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Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2009, n. 17−11066

L.R. 24 gennaio 2000 n. 3. Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale. Definizione dei criteri di ripartizione alle Amministrazioni provinciali dei contributi di cui all'art. 37 della L.R. 12/2008 Legge finanziaria per l'anno 2008.

A relazione dell'Assessore Borioli:

L'art. 37 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 apporta modifiche alla legge regionale 3/2000 introducendo l'art. 2 bis rubricato "Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili" il quale recita testualmente:

  1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008−2010, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

  1. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura.
  2. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 lett. d) della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 vengono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse disponibili alle Amministrazioni provinciali piemontesi.

I criteri sopraddetti sono rappresentati da due parametri, in relazione ad ognuno dei quali vengono attribuite il 50% delle risorse.

Il primo parametro è dato dal numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi con autovettura e dal numero di licenze di noleggio con conducente di autovettura rilasciate alla data del 31 dicembre 2008 nelle Province del Piemonte.

Il secondo parametro è dato dalla percentuale di popolazione residente nelle varie Province piemontesi prendendo a riferimento i dati del Censimento anno 2001.

Nel corso dell'anno 2008 con la Determinazione n. 572/DA1203 del 19/11/2008, è stata impegnata la somma di euro 300.000,00 sul Cap. 219293 del bilancio 2008, da erogare alle province piemontesi per l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili.

Pertanto la Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica della Regione Piemonte provvederà ad effettuare per ogni singola Provincia il riparto della suddetta somma in base ai criteri sopraccitati.

Per quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

(omissis)