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Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Molare (Alessandria)

Decreto n. 1/2009 in data 31−03−2009 − Intervento per la realizzazione di un parcheggio pubblico ed annessa area verde in Fraz. "Terio" del Comune di Molare − Pronuncia espropriazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

decreta

Art. 1 − E' pronunciata l'espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Molare (Provincia di Alessandria), beneficiario dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, del bene immobile di seguito descritto, sito in Comune di Molare − Frazione "Terio ", posto entro la perimetrazione delle zone omogenee "B "e "C" ai sensi del D.M. 1444/68, necessario per la realizzazione di un parcheggio pubblico con annessa area verde secondo le previsioni del vigente P.R.G.I. del Comune di Molare che qualifica il medesimo come "Attrezzature di interesse comune: parcheggio e area a gioco, verde attrezzato e sport " contraddistinto con la sigla "P":

Proprietà: Bruschi Elsa (omissis) − Ighina Eleonora (omissis)

− appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati 280 (duecentoottanta), così censito al Catasto Terreni (N.C.T.) del Comune di Molare: Fog. 4 − Mappale 630 − Pascolo − Cl.U − are 02 ca.80 − R.D. € 0,07 − R.A. € 0,07, a confini: i mappali 460, 629, 611, Strada comunale Campale.

Il predetto mappale 630 del Foglio 23 di Catasto Terreni è derivato dal mappale 441 di originare are 15.00, giusta Tipo di Frazionamento Prot. 2007/AL0370715 predisposto dal Geometra Peruzzo Danilo, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Alessandria al N. 1603, approvato dall'Agenzia del Territorio di Alessandria in data 04.110.2007 che in copia si allegata al presente atto sotto la lettera "A".

L'immobile sopra descritto risulta individuato nell'estratto catastale allegato sotto la lettera "B", evidenziato in colore ocra nella planimetria allegata sotto la lettera "C"e meglio descritto nel relativo certificato catastale in data 30.03.2009 allegato sotto la lettera "D".

Il terreno oggetto di espropriazione ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Molare in data 13.02.2009 che si allega al presente decreto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

Dalla data del rilascio del predetto certificato non sono intervenute, relativamente al predetto immobile, modificazioni del vigente Strumento Urbanistico Generale e non è stata ad oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 agosto 1993, n. 332, convertito in legge 29.10.1993 n. 428, nonché dell'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353, il terreno oggetto di espropriazione non è stato percorsi da fuoco.

Art. 2 − Il presente decreto viene emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissata con deliberazione della G.C. n. 27 in data 06.04.2007.

Art. 3 − Il vincolo preordinato all'esproprio è sorto con l'approvazione della 2^ Variante al P.R.G.I. del Comune di Molare, avvenuta con deliberazione della G.R. n. 31−5717 in data 03.04.2002, pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 11.04.2002, ed il progetto definitivo dell'opera da realizzare è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 27 in data 06.04.2007 − con cui è stata dichiarata la pubblica utilità − per cui, alla data di emanazione del provvedimento (dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 − 4^ comma del D.Lgs. 267/2000), non sono trascorsi i cinque anni di cui all'art. 9, comma 2 − D.P.R. 327/2001, né il Consiglio Comunale del Comune di Molare ha stabilito di realizzare opere pubbliche diverse da quelle originariamente previste a norma del 5º comma −stesso articolo, risultando pertanto l'opera pubblica conforme alle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale.

Art. 4 − L'indennità di espropriazione, in via provvisoria, è stata determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3 − D.P.R. 327/2001, con determinazione n. 37 in data 19.05.2008 del Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni e quantificata in Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento virgola zero centesimi).

La medesima, senza la maggiorazione previste ex art. 45, comma 2 lettere a) del D.P.R. 327/2001, in quanto non accettata dai proprietari − è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a norma dell'art. 20, comma 14, con le modalità dell'art. 26 − stesso D.P.R., in ottemperanza della determinazione n. 54 in data 15.07.2008 del Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni, giusta quietanza di deposito n. 97 in data 22.09.2008 di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento virgola zero centesimi) rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato − Sezione di Alessandria − Tesoreria Cassa DD.PP.

Art. 5 −Si da atto che, ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione si è proceduto in osservanza dell'art. 21, comma 15 del D.P.R. 327/2001, atteso che i proprietari non si sono avvalsi della facoltà prevista ai commi da 2 a 14 dello stesso articolo.

Art. 6 − L'indennità definitiva di espropriazione è stata determinata dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del D.P.R. 327/2001 in complessivi Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento virgola zero centesimi) così come risulta dalla relazione di stima in data 05.11.2008.

Detta indennità non è stata accettata dai proprietari.

Considerato, peraltro che la Commissione Provinciale ha determinato l'indennità definitiva di espropriazione in misura uguale a quella provvisoria determinata dall'Ufficio per le Espropriazioni con provvedimento n. 37/2008, non si è reso necessario procedere al deposito di alcun maggiore importo presso la Cassa DD.PP.

Art. 7 − Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del medesimo, almeno sette giorni prima di essa.

Art. 8 − L'esecuzione del presente decreto avrà luogo per iniziativa dell'Autorità espropriante, a norma dell'art. 24 del D.P.R. 327/200, mediante verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di due anni dalla data odierna.

Lo stato di consistenza ed il verbale predetto saranno redatti in contraddittorio con i soggetti espropriati o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Alle operazioni potranno partecipare i titolari − non conosciuti − di diritti reali o personali sul bene oggetto di espropriazione.

In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e copia del relativo verbale verrà trasmessa all'ufficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione.

Art. 9 − Il presente decreto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Molare ed estratto del medesimo sarà trasmesso, entro cinque giorni, al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001.

Verrà altresì trascritto, senza indugio, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, registrato all'Ufficio del Registro e volturato presso i competenti Uffici a cura e spese del Comune di Molare.

Art. 10 − E' fissato il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul B.U.R. per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi.

Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per i terzi l'indennità resta fissata nella somma depositata (Art. 23, co, 5 − ultima parte).

Art. 11 − Ai sensi dell'art. 25 − D.P.R. 327/2001:

a) − l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

b) − le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

c) − dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 12 − Ai fini fiscali si fa presente che sulla somma per indennità di esproprio di cui è stato disposto il deposito presso la Cassa DD.PP. sarà operata, in sede di liquidazione, la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 327/2001 ed art. 11 della Legge 413/1991, trattandosi di bene immobile che, secondo le indicazioni del P.R.G.I. del Comune di Molare, è compreso entro la perimetrazione delle zone omogenee "B" e "C" come definite dal D.M. 1444/1968.

Il bene immobile oggetto di acquisizione coattiva è pervenuto alle Signore Bruschi Elsa e Ighina Eleonora in forza di successione legittima apertasi a Genova in data 23.09.1983 per decesso del Signor Bruschi Ranieri (Dichiarazione di successione registrata in Genova il 02.02.1984 Vol. 4506, n. 26).

Art. 13 − A norma dell'art. 53, co. 3 del D.P.R. 327/2001 resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Pertanto, a norma dell'art. 54 del D.P.R. 327/2001, i proprietari espropriati possono impugnare innanzi alla Corte d'Appello competente per territorio la stima fatta dalla Commissione Provinciale e chiedere la determinazione giudiziale della medesima. L'opposizione, a pena di decadenza, va proposta entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica del presente decreto (Art. 54, co, 2 − D.P.R. 327/2001).

Art. 14 − Avverso il presente decreto può essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Molare, 31 marzo 2009

Il Responsabile dell'ufficio per le espropriazioni
Domenico Massacane