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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Regione Piemonte

Bando per l'attuazione della D.G.R. n. 32−9961 del 3 novembre 2008 inerente iniziative per l'incentivazione della produzione naturale a scopo di ripopolamento di esemplari di lepre comune (Lepus Europaeus) nel territorio regionale.

  1. RIFERIMENTI NORMATIVI
  2. Art. 17 l.r. 70/1996.
  3. D.G.R. n. 10−26362 del 28.12.1998 e s.m.i., all'art. 7, comma 1, lett. d).
  4. Art. 28 l.r. 14/2006 come sostituito dall'art. 11 della l.r. 9/2007.
  5. D.G.R. n. 63−6725 del 22.07.2002 (azione F4).
  6. Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29.04.2004 (disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)).
  7. D.G.R. n. 43−639 del 01.08.2005.
  8. D.G.R. n. 18−1335 del 07.11.2005 (sospensione immissione lepri di provenienza extraregionale).
  9. D.G.R. n. 19−1336 del 07.11.2005.
  10. L.r. 14/12006.
  11. D.G.R. n. 61−2936 del 22.05.2006.
  12. D.G.R. n. 5−9934 del 03.11.2008.
  13. D.G.R. n. 32−9961 del 03.11.2008.
  14. D.M. del 27.03.2008 (riforma dei centri autorizzati assistenza agricola).
  15. D.G.R. n. 106−10548 del 29.12.2008.
  16. Reg. (CE) n. 73 del Consiglio del 19.01.2009 (norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune).

2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NELLE QUALI METTERE IN ATTO LE INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE:

Le aree interessate dal presente bando debbono rispettare le seguenti condizioni:

  1. Essere individuate nell'ambito dei territori ad alta o buona vocazionalità per la lepre, lontane dalla rete stradale a media o alta percorrenza, non intersecate da strade asfaltate e scarsamente abitate.
  2. Debbono prevedere uno status di tutela per la specie, quali aree a caccia specifica (ACS) e Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) in gestione diretta.
  3. Non devono coincidere o sovrapporsi anche parzialmente con aree protette nazionali, regionali o provinciali, con aziende agri−turistico−venatorie (AATV) e aziende faunistico−venatorie (AFV) in fase di istituzione o di ampliamento o sui cui terreni sia in atto un contenzioso.
  4. Deve essere vietato il pascolamento ovino.
  5. Nei casi di ammissione al contributo, nelle aree interessate non potrà essere proposta l'istituzione di nuove AATV o AFV per un periodo di 3 anni, fatta salva la possibilità da parte della Provincia di procedere alla cattura della fauna ivi presente prima di tale termine. La fauna così catturata è da destinarsi, a cura della Provincia, ad altra ZRC, o al territorio venabile degli A.T.C. ricadenti nel territorio di sua competenza.
  6. I confini debbono essere in massima parte ben individuabili (corsi d'acqua, vie di comunicazione) e tali da contenere l'irradiamento naturale verso le aree venabili circostanti.
  7. L'estensione superficiale deve essere compresa tra un minimo di 400 ettari e un massimo di 1000 ettari.

3. BENEFICIARI

Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. quali soggetti incaricati della presentazione e della gestione dei progetti che si avvalgono, per la realizzazione, di imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche che gestiscono aziende agricole, che aderiranno all'iniziativa.

La presentazione della domanda di aiuto comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola piemontese, istituita con la legge regionale n. 14/2006; l'iscrizione equivale alla creazione di una posizione anagrafica identificata dal codice fiscale.

Pertanto gli A.T.C. e i C.A. che intendono presentare domanda di contributo e non ancora iscritti nell'Anagrafe agricola piemontese dovranno provvedere al'iscrizione sulla base delle modalità indicate di seguito.

Per l'iscrizione, il rappresentante legale dell'A.T.C. o del C.A. potrà:

a) recarsi presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), scelto liberamente, munito di documento d‘identità in corso di validità. Il CAA è tenuto a fornire a titolo gratuito il servizio d'iscrizione, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono con−
sultabili all'indirizzo:
http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

In alternativa l'interessato potrà:

b)rivolgersi ad uno dei seguenti uffici della Pubblica Amministrazione competenti alla ricezione delle richieste d'iscrizione:

Ente

Indirizzo

Recapiti

Regione Piemonte

Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
corso Stati Uniti, 21 − 10128 Torino

fax 011−432.5651

siap@regione.piemonte.it

Provincia di Alessandria

Provincia di Alessandria
Direzione Agricoltura
via dei Guasco, 1 − 15100 Alessandria

tel. 0131−3041

fax 0131−304460

Provincia di Asti

Provincia di Asti
Servizio Agricoltura − Ufficio anagrafe
piazza San Martino, 11 − 14100 Asti

tel. 0141−433.511

fax 0141−433.560

Provincia di Biella

Provincia di Biella
Servizio Agricoltura − Ufficio U.M.A.
via Q. Sella, 12 (accesso al pubblico da p.zza Unità d'Italia) − 13900 Biella

tel. 015−8480611

fax 015−8480740

uma@provincia.biella.it

Provincia di Cuneo

Provincia di Cuneo
Settore Agricoltura − Ufficio U.M.A.
via Bassignano, 21 − 12100 Cuneo

Tel. 0171−445.750

fax 0171−692164

Provincia di Novara

Provincia di Novara
Settore Agricoltura
Ufficio produzioni zootecniche e U.M.A.
via Dominioni, 4 − 28100 Novara

tel. 0321−666.475

fax 0321−666.472

agricoltura@provincia.novara.it

Provincia di Torino

Servizio Agricoltura
corso Inghilterra, 7/9 − 10138 − Torino

fax 011−861.6494

infoagricoltura@provincia.torino.it

Provincia del
Verbano Cusio Ossola

III Settore − Servizio Agricoltura
Ufficio U.M.A.
ia dell'Industria, 25 − 28924 Verbania

tel. 0323−495.0234

fax 0323−4950271

Provincia di Vercelli

Settore Agricoltura
via Pirandello, 8 − 13100 Vercelli

tel. 0161−597674

fax 0161−597679

Le modalità operative per l'iscrizione (reperimento della modulistica, informazioni per la compilazione e l'invio) sono consultabili all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm.

4. INTERVENTI AMMESSI

4.1 A cura degli agricoltori aderenti all'iniziativa

Interventi di miglioramento ambientale, con specifico riferimento alle necessità ecologiche della lepre, da attuare annualmente, per tre anni continuativi, su superfici pari ad almeno il 5% del totale.

Le superfici oggetto degli specifici interventi di miglioramento ambientale non debbono costituire un unico appezzamento, ma interessare più aree adeguatamente distribuite sul territorio.

4.1.1 colture a perdere propriamente dette

Descrizione dell'intervento: realizzazione di coltivazioni appositamente predisposte per la lepre, portate alla maturazione tramite tecniche agronomiche a basso impatto ambientale.

Interventi previsti/consentiti:

4.1.2 colture foraggere a perdere

Descrizione dell'intervento: realizzazione di coltivazioni erbacee foraggere destinate a fornire alimentazione e rifugio alla fauna, con particolare riferimento alla lepre. La semina dovrà essere effettuata utilizzando un miscuglio costituito da almeno tre diverse essenze foraggere tra graminacee e leguminose.

Interventi previsti/consentiti o vietati:

4.1.3 coperture vegetali autunno−vernine

Descrizione dell'intervento: realizzazione di erbai autunno−vernini destinati a fornire rifugio e alimentazione alla lepre.

Interventi previsti/consentiti:

Per quanto non espressamente dettagliato nelle presenti disposizioni, si rimanda alla D.G.R. n. 63−6725 del 22.07.2002 (B.U.R. n. 32 del 08/08/2002) recante disposizioni attuative dell'azione F4 del Piano di sviluppo rurale 2000−2006 (PSR) "Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica".

4.1.4 Limitazione degli interventi colturali nei pioppeti

Descrizione dell'intervento: creazione di ambienti idonei alla lepre e alla sua salvaguardia tramite la limitazione degli interventi colturali nei pioppeti e la loro attuazione in periodi non coincidenti con l'epoca riproduttiva.

Interventi previsti/consentiti:

4.2 A cura degli A.T.C. e dei C.A. promotori dell'iniziativa:

4.2.1 Acquisto di sementi.

4.2.2 Acquisto di riproduttori provenienti in via prioritaria da catture effettuate in Piemonte o, in subordine, da allevamenti autorizzati sul medesimo territorio, i quali devono essere accompagnati da certificazione sanitaria attestante l'indennità per le patologie tipiche della specie e dal previsto contrassegno auricolare.

4.2.3 Acquisto e ammodernamento di strutture e attrezzature per l'alimentazione e l'abbeverata delle lepri.

Acquisto di letter−box (nel pieno rispetto delle normative imposte sul benessere degli animali) e di gabbie larsen per controllo di corvidi (controllo da effettuare previa autorizzazione della provincia competente).

Acquisto di reti di cattura (acquisto e uso previa autorizzazione della Provincia competente).

Acquisto, applicazione e utilizzo di dispositivi di snidamento per le macchine agricole.

Consulenza di tecnico (di cui all'art. 17, comma 5 della l.r. 70/1996, ivi compresa la laurea in scienze biologiche) per la stesura e la realizzazione del progetto.

Le prescrizioni di cui al punto 4 costituiscono indicazione di massima e possono essere integralmente o parzialmente attuate o integrate con altre, ritenute efficaci dall'estensore del progetto. Dell'esclusione od integrazione delle prescrizioni deve essere fornita ampia motivazione in sede progettuale.

5) ENTITA' DEI FINANZIAMENTI

  1. Per acquisti: contributo in conto capitale pari al 40% delle spese dimostrate; a tal fine fa fede la ricevuta fiscale o la fattura. Il contributo massimo finanziabile per ogni progetto è pari a 6.400,00 euro (per investimenti uguali o superiori a 16.000,00 euro).
  2. Per spese generali e tecniche: fino ad un massimo del 10% del costo totale dell'iniziativa.
  3. Per le colture a perdere: fino a 450,00 euro/ha/anno per 3 anni ovvero fino ad un massimo annuo di 7.500,00 euro per beneficiario. Il contributo di cui al presente punto è da intendersi unicamente per il mancato reddito conseguente all'acquisto della semente e all'impiego della produzione ai fini alimentari per la lepre (che non dà luogo a produzione vendibile) e non per l'acquisto di attrezzature (investimenti).

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto riguardano gli A.T.C. e i C.A.; le indicazioni di cui alla lettera c) riguardano gli agricoltori.

Tali contributi non sono, altresì, cumulabili con altri contributi pubblici, erogati per il medesimo intervento.

In particolare, non è ammissibile il cumulo tra gli interventi di cui ai punti 4.1.1 − 4.1.2 − 4.1.3 e gli aiuti relativi all'azione F4 del Piano di sviluppo rurale 2000−2006 e all'azione 214.7/2 del Piano di sviluppo rurale 2007−2013.

Non è previsto il cumulo con il pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 73 del Consiglio del 19.01.2009, che tra l'altro ha abrogato il Reg. CE 1782/2003.

L'ammontare complessivo del contributo assegnato per ogni singolo progetto approvato non potrà essere superiore a 45.000,00 euro.

Eventuali maggiori spese rispetto a quanto erogabile dalla Regione Piemonte attraverso il presente bando, sono a carico dell'A.T.C. o del C.A. promotore dell'iniziativa.

Gli esemplari di lepre ottenuti in esito agli interventi previsti dal presente bando costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 2 della l.r. 70/1996 e potranno essere utilizzati esclusivamente a scopo di ripopolamento di altre aree del medesimo A.T.C. o C.A. titolare del progetto. Qualora la produzione fosse tale da soddisfare ampiamente le esigenze proprie, gli esemplari eccedenti potranno essere in via prioritaria ceduti, tramite la competente Provincia, ad altri A.T.C. ubicati nella medesima.

6) DOMANDA

Per la presentazione della domanda di contributo è necessario che vengano effettuate preventivamente due operazioni:

1) l'A.T.C. o il C.A. devono essere iscritti nell'Anagrafe agricola del Piemonte, come indicato al capitolo 3 "Beneficiari" delle presenti disposizioni;

2) il rappresentante legale dell'A.T.C. o del C.A. che si iscrive in Anagrafe e decide di compilare la domanda di aiuto senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), deve effettuare la registrazione sul portale Sistemapiemonte al fine di accedere alla procedura di compilazione on line della domanda.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola e l'abilitazione al portale Sistema Piemonte sono operazioni distinte che possono essere effettuate in momenti diversi, tenendo però in considerazione che la compilazione della domanda di aiuto non è possibile in mancanza dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola.

Poiché le procedure d'iscrizione e di abilitazione possono richiedere alcuni giorni per il loro completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.

Gli A.T.C. e i C.A. interessati al progetto possono presentare la domanda di aiuto secondo le seguenti modalità:

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm

cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso indispensabili per accedere al servizio di compilazione (nome utente e password). Per l'accesso ai servizi dell'agricoltura il PIN non viene richiesto.

Non necessitano di registrazione al portale i soggetti elencati nella sezione "Informazioni generali" della pagina da cui si effettua la registrazione.

Ottenute le credenziali di accesso, il rappresentante legale potrà accedere al servizio di compilazione, attraverso la home page del Settore Caccia e Pesca − Sezione Comunicati (Bando lepre) della pagina http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/index.htm cliccando sullo specifico link.

I soggetti che si iscrivono in Anagrafe agricola rivolgendosi alla Pubblica Amministrazione (punto b), capitolo 3 "BENEFICIARI") dovranno presentare la domanda di aiuto in proprio.

A conclusione della procedura di compilazione il richiedente dovrà provvedere alla trasmissione telematica della versione definitiva della domanda.

Una copia cartacea della domanda inviata telematicamente dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte − Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica − Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

La stessa dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

Le domande di partecipazione ai progetti che gli agricoltori presentano agli A.T.C. e ai C.A. debbono essere presentate tramite i CAA o anche direttamente agli A.T.C. o ai C.A., affinché questi procedano all'inserimento delle provvidenze nel SIAP a scopo di verifica dell'insussistenza di cumuli contributivi sui medesimi appezzamenti.

I certificati catastali e la documentazione relativa alla titolarità dei terreni possono essere sostituiti dal fascicolo unico aziendale redatto in conformità alla D.G.R. n. 43−639 del 01.08.2005, debitamente validato dai Centri di Assistenza Agricola riconosciuti ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2008.

Per favorire il successo riproduttivo delle lepri e il raggiungimento del risultato di progetto, gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. debbono prevedere interventi di controllo delle specie di fauna selvatica ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/1996. Tali piani dovranno essere programmati in accordo con le Province competenti e debbono figurare in allegato alle domande di partecipazione ai progetti.

Gli A.T.C. e i C.A. debbono, altresì, indicare le misure atte a indurre i residenti nell'area interessata e nelle aree limitrofe a custodire (ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile) gli animali domestici (cani e gatti), potenziali predatori delle specie oggetto di intervento.

Le domande presentate dagli A.T.C. e dai C.A., sia in formato cartaceo che telematico, debbono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30.04.2009 e, nel caso del formato cartaceo, fa fede il timbro postale di accettazione.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica si avvale, per la valutazione dei progetti, di un Nucleo di valutazione composto da funzionari del Settore medesimo affiancati da altri funzionari o tecnici di cui sia necessaria la specifica competenza e nominato con determinazione dirigenziale della Direzione Agricoltura.

Il nucleo di valutazione effettua l'analisi tecnica dei progetti pervenuti e propone al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica le risultanze della valutazione dei progetti.

I progetti ritenuti idonei sono approvati con Determinazione dirigenziale conformemente a quanto contenuto nel presente bando, contestualmente alla graduatoria di tali progetti, elaborata in base ai criteri di cui al successivo punto 8.

8) GRADUATORIE E PRIORITA'

I beneficiari sono inseriti in una graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, attribuendo un punteggio tale per cui siano rispettati i criteri di seguito indicati:

A parità di punteggio complessivo, viene assegnata priorità alla data di presentazione del progetto, in forma telematica.

9) Finanziamento delle domande

Per le domande finanziabili viene redatto apposito provvedimento di impegno attraverso Determinazione Dirigenziale nel quale vengono indicati la spesa ammessa, il contributo concesso, le eventuali prescrizioni.

Chi intende iniziare i lavori o procedere agli acquisti prima di tale provvedimento è tenuto a darne comunicazione scritta, pena il decadimento del contributo e, in ogni caso, ciò non comporta nessun impegno da parte della Regione.

I beneficiari del contributo non possono richiedere il risarcimento dei danni alle colture causati da lepre nella superficie oggetto dell'intervento per il periodo di durata dello stesso.

I progetti risultati ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse a disposizione, potranno essere finanziati con eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti.

Il contributo assegnato al progetto approvato verrà erogato all'A.T.C. o al C.A. promotore dello stesso come segue:

− a presentazione di fatture o ricevute fiscali attestanti l'avvenuta liquidazione agli aventi diritto delle somme di cui al punto 5 lettera a) destinate a consulenze o ad acquisti unitamente agli atti deliberativi del Comitato di gestione ad esse riferiti;

− annualmente, a presentazione di relazione di accompagnamento e della documentazione attestante lo stato di avanzamento del progetto per ogni singolo agricoltore aderente ed il contributo allo stesso spettante. Tale contributo annuo, fino a Euro 450,00/ha mediamente, viene erogato nella misura di seguito indicata:

1º anno

2º anno

3º anno

Contributo per ettaro

Euro 400,00

Euro 450,00

Euro 500,00

La documentazione anzidetta dovrà pervenire al competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di realizzazione annuale del progetto.

L'erogazione del contributo in conto capitale a favore degli A.T.C. e dei C.A., pari al 40% delle spese dimostrate di cui al punto 4.2 e al punto 5 lettere a) e b), avverrà nella misura a sua volta così ripartita:

10) RINUNCIA E DECADENZE

Nell'eventualità di recesso unilaterale dell'agricoltore prima della conclusione del progetto, verrà sospesa l'erogazione dei contributi e contestualmente verrà richiesta la restituzione dei contributi già percepiti, comprensivi degli interessi legali maturati, data la triennalità dell'impegno.

Saranno fatti salvi i casi in cui i recessi siano dovuti a cause di forza maggiore (previste dalle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui all'art. 39 del Regolamento CE 817/2004).

Il progetto si dichiara decaduto allorquando si verificasse il recesso dagli impegni assunti per il 50% delle superfici interessate dagli interventi; in tale caso dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale anche le somme percepite dall'A.T.C. o dal C.A. per l'acquisto del materiale, delle attrezzature e dei riproduttori.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

11) PARAMETRI SPECIFICI PER LA REDAZIONE OTTIMALE DEI PROGETTI

  1. La relazione tecnica deve descrivere nel dettaglio ciascuno degli interventi ammessi di cui al punto 4) Interventi ammessi, ovvero motivare le cause per cui non viene messo in atto.
  2. L'estensione complessiva della superficie oggetto d'intervento deve essere commisurata alla superficie ed alla distribuzione degli elementi naturali ed alla distanza tra appezzamenti oggetto di intervento.
  3. La presenza di nuclei autoctoni di lepri deve essere documentata nella relazione tecnica mediante stime basate preferibilmente su conteggio notturno con faro su transetti predefiniti. La superficie interessata deve essere almeno il 25% del totale riferito alla Superficie illuminata (S.I.) per aree e valutato in base ai censimenti da effettuarsi a febbraio−marzo, a giugno−luglio e a novembre. Le operazioni di conteggio, le quali porteranno alla definizione di un Indice Kilometrico di Abbondanza (IKA) e ad una densità presunta per 100 ettari.
  4. Gli esiti delle operazioni di censimento debbono essere espressi come IKA e superficie illuminata (S.I.).

12) VERIFICHE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI INTERVENTI E MONITORAGGIO

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare verifiche della corrispondenza degli interventi e controlli per il monitoraggio della fauna selvatica allo scopo di verificare l'andamento dei singoli progetti.

I beneficiari ai quali, a seguito dei controlli effettuati, saranno riscontrate difformità o riduzioni immotivate delle superfici totali e/o di quelle destinate alle colture a perdere rispetto al progetto approvato, sono tenuti a restituire il contributo ricevuto, comprensivo degli interessi maturati.

13) INDICATORI DI RISULTATO

Quali parametri utilizzabili per la valutazione dei risultati dei singoli progetti al termine del triennio di durata, possono figurare, in via indicativa:

  1. Censimenti dai quali risulti un IKA pari al 70−80% della potenzialità massima dell'area indicata preventivamente dall'estensore del progetto.

Riduzione delle spese sostenute dall'A.T.C. o dal C.A. per ripopolamenti di lepri attraverso l'acquisto da allevamenti, condizione eventualmente valutabile anche nello svolgimento della funzione ispettiva.

Nei casi di mancata utilizzazione dei suddetti parametri, dovrà essere fornita adeguata spiegazione tecnica.

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO