Giorgio fino alla S.S. 663;
- il Comune di Fossano limitatamente alle frazioni Gerbo, Maddalene, Mellea, Murazzo, Piovani, Sant'Antonio Baligio, San Martino, San Sebastiano, San Vittore;
- il Comune di Monasterolo di Savigliano limitatamente al territorio delimitato dal confine dei Comuni di Savigliano, Scarnafigi, Ruffia, da via Ruffia, via Battaglini, via Savigliano;
- il Comune di Morozzo limitatamente alla frazione Riforano e a via Tetti Pesio;
- il Comune di Paesana limitatamente al territorio a est delle borgate Colletta, Battagli, Agliasco, Chisola comprese e a est del vallone che sale a Testa di Garitta Nuova;
- il Comune di Ruffia limitatamente alla località Tessi Bossoli;
- il Comune di Sampeyre limitatamente alle frazioni di Rore, Moreno Sup., Dragoniere, Serre Sup., Morelli, Graziani, Durandi, Becetto, Stentivi, Palazzo, Ponte, Ruera e al territorio sulla destra orografica del vallone che conduce al monte Rastcias;
- il Comune di Savigliano limitatamente alla frazione Levaldigi, frazione Suniglia, località Tetti Vigna, al territorio delimitato da frazione Suniglia e strada Salvay, frazione Cavallotta, frazione San Salvatore, frazione Maresco, località Sanità, località Moiacuto, località Sprina, località Martinetto−Consolata, località Rigrasso, località Chios del Re, località Mellate, al territorio concentrico delimitato da torrente Maira, via San Giacomo ed al territorio delimitato da strada Monasterolo e strada Chios del Re;
- il Comune di Torre San Giorgio limitatamente al territorio a destra di via Viassa fino al fiume Varaita.
Dalla zona infetta di cui al presente articolo, ai sensi della Direttiva 2000/75/CE, sono vietati i movimenti in uscita di animali delle specie sensibili, fino alla revoca delle misure adottate a livello internazionale, valutata sulla base della situazione epidemiologica e comunicata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Articolo 2
In deroga al divieto di cui all'articolo 1, sono consentite le spedizioni di animali delle specie sensibili in uscita dalla zona infetta di cui all'articolo 1, alle condizioni previste dal Regolamento 1266/07 e successive modifiche, ed in particolare:
- per gli animali da allevamento da spedire verso altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni previste dall'articolo 8, punto 1, lettera a) che rimanda all'allegato III dello stesso Regolamento.
Limitatamente alle destinazioni nazionali è consentita l'applicazione delle modalità previste per i movimenti di animali dall'area a basso rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 2a del Regolamento 1266/07, come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009;
- alle condizioni di cui all'articolo 8, punto 4 per gli animali da macello,
o in alternativa,
- limitatamente alle destinazioni nazionali, secondo l'articolo 8, punto 1, lettera b), sulla base di altre garanzie stabilite dalla Regione e approvate dall'Autorità competente di destinazione o ratificate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- limitatamente alle destinazioni regionali, secondo le garanzie disposte dal competente Settore Prevenzione Veterinaria dell'Assessorato regionale alla tutela della salute e sanità, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro o un'altra Regione.
Articolo 3
Si dichiara "zona di restrizione a basso rischio per bluetongue" il territorio della provincia di Cuneo, con l'eccezione della zona già dichiarata "zona infetta" fino a sua revoca.
Articolo 4
Dalla zona di restrizione a basso rischio della provincia di Cuneo i movimenti di animali verso altri stati membri dell'Unione Europea sono consentiti unicamente alle condizioni previste dall'articolo 8, punto 1 lettera a), che rimanda all'allegato III dello stesso Regolamento come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009, per gli animali da allevamento e alle condizioni di cui all'art. 8 punto 4 del medesimo regolamento per gli animali da macello.
Sono consentiti i movimenti di animali verso le restanti parti del territorio nazionale.
Articolo 5
Si dichiarano "zone di vaccinazione per bluetongue" i territori della provincia di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
Articolo 6
I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti provvedono a verificare, con strumenti ordinari e straordinari di vigilanza, il rispetto delle misure disposte dal presente decreto.
Articolo 7
Il presente decreto revoca il precedente Decreto n. 3 del 20/1/2009.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Mercedes Bresso
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE