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Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009


Legge regionale 26 marzo 2009, n. 9.

Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità della legge)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico, garantisce l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171−bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore).

4. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);

c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);

e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione.

Art. 3.
(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Art. 4.
(Documenti)

1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.

2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le ragioni delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 5.
(Trattamento di dati personali
o relativi alla pubblica sicurezza)

1. La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

Capo II.

SOFTWARE LIBERO

Art. 6.
(Adempimenti per la Regione)

1. La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti di cui all'articolo 11, la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.

3. La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico−economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole interoperatività.

4. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione della scelta.

5. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche ed interamente finanziati con fondi pubblici.

Capo III.

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 7.
(Istruzione scolastica)

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

Art. 8.
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione) prevede il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul software libero al fine di incentivare progetti da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 9.
(Fondo per lo sviluppo del software libero)

1. La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all'articolo 8.

Capo IV.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 10.
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito informatico, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) definisce gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero e i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;

b) individua i criteri tecnici per la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici;

c) approva i criteri per la definizione dei contenuti contrattuali che devono obbligatoriamente prevedere:

1) la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati ad hoc;

2) la possibilità di un loro riuso;

3) il trasferimento della titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici così acquisiti ad altri soggetti.

3. La Giunta regionale fissa le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'articolo 8.

Art. 11.
(Termini)

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 5.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, gli enti dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'articolo 6.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.
(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività progettate ed attuate per l'impiego ottimale del software libero e l'adeguamento delle proprie strutture per l'utilizzo di programmi per elaboratore a codice sorgente aperto. Le relazioni successive contengono anche informazioni relative alla misura in cui la Regione utilizza programmi dei quali detiene il codice sorgente e al grado di adeguamento dei programmi di formazione del personale all'utilizzo del software libero.

Art. 13.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle imprese, degli enti pubblici e privati e degli istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero, nell'esercizio finanziario 2009, all'istituzione di un fondo regionale, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08981 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

2. Per il biennio 2010−2011 si provvede alle spese di cui al comma 1, in termini di competenza, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 132

− Presentata dai Consiglieri Ricca, Robotti il 2 agosto 2005.

− Assegnata alla VIII commissione in sede referente l'8 agosto 2005.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

− Testo licenziato dalla Commissione referente il 12 gennaio 2009 con relazione di Luca Robotti.

− Approvata in Aula il 17 marzo 2009, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 171−bis della l. 633/1941 è il seguente:

"Art. 171−bis.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64−quinquies e 64−sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102−bis e 102−ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.".

Nota all'articolo 4

− Il testo della l. r. 7/2005 è pubblicato sul BUR del 7 luglio 2005, n. 27.

Nota all'articolo 5

− Il testo dell'articolo 10 del d. lgs. 196/2003 è il seguente:

" Art. 10. (Riscontro all'interessato.)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.".

Nota all'articolo 8

− Il testo dell'articolo 5 della l. r. 4/2006 è il seguente:

" Art. 5 (Programma triennale della ricerca.)

1. Sulla base delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione delle linee generali di intervento, approva con proprio atto deliberativo il programma triennale della ricerca, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il programma individua le aree ed i settori d'intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d'intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.

3. Il programma è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca, gli interventi negli specifici settori di competenza regionale sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge e con le misure relative agli interventi di ricerca e innovazione previste dal Programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).".

Note all'articolo 13

− Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

" Art. 8. (Legge finanziaria.)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

" Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB08981 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Collaborazioni direzione Titolo I spese correnti)

DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti)