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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 33−11185

Disposizioni inerenti l'attivita' venatoria nelle Zone di protezione Speciale in applicazione del D.M. 22 gennaio 2009. Modifiche alla D.G.R. n. 42−8604 del 14.04.2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare le disposizioni contenute all'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente i divieti e le limitazioni da applicare nelle ZPS regionali, in riferimento all'attività venatoria, così come indicato dal D.M. 22 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS)"; il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato A della D.G.R. n. 42−8604 del 14 aprile 2008.

Le sanzioni applicabili per le violazioni alle disposizioni contenute nell'allegato sono quelle richiamate nella D.G.R. n. 42−8604 del 14 aprile 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Nelle Zone di protezione speciale istituite e approvate con le DD.G.R. n. 76−2950 del 22/5/06 e n. 3−5405 del 28/2/07 è vietato:

a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'elenco dell'allegato B della D.G.R. n. 42−8604 del 14 aprile 2008 (Disposizioni sull'attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007);

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 33−8644 del 21/4/08 (Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte);

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1º settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE