Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2009, n. 249−13743

Legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), e successive modifiche ed integrazioni. Piano di attività triennale 2008−2010 per la difesa e la tutela del consumatore.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendata, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 1 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, che attribuisce al Consiglio regionale il compito di approvare ogni tre anni, su proposta della Giunta regionale, un piano di attività per dare attuazione agli obiettivi della l.r. 21/1985;

considerato che il piano di attività triennale 2005−2007 in materia di difesa e tutela del consumatore, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 giugno 2006, n. 75−19620, è giunto a scadenza;

preso atto che in data 9 luglio 2008, la Giunta regionale ha acquisito sulla proposta di piano di attività triennale 2008−2010 il parere favorevole della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore, ai sensi dell'articolo 1 bis della l.r. 21/1985;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2008, n. 21−9572, contenente in allegato, quale parte integrante e sostanziale, la proposta di piano di attività triennale 2008−2010 in materia di difesa e tutela del consumatore;

acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla VII Commissione consiliare in data 27 novembre 2008

delibera

Allegato A

Piano di attività triennale 2008−2010 in materia di difesa e tutela del consumatore, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge regionale 25 marzo 1985 n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

Scaduto il piano triennale 2005−2007 in materia di difesa e tutela del consumatore, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 giugno 2006, n. 75−19620, e valutati i risultati ottenuti dall'applicazione del suddetto piano, è necessario definire il piano di attività triennale 2008−2010 che dia attuazione agli obiettivi e alle finalità previsti dalla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore).

Presupposti fondamentali per il presente piano sono le finalità e gli obiettivi previsti dall'Unione europea e dalle leggi nazionali nel rispetto del principio di sussidiarietà.

1. IL CONTESTO NORMATIVO E OPERATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 L'Unione europea

L'embrione di una politica in materia di consumo risale alla metà degli anni Settanta: il Trattato di Roma non prevedeva l'instaurazione di tale politica ed è al vertice di Parigi del 1972 che i Capi di Stato e di Governo manifestarono per la prima volta una volontà politica in tal senso. Il primo programma d'azione relativo alla protezione del consumatore risale al 1975 e delinea cinque categorie di diritti fondamentali destinate a costituire la base della legislazione comunitaria:

Tali principi ancora oggi sono imprescindibili punti di riferimento.

L'Atto unico europeo del 1986 ha permesso di introdurre nel Trattato la nozione di consumatore.

L'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea definisce come segue gli obiettivi generali dell'Unione europea: "Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".

Tali obiettivi sono mantenuti nell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, introdotto, a seguito della sottoscrizione del Trattato di Lisbona, in fase di ratifica da parte dei singoli Stati membri, nel quale è specificato, al paragrafo 2, che l'Unione "contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro dell'instaurazione del funzionamento del mercato interno, b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli stati membri".

In attuazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea sono stati elaborati numerosi piani d'azione che enunciano un certo numero di diritti fondamentali e di principi che hanno permesso alla tutela del consumatore di conquistare un nuovo slancio.

Le priorità 2007−2013 dell'Unione europea discendono dalla consapevolezza del recente allargamento e del conseguente nuovo potenziale che caratterizza il mercato interno, dell'esigenza del consumatore di regole più semplici e uniformi, di un analogo grado di applicazione nell'insieme dell'Unione, di misure di informazione più accessibili nonché meccanismi di ricorso efficaci.

La Comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa a "Strategie per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007−2013" indica tre obiettivi principali:

Per raggiungere questi obiettivi il nuovo programma finanziario dei consumatori 2007−2013 (Decisione 1926/2006/CE del 18 dicembre 2006), che stabilisce il quadro giuridico per finanziare la politica comunitaria a favore dei consumatori nel periodo di attuazione della strategia, prevede di:

a) assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando l'informazione, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori;

b) assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'osservanza delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di ricorso.

1.2 Lo Stato

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) ha contribuito a riordinare in un unico testo la normativa sulla tutela dei consumatori, in coordinamento con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.

Tra i contenuti di tale importante testo normativo, che riprende tra l'altro quelli della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), si segnalano:

− la definizione di consumatore − utente (articolo 3, comma 1, lettera a);

− il riconoscimento, la garanzia e la tutela, anche in forma collettiva e associativa, dei diritti fondamentali dei consumatori e utenti: tutela della salute; sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; adeguata informazione e corretta pubblicità; esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; educazione al consumo; correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali; promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (articolo 2);

− la legittimazione ad agire in sede di giudizio delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui è stato istituito un elenco nazionale, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (articolo 139), anche tramite l'esercizio dell'azione collettiva risarcitoria (articolo 140 bis, introdotto dall'articolo 2, comma 446 della legge 24 dicembre 2007);

− la previsione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, organo consultivo del Governo, che ha fra i suoi compiti anche quello di favorire le iniziative di raccordo fra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti (articolo 136);

− la tipizzazione delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese nei confronti del consumatore e la previsione, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di poteri inibitori, anche d'urgenza e sanzionatori, a garanzia della correttezza delle pratiche commerciali (articoli 18 − 27 quater, nel testo introdotto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in attuazione della direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005).

Altra importante norma è costituita dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), che destina le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

1.3 La Regione

La legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore) da ultimo modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, prevede, all'articolo 1, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

"a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore;

b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore;

c) la promozione e l'attuazione di una politica di informazione del consumatore;

d) la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socioeconomico con la produzione e la distribuzione;

e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati."

Il nuovo Statuto della Regione Piemonte, all'articolo 10, comma 2 sancisce che "La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i consumatori."

2. I RISULTATI DI GESTIONE DELLA LEGGE REGIONALE CON RIFERIMENTO AL PERIODO 2005 − 2007

Va considerato infine quanto è stato realizzato negli anni di gestione della l.r. 21/1985. Tale strumento normativo ha consentito l'avvio ed il consolidamento di una politica d'informazione e formazione dei consumatori e di una politica di coinvolgimento della scuola per una educazione al consumo, il consolidarsi dell'associazionismo consumerista sul territorio, il riconoscimento del ruolo propositivo delle associazioni presso l'ente regionale nei suoi diversi settori d'intervento.

Una particolare attenzione occorre porre agli obiettivi posti ed ai risultati raggiunti dal piano di attività triennale 2005−2007 in materia di difesa e tutela del consumatore, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 giugno 2006, n. 75−19620.

Il piano ha previsto la promozione dei seguenti obiettivi:

1. revisione della strumentazione normativa regionale in materia di tutela del consumatore;

2. presenza sul territorio regionale di centri di assistenza al cittadino;

3. consolidamento e sviluppo dell'informazione e della formazione sul consumerismo;

4. proposte di azioni coordinate con imprese e pubbliche amministrazioni per sviluppare e sostenere migliori standard di trasparenza e di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi e per prevenire il più possibile l'instaurarsi di contenziosi.

Per quanto attiene al primo obiettivo, occorre ricordare che gli uffici con la collaborazione di un gruppo di lavoro formato da docenti universitari (in larga misura facenti parte della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore) hanno redatto un testo di riforma della l.r. 21/1985. Il testo è stato sottoposto all'esame da parte della Consulta che, in data 18 aprile 2007, si è espressa in termini interlocutori.

Per quanto concerne gli altri obiettivi contenuti nel suddetto piano, una rapida ed efficace sintesi è rappresentata dall'uso delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione competente in materia di commercio.

Nel triennio 2005−2007, l'ammontare complessivo della spesa regionale è stato di 2.060.087,16 euro, di cui 1.200.000,00 per contributi alle associazioni dei consumatori ed agli enti locali territoriali ed i restanti 860.087,16 euro per iniziative promosse dall'amministrazione regionale.

Più precisamente: nel 2005 la spesa è stata pari a 114.953,84 euro, destinati al completamento della realizzazione di due progetti ("Educazione al consumo" e "Informazione al consumo") cofinanziati dal Ministero delle attività produttive; nel 2006 la spesa impegnata è stata pari a 999.257,00 euro, di cui 700.000,00 per i contributi e la restante parte (299.257,00 euro) per le restanti spese dell'amministrazione; nel 2007 la spesa complessiva è stata pari a 945.876,32 euro, di cui 500.000,00 per i contributi e 445.876,32 euro per le spese dell'amministrazione.

Nel medesimo triennio, con le risorse provenienti dallo Stato tramite l'articolo 148, comma 1 della l. 388/2000, la Regione Piemonte ha provveduto alla realizzazione del programma di iniziative di assistenza ed informazione ai consumatori. Il programma, nel periodo 1º luglio 2006 − 31 dicembre 2007, è stato finanziato dal Ministero delle attività produttive con la somma di 911.654,00 euro, dei quali 700.000,00 sono stati destinati al finanziamento della rete di 55 sportelli del consumatore, mentre la restante somma ha permesso la realizzazione di una serie di servizi di informazione al consumatore, complementari all'attività degli sportelli.

Nel 2007 la Regione Piemonte ha ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di 985.100,00 euro, tramite l'articolo 148, comma 1, della l. 388/2000, per la realizzazione del programma di iniziative di assistenza, informazione e formazione dei consumatori, che verrà completata nel 2008.

In particolare è stata assicurata e potenziata, tramite i contributi derivati dalle risorse statali sopra citate, la rete di centri di assistenza al cittadino (sportelli del consumatore) che attualmente sono 60 (a fine 2004 erano 14).

Tali centri, per essere accreditati dalla Regione Piemonte, dovevano avere le seguenti caratteristiche:

1) accesso ad Internet e una casella di posta elettronica intestata all'associazione;

2) segreteria telefonica;

3) orario di accesso al pubblico di almeno 6 ore settimanali complessive distribuite in due giorni;

4) identificazione di un responsabile di sportello;

5) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo impatto;

6) la postazione non deve in alcun modo avere un uso promiscuo, ossia non deve essere dedicata ad altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;

7) esposizione fuori dall'ufficio di una targa che lo identifichi quale sportello del consumatore.

Gli sportelli sono dislocati in tutte le province piemontesi: 24 nella provincia di Torino, 13 nella provincia di Cuneo, 5 nella provincia di Alessandria, 5 nella provincia di Biella, 5 nella provincia di Vercelli, 4 nella provincia di Novara, 2 nella provincia di Asti e 2 nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Dei 60 sportelli 40 hanno sede nei capoluoghi di provincia e 20 in altre città; 30 hanno un orario di apertura di cinque giorni alla settimana (per un totale di 30 ore settimanali), gli altri 30 sono aperti almeno due giorni alla settimana (per un minimo di 6 ore settimanali di apertura).

Gli sportelli del consumatore sono gestiti da dodici associazioni dei consumatori iscritte all'albo regionale.

Gli sportelli, nel periodo 1º luglio 2006 − 31 dicembre 2007, hanno dichiarato 152.033 contatti, di cui 88.134 nel periodo luglio 2006 − maggio 2007, 26.814 nel periodo giugno 2007 − settembre 2007 e 37.085 nel periodo ottobre 2007 − dicembre 2007. Al fine di misurare l'andamento dell'attività degli sportelli del consumatore si è utilizzato, quale indicatore di risultato, il contatto/mese, che ha evidenziato il seguente risultato:

L'analisi ha evidenziato una crescita progressiva media del numero di contatti/mese pari al 29%.

In merito all'obiettivo relativo al consolidamento ed allo sviluppo dell'informazione e della formazione sul consumerismo, la Regione Piemonte ha promosso numerose iniziative nel triennio 2005−2007 fra le quali si citano sinteticamente le seguenti:

− Agenda dei consumatori

è stata realizzata e distribuita un'agenda planning per gli anni 2006 e 2008, strutturata quale prodotto utile a raccogliere una selezione del materiale informativo già prodotto dalla Regione Piemonte. Tale prodotto è stato stampato in 7.200 copie distribuite a destinatari scelti, al fine di farne un utile vademecum contenente informazioni utili sui temi di maggiore attualità che riguardano il consumerismo.

− Pieghevoli vademecum del consumatore

Sono stati realizzati dieci opuscoli informativi monotematici su diritti e doveri dei consumatori, con una tiratura di 100.000 copie per serie, diffusi attraverso una rete capillare di punti sul territorio piemontese (in numero di 145, comprendenti gli sportelli del consumatore, gli URP di Regione, Province e Comuni con più di 30.000 abitanti, le ASL) ad un pubblico eterogeneo.

− Corsi di formazione e seminari

Gli appuntamenti, tenuti da docenti universitari ed esperti, sono stati rivolti, in particolare, alle associazioni dei consumatori e, specificamente, alla formazione continua e all'aggiornamento del personale tecnico operante presso gli sportelli del consumatore. I seminari hanno riguardato le seguenti grandi voci tematiche: diritto europeo del consumo; regolazione delle tariffe nei servizi pubblici locali; etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari; fondi europei per le politiche di tutela dei consumatori; risparmio e previdenza; qualità dei prodotti tessili.

− Convegni

Organizzati dal Settore regionale competente in materia di tutela del consumatore, si sono svolti nell'ultimo anno tre importanti momenti di dibattito e di informazione nati e promossi dalla necessità di iniziative pubbliche e indipendenti, capaci di fare chiarezza su temi attualissimi come:

"Gli allergeni" (13−14/9/2007 Torino, Lingotto);

"Tariffe dei servizi pubblici locali e la spesa delle famiglie" (8/10/2007 Torino, Palazzo Lascaris);

"La società dei consumi: Politiche di tutela dei consumatori" (18/10/2007 Torino, Centro Congressi).

− Scuola del consumo consapevole

Cofinanziato dal Ministero per lo sviluppo economico, si tratta di un progetto innovativo che, mettendo a frutto le migliori esperienze in campo, si pone l'obiettivo di creare e sviluppare una rete di scuole e di iniziative sia di formazione/informazione che di educazione al consumo, rivolte ai giovani con il pieno coinvolgimento delle 15 istituzioni scolastiche che hanno aderito. In collaborazione con le scuole aderenti al progetto, sono stati creati sul territorio piemontese 13 laboratori didattici permanenti, ognuno dei quali si incentra su un argomento specifico attinente al consumerismo e si propone come polo di riferimento per le altre scuole del territorio.

La rete trova il proprio riferimento in una struttura centrale, attualmente collocata presso la Scuola di Amministrazione aziendale dell'Università di Torino. Il centro rete fornisce alle scuole informazioni e servizi, in particolare attraverso seminari specialistici rivolti agli insegnanti.

L'ultimo, ma significativo elemento che si ritiene opportuno evidenziare e tenere in considerazione ai fini della proposizione degli obiettivi del piano di attività triennale 2008−2010, è costituito dall'aumento del numero delle associazioni iscritte all'albo regionale. Queste attualmente sono 17: ACU−Associazione Consumatori Utenti, Adiconsum Piemonte, Adoc Piemonte, Adusbef, Alleanza Consumatori Piemonte, Arc Piemonte, Associazione Consumatori Piemonte, Assocond, Cittadinanzattiva, Codacons Piemonte, Comitato Difesa Consumatori, Federconsumatori Piemonte, La Casa del consumatore, Mondoconsumatori Piemonte, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione Tutela Consumatori.

Tali associazioni sono dislocate in 37 sedi distribuite sul territorio regionale; per il 2007 hanno dichiarato nel complesso circa 40.000 soci iscritti.

3. INDIRIZZI DI ATTUAZIONE

3.1 Obiettivi dei progetti e dei programmi. Soggetti attuatori

I progetti ed i programmi devono convergere nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. revisione della strumentazione normativa regionale in materia di tutela del consumatore;

2. presenza sul territorio regionale di centri di assistenza al cittadino;

3. consolidamento e sviluppo dell'informazione e della formazione sul consumerismo.

I soggetti attuatori sono la Regione, le associazioni di consumatori iscritte all'albo regionale, gli enti locali territoriali e le autonomie funzionali. Tra queste ultime, si evidenziano, in particolare le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti ad esse collegati − nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e al d.lgs. 206/2005 − e le Università. Ad essi possono aggiungersi altri enti e organizzazioni che svolgono ruoli differenziati ed autonomi e che sono in grado, in virtù delle finalità che le caratterizzano, di apportare utili contributi al raggiungimento degli obiettivi.

3.1.1 Revisione della strumentazione normativa regionale in materia di tutela del consumatore.

Tenuto conto del precedente piano triennale ed in considerazione del sempre più esteso interesse della Regione nel prevedere, all'interno delle normative di settore, l'attenzione alla tutela e all'informazione del consumatore e utente, si rende necessario portare a termine il processo di revisione della l.r. 21/1985, al fine di renderla più congruente alle riforme dell'ordinamento sia costituzionale che amministrativo, introdotte a partire dai primi anni Novanta, specie a seguito dell'avvenuto inserimento nel testo della Costituzione del principio di sussidiarietà, in entrambi i suoi aspetti "verticale" e "orizzontale" (articolo 118 nel testo sostituito dalla legge costituzionale 3/2001).

In particolare, occorre verificare il ruolo assegnato alla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore dalla l.r 21/1985, considerato che, nei fatti, tale organo non si è più dimostrato essere luogo di confronto dell'amministrazione regionale con le associazioni, gli enti locali e il mondo accademico. Il ruolo della Consulta è stato progressivamente svuotato a seguito dell'introduzione di disposizioni settoriali che tutelano, a vario titolo, i consumatori e che hanno determinato, in particolare, il coinvolgimento in differenti sedi dei rappresentanti dell'associazionismo. Ne è dimostrazione il fatto che nel triennio 2005−2007, la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore si è riunita soltanto cinque volte. Di qui lo sforzo innovativo che è stato dispiegato nel dettare la nuova disciplina relativa alla Consulta sia in ordine ai criteri di composizione che alla competenza.

Quanto alla composizione la scelta è quella di prevedere come membri stabili dell'organismo solo i rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco regionale.

La logica sottesa è quella di favorire le condizioni affinché il movimento associativo possa liberamente ed autonomamente confrontarsi ed assumere decisioni ed iniziative caratterizzate da un'autorevolezza ed impegnatività che la compresenza di soggetti estranei avrebbe in certa misura attenuato, se non compromesso.

L'obiettivo è dunque quello di valorizzare le istanze associazionistiche facendole scaturire da un organismo che, rappresentandole unitariamente, possa assumere la veste di interlocutore privilegiato della Regione.

In linea con questo intendimento è il rilevante numero di competenze attribuito alla Consulta che trova il suo nucleo principale nella funzione consultiva e propositiva, ma che ricomprende anche l'esercizio unitario di prerogative (quali le designazioni di rappresentanti all'interno di organismi regionali) precedentemente frammentate in capo alle singole associazioni.

3.1.2 Presenza sul territorio regionale di centri di assistenza al cittadino

Occorre mettere a disposizione del cittadino, oltre all'informazione sui propri diritti e doveri, centri di assistenza qualificati, presso i quali possa ottenere un servizio di documentazione, ricevere consigli, prospettare i propri problemi, derivandone precise indicazioni operative.

L'esperienza degli sportelli del consumatore, pur importante e apprezzata dai cittadini, va affinata ulteriormente attraverso l'arricchimento delle reali e differenziate possibilità di contatto con gli operatori degli sportelli, piuttosto che con la semplice e più tradizionale copertura fisica del territorio. Senza nulla togliere al livello di gradimento che la comodità di un punto informazione, riconoscibile e "vicino" fisicamente il più possibile alla propria residenza, offre soprattutto alle fasce più anziane e deboli dei cittadini, si intende realizzare una strategia che porti ad una ancora maggiore frequentazione e fruizione delle opportunità messe in campo anche da parte delle altre fasce di consumatori, altre in termini sociali, economici, culturali e, soprattutto, generazionali.

In questo senso pare opportuno un ridimensionamento del numero delle sedi fisiche ed un contestuale potenziamento dell'offerta di approccio agli sportelli con la possibilità di contatto informatico e telematico che, oltre alla già presente capacità di dialogo realizzata attraverso la posta elettronica e internet, consenta, ai cittadini, di contattare informaticamente un qualsiasi sportello della rete con l'utilizzo di un collegamento diretto con gli esperti delle associazioni per ottenere informazioni e consigli.

Le modalità attuative del potenziamento del servizio di assistenza in via informatica devono essere concordate con le associazioni titolari di sportelli accreditati ed eventualmente contemplare una specializzazione di ciascuna di esse su aree tematiche circoscritte.

Oltre a ciò occorre comunque garantire orari e giorni di apertura, strutture tecniche e personale professionale, tali da consentire un più ampio e soddisfacente servizio.

L'obiettivo che ci si pone, in termini di riduzione del numero degli sportelli del consumatore finanziati dalla Regione Piemonte, è quello di giungere gradualmente, nel corso del triennio di validità del piano, ad un rapporto tra il numero di sportelli e il numero degli abitanti variabile tra un minimo di uno sportello ogni 215.000 abitanti ed un massimo di uno sportello ogni 145.000 abitanti, garantendone al contempo una omogenea distribuzione sul territorio regionale, anche in relazione alla densità di popolazione residente nelle singole province.

Detto obiettivo deve essere perseguito in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con gli enti locali e, fra questi, in particolare con le province.

3.1.3 Consolidamento e sviluppo dell'informazione e della formazione sul consumerismo.

La scelta che è stata adottata in questi ultimi anni e che ancor di più si intende sviluppare e rafforzare è quella di puntare sulla cultura di una necessaria consapevolezza nonché sull'informazione seria e approfondita per proporre e realizzare un consumo più maturo, critico e responsabile, attraverso un insieme ragionato e strutturato di attività diverse, ma con identico obiettivo.

Agli strumenti di informazione e comunicazione già collaudati si intendono affiancare nuove modalità di comunicazione, sviluppate tramite una moderna pianificazione di affissione dinamica sui mezzi pubblici (tram, autobus, metropolitana) delle maggiori città del Piemonte, articolata attraverso campagne distribuite sul medio periodo.

L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di utenti su tutto il territorio regionale con messaggi relativi alla importanza della scelta di un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, a cominciare dall'ambito dei prodotti agroalimentari con una spiccata attenzione alla qualità, genuinità e stagionalità degli stessi.

Oltre a ciò appare indispensabile utilizzare il mezzo radiotelevisivo per campagne di comunicazione che pongano al centro dell'attenzione l'esigenza di riflettere sulle ricadute che la scelta del consumatore può determinare in termini di impatto ambientale e di tutela della salute.

E' inoltre opportuno proseguire nella proposta di corsi e seminari rivolti ad accrescere la cultura consumerista nel territorio regionale e nel contempo a migliorarne il livello qualitativo. Come in passato, i corsi saranno realizzati con il coinvolgimento di docenti universitari e di esperti. La gamma di argomenti proposti sarà ulteriormente qualificata, tenendo conto anche delle esigenze che potranno emergere dal confronto con altre istituzioni e attori territoriali. Saranno privilegiati i temi ambientali, il risparmio energetico e la sicurezza alimentare. La proposta formativa sarà rivolta, in particolare, alle associazioni dei consumatori, ai funzionari pubblici, agli organi di vigilanza, alle associazioni di categoria, agli insegnanti, ovvero a tutti coloro che, nei diversi ruoli e ambiti di competenza, possono a loro volta svolgere un importante ruolo di informazione e tutela verso il consumatore finale. Un'ulteriore fascia di destinatari della proposta formativa è costituita dalle imprese, con l'obiettivo di aumentare e qualificare l'attenzione del mondo produttivo verso il consumatore, in modo tale da migliorare la qualità e l'originalità di prodotti e servizi e di ridurre il contenzioso tra imprese e consumatori. Inoltre, si definiranno momenti di informazione/formazione rivolti direttamente ai consumatori e utenti finali, anche in collaborazione con altri enti e strutture formative presenti sul territorio.

E' infine di fondamentale importanza curare l'implementazione e l'aggiornamento di un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole. In particolare la Regione, eventualmente in collaborazione con altri enti specificamente individuati, raccoglierà e renderà disponibile in un approccio multidisciplinare la documentazione principale, reperibile in ambito nazionale ed europeo, sul consumerismo, in esso comprendendo la finanza etica, il commercio equo e solidale e l'impatto ambientale dei beni prodotti e dei servizi offerti.

Dovranno inoltre costituire oggetto di specifica indagine ed approfondimento, anche al fine di consentire una congrua prospettazione di politiche pubbliche di sostegno, quelle forme innovative di approccio al consumo che più appaiono in grado di contrastare l'erosione del potere di acquisto delle fasce più deboli della popolazione.

4. CRITERI PER LA SCELTA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA' DA INCENTIVARE E PRIORITA' DI INTERVENTO

4.1 I progetti e i programmi di attività da incentivare, sia attraverso la spesa diretta, sia attraverso la spesa contributiva, devono fare esplicito riferimento agli indirizzi di attuazione di cui al punto 3.

4.2 Per quanto attiene la spesa e l'attività diretta della Regione, occorre privilegiare le iniziative di informazione e formazione, finalizzate alla creazione di una cultura del consumo consapevole. Gli interlocutori, a cui i programmi e i progetti vanno indirizzati, sono i consumatori e le loro associazioni, gli enti pubblici, le università, il sistema scolastico e le imprese, anche nelle loro forme associative. Le materie trattate devono privilegiare le tematiche ambientali, il risparmio energetico e la sicurezza alimentare.

4.3 La spesa contributiva, il cui ammontare per singolo intervento non può superare l'80% del costo del progetto ritenuto ammissibile, privilegia le iniziative sostenute o proposte da più soggetti, purché anch'esse risultino coerenti con le tematiche evidenziate al precedente paragrafo.

La spesa ammessa a contributo consiste nella sommatoria di tutte le voci di costo che concorrono a realizzare le iniziative; per quanto concerne gli enti locali territoriali tali voci non comprendono i costi relativi alle proprie sedi e al proprio personale.

4.3.1 L'obiettivo prioritario della politica contributiva è di assicurare la presenza, sul territorio regionale, di centri di assistenza al cittadino. La preponderanza dell'impegno finanziario regionale sulla spesa contributiva deve essere quindi destinata a tal fine.

Gli sportelli devono essere accessibili a tutti i cittadini ed avere le seguenti caratteristiche minime:

1) accesso ad Internet e una casella di posta elettronica intestata all'associazione;

2) segreteria telefonica;

3) orario di accesso al pubblico di almeno 12 ore settimanali complessive distribuite in tre giorni, con disponibilità, all'occorrenza, di un esperto legale e di un conciliatore;

4) identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello;

5) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo impatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore presente in sede o resosi disponibile su iniziativa del responsabile dello sportello;

6) la postazione non deve in alcun modo avere un uso promiscuo, ossia non deve essere dedicata ad altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;

7) esposizione fuori dall'ufficio di una targa che lo identifichi quale sportello del consumatore.

Possono essere previsti, al fine di innalzare il livello qualitativo del servizio fornito al consumatore utente, ulteriori requisiti, quali il progressivo, necessario utilizzo di strumenti informatici e telematici nella formulazione e condivisione in rete dei quesiti e delle risposte.

Gli sportelli possono essere gestiti da una o più associazioni con o senza l'intervento dell'ente locale che partecipi sinergicamente con un sostegno finanziario: a parità di qualità del servizio offerto, nei casi in cui due o più associazioni presentino un unico progetto in un'unica sede con strumenti e personale delle associazioni coinvolte nel progetto e/o nel caso che l'ente locale partecipi con un sostegno finanziario pari almeno al 20% della spesa ammissibile, verrà data priorità al loro progetto. Nel caso di gestione associata dello sportello da parte di due o più associazioni la percentuale di contributo concedibile può essere innalzata al 90%.

Nel rispetto di tale principio ed in presenza di una pluralità di proposte, la Regione sceglierà il miglior servizio offerto, garantendo una contribuzione adeguata di durata biennale e provvedendo a definire nel dettaglio, con deliberazione della Giunta regionale, criteri, tempi e modalità per l'ammissibilità delle voci di spesa.

Possono essere previsti limiti al numero di sportelli finanziabili per ogni associazione.

5. RISORSE FINANZIARIE

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente piano, la Regione si avvale delle risorse di cui all'unità previsionale di base (UPB) DB17031 (Commercio, Sicurezza e polizia locale Progr. rete distrib. carbur. Tutela e dif. cons. e utenti Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009−2011 e di eventuali trasferimenti provenienti dallo Stato e dall'Unione europea.

(omissis)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 167 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale