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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Giudizio positivo di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R.40/98 e s.m.i. Progetto di captazione della Sorgente di San Macario in Comune di Vernante ad uso idropotabile alimentare. Proponente: Acquedotto delle Langhe ed Alpi cuneesi corso Nizza 21 Cuneo.

(omissis)

In conclusione,

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

  1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
  2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di captazione ad uso idropotabile della sorgente San Macario in Comune di Vernante, presentato da parte del Sig. Roberto Boffa, in qualità di Presidente dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.., con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, in quanto l'impianto proposto prevede la realizzazione di una captazione ad uso idropotabile che, oltre ad incrementare la dotazione idrica complessiva dell'A.L.A.C., è stata anche individuata −in sede di procedura di VIA nazionale− quale fonte idrica integrativa/sostitutiva della sorgente del Tenda, nell'eventualità che durante i lavori di realizzazione dell'omonimo tunnel si verificasse una compromissione qualitativa e/o quantitativa, anche temporanea, di detta sorgente, attualmente in uso per l'approvvigionamento idropotabile.

Inoltre, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni sotto esplicitate, gli interventi in progetto, così come risultanti a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell'autorità competente, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti dell'ambito di riferimento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità e la qualità paesaggistica. La concessione richiesta è stata ritenuta altresì compatibile con gli obiettivi stabiliti in particolare con il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 117−10731 del 13.03.2007, che riconosce la priorità dell'uso potabile rispetto a qualunque altra utilizzazione idrica.

  1. Di dichiarare le opere in progetto di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, precondizione per procedere all'espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione delle opere stesse, previa adozione − da parte del Comune di Vernante − di apposita Variante al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001, l'approvazione della quale comporterà l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.
  2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto di captazione, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere recintata, ove possibile, e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
  2. provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della sede stradale che conduce alle frazioni di Tetto Ruinas e di Tetto Nuovo procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;
  3. provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione.

5. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 14.10.2004, del 12 dicembre 2006, del 21 Maggio 2008 e del 13.01.2009, conservati agli atti dell'Ente, e cioè:

(omissis)

6. Di dare atto che in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito l'assenso della Regione Piemonte −Settore Gestione Beni Ambientali in quanto la stessa non ha espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

7. Di rinviare la formalizzazione della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e dalla trasmissione della documentazione indicata nella relazione istruttoria finale consegnata agli atti della Conferenza decisoria (Allegato 1).

8. Di rinviare altresì la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi del DPR 380/2001 al relativo provvedimento di competenza del Comune di Vernante, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, con l'obbligo −previamente al rilascio del predetto permesso di costruire− di adozione ed approvazione, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di apposita Variante al P.R.G.C. per l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001, onde rendere efficace la pubblica utilità delle opere in progetto (art. 12 c 3 D.P.R. 327/2001).

9. Di stabilire per il proponente i seguenti obblighi:

  1. presentare, entro mesi 6 dalla data del provvedimento di concessione, il progetto esecutivo alla Provincia Cuneo −Settore Risorse Naturali− C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica della regolarità degli atti e la conseguente approvazione per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29.07.03, n.10/R;
  2. iniziare i lavori entro mesi 12 dalla data di cui alla lettera a., dandone preavviso al predetto Settore, all'ASL CN 1 e all'ARPA Dipartimentale di Cuneo;
  3. terminare i lavori entro mesi 24 dalla data di cui alla lettera a.;
  4. in ogni caso, in recepimento della D.G.R. n.3−7521 "Giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto transfrontaliero "SS20 del Colle di Tenda Nuovo Tunnel del Colle di Tenda" da localizzare nel Comune di Limone Piemonte". le opere e l'immissione nella rete acquedottistica dell'acqua derivata dovrà avvenire prima che vengano avviati i lavori del tunnel di Tenda.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni e dei pareri di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, in particolare dell'espressione del Giudizio di potabilità da parte dell'ASL CN 1, da formalizzare prima dell'immissione in rete dell'acqua captata e del suo utilizzo per scopi potabili.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 5. sono rilasciati:

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte −Dipartimento di Cuneo− Settore VIA− Via Vecchia di Borgo san Dalmazzo 11, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

Posto ai voti il provvedimento, con votazione palese, viene approvato all'unanimità. ugualmente all'unanimità, con separata votazione palese, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)