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Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009


Codice DB1203
D.D. 19 febbraio 2009, n. 27

Ferrovia Canavesana. Comune di Cuorgne'. Autorizzazione al Sig. Corippo Giovanni Battista, in qualità di proprietario, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, per la costruzione di un basso fabbricato ad uso autorimessa, sul lotto distinto, al C.T. del Comune di Cuorgne' al F. 10 map. 546, in deroga all'art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Corippo Giovanni Battista, in qualità di proprietario, l'autorizzazione in deroga all'art. 49 del citato D.P.R., per la costruzione di un basso fabbricato ad uso autorimessa, sul lotto distinto, al C.T. del Comune di Cuorgnè al F. 10 map. 546, previsto ad una distanza di m 22,60 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Canavesana (m 20 dal piede del rilevato), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 16/10/2008;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti