Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009
Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 50−11019
Giudizio positivo di compatibilita' ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, in merito al "Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di prestito di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti−Cuneo in localita' Viglietti del Comune di Montanera (CN), presentato dalla Societa' Autostrada Asti Cuneo S.p.A. − M1865C.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di prestito di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti−Cuneo da localizzarsi in Comune di Montanera, località Viglietti", presentato dalla Società Autostrada Asti−Cuneo S.p.A. con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:
- la limitata attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, l'attuazione del progetto, di durata limitata, permette inoltre di giungere alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area;
- per l'attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche tali da permettere la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione mineraria;
- il progetto prevede altresì una compensazione ambientale, consistente nella realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica da realizzarsi sulla scarpata posta a valle del sito di cava e non direttamente interessata dalla coltivazione, attraverso la quale sarà possibile consolidare, stabilizzare e recuperare il pendio.
Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:
1. i lavori di coltivazione e di recupero ambientale comprensivi dello smantellamento di tutte le attrezzature, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 11 novembre 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione (Allegato A).
2. Il proponente prima dell'inizio lavori deve realizzare i seguenti interventi:
- ampliare la strada interpoderale che collega il cantiere autostradale con l'area di cava, portando il sedime stradale ad una larghezza minima di 3,5 m;
- mettere in opera una canaletta di regimazione delle acque meteoriche longitudinalmente alla strada di cui al punto precedente, che convogli, durante il periodo di coltivazione della cava, le acque nelle apposite vasche di sedimentazione;
- attuare la messa in sicurezza delle frane segnalate nell'ambito dello studio di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. (cfr all. 1.b − Relazione geologica e geotecnica sulle criticità franose riportate sul P.R.G.C.);
- completare il taglio piante e lo sgombero del materiale legnoso;
- realizzare le vasche di decantazione delle acque meteoriche, secondo il progetto presentato;
- asfaltare per un tratto minimo di 50 m l'accesso alla S.P. 3 qualora se ne preveda l'utilizzo;
- mettere in opera i sistemi di monitoraggio a medio/lungo termine, posizionandoli a monte e a valle dell'area in coltivazione, al fine di rilevare eventuali perdite del Canale di Cherasco.
3. Il soggetto realizzatore, entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione deve concordare con l'ARPA e i competenti uffici regionali:
- la progettazione del corpo drenante da realizzarsi alla base della scarpata a monte del piazzale di cava;
- la predisposizione di un cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione e degli interventi di recupero, di rinaturalizzazione, di compensazione ambientale e delle opere di manutenzione tenendo conto della stagionalità delle opere a verde;
- la predisposizione ed il coordinamento di un monitoraggio ambientale, volto a verificare la presenza di anfibi in prossimità del canale ubicato al piede del terrazzo;
- il numero di canalette trasversali alla francese, da mettere in opera in fase di recupero ambientale, nell'ambito del corpo della strada che scende lungo la scarpata.
4. I progetti di cui ai punti precedenti, devono essere redatti da tecnici abilitati.
5. Devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per garantire, durante la fase estrattiva, i contenimento dei livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti di legge.
6. ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 411.000 € (quattrocentoundicimila/00 €). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale di Montanera. La fidejussione dovrà contenere quanto previsto al punto b) delle prescrizioni generali del disciplinare tecnico.
7. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22, secondo le modalità definite dalla D.G.R. 7 − 8070 del 28 gennaio 2008.
Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi degli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, assorbe:
- l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/2004 e l.r. 1 dicembre 2008 n. 32, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione,
- l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 9 agosto 1989 n. 45 di competenza della Provincia di Cuneo, in ottemperanza a quanto definito in sede di riunione della Conferenza di Servizi in data 11 gennaio 2007.
- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 74 lettera a) della l.r. 44/2000 di competenza della Provincia.
L'Amministrazione comunale si impegna a rilasciare l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Società proponente della fidejussione, ex art. 7 co. III l.r. 69/1978, tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo prescritto al precedente punto 6.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:
- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 21 gennaio 2009 e seguenti allegati;
- della Direzione Agricoltura prot. n. 471/DB11.08 del 12 gennaio 2008, ns. prot. 303/DB16.05 del 14 gennaio 2008;
- della Provincia di Cuneo Area Funzionale del Territorio − Settore Risorse Naturali − Ufficio Cave prot. n. 756 dell'8 gennaio 2009 (trasmessa via fax. il 20 gennaio 2009); ns. prot. 602/DB16.05 del 20 gennaio 2009;
- della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste − Settore Pianificazione Difesa del Suolo − Dighe prot. n. 834/DB14.02 dell'8 gennaio 2009 ns. prot. n. 131/DB16.05 del 9 gennaio 2009;
- del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Cuneo prot.n. 14800 Pos. IV del 18 dicembre 2008 ns. prot. n. 16683 del 18 dicembre 2008.
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo, per l'inizio lavori.
Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Ambiente.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
(omissis)