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Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 57−11149

Disposizioni interpretative del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), demandava alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue (articolo 38), nonché l'adozione di uno specifico Programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (articolo 19).

La Regione Piemonte ha recepito, con il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, le disposizioni in materia di nitrati di origine agricola (direttiva 91/676/CEE e d.lgs. 152/1999).

Successivamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il d.lgs. 152/1999, ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto da quest'ultimo, sia in linea generale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, sia nello specifico per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (articoli 112 e 92). Sempre nell'anno 2006 è stato approvato il decreto ministeriale 7 aprile 2006 avente per oggetto la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui agli articoli 19 e 38 del d.lgs. 152/1999, oggi trasfuse negli articoli 92 e 112 del d.lgs. 152/2006.

La Regione Piemonte, nell'anno 2007, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal d.m. 7 aprile 2006, ha quindi emanato i seguenti regolamenti regionali:

− 29 ottobre 2007, n. 10/R, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

− 28 dicembre 2007, n. 12/R, recante: "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

− 19 maggio 2008, n. 8/R, recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))";

− 22 Dicembre 2008, n. 19/R recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".

− 23 febbraio 2009, n. 2/R recante: "Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".

Preso atto che il regolamento regionale 19/R/2008 ha stabilito una nuova scadenza per l'aggiornamento delle comunicazioni delle aziende agricole esistenti di cui al comma 1 dell'art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007, disponendo che la stessa sia portata al 31 marzo 2009 e che, in modo analogo il regolamento regionale 2/R/2009 ha disposto che la scadenza per la presentazione del piano di adeguamento sia portata al 31 marzo 2009;

considerato che con la deliberazione della Giunta regionale del 1 agosto 2008, nº 116 − 9440, sono state date disposizioni attuative del regolamento regionale 10/R/2007 in riferimento allo schema di adeguamento delle strutture aziendali;

considerato altresì che, come segnalato dai referenti regionali dei centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) nel corso delle riunioni del Comitato tecnico istituito con DGR 65 8111 del 23.12.02, nella fase di integrazione delle informazioni sul sistema on line dell'anagrafe agricola unica è emersa l'impossibilità di procedere, in numerosi casi, alla validazione finale degli aggiornamenti della comunicazione di utilizzo agronomico; tale situazione è conseguente alla necessaria revisione delle informazioni in corso di caricamento ai fini della predisposizione, entro il 15 maggio 2009, della domanda unica ai fini PAC (Politica Agricola Comune) o PSR (Programma di Sviluppo Rurale), anche riguardanti le aziende agricole coinvolte nelle diverse operazioni di utilizzo agronomico (altri titoli d'uso dei terreni, cessioni o acquisizioni di effluenti zootecnici, ecc.);

risulta quindi necessario precisare che, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007, così come modificato dal regolamento regionale 19/R/2008, il completamento della comunicazione di utilizzo agronomico e dell'eventuale piano di adeguamento, tramite il servizio on−line, è da intendersi verificato in presenza dell'aggiornamento delle informazioni inserite sul sistema dell'anagrafe unica agricola e riguardanti l'utilizzo agronomico anche se in assenza di validazione finale e a condizione che la stessa avvenga entro i termini stabiliti per la predisposizione della dichiarazione di consistenza ai fini PAC per la campagna 2009.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di stabilire che, ai fini del rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007, così come modificato dal regolamento regionale 19/R/2008, il completamento dei dati contenuti nella comunicazione di utilizzo agronomico e dell'eventuale piano di adeguamento da parte delle aziende zootecniche esistenti, tramite il servizio on−line entro il 31 marzo 2009, è da intendersi realizzato in presenza dell'aggiornamento delle informazioni sul sistema dell'anagrafe unica agricola e riguardanti l'utilizzo agronomico anche se in assenza di validazione finale e a condizione che:

− la validazione avvenga entro i termini stabiliti per la predisposizione della dichiarazione di consistenza ai fini PAC (Politica Agricola Comune) o PSR (Programma di Sviluppo Rurale) per la campagna 2009;

− l'azienda agricola abbia reso disponibili ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e depositato nel fascicolo aziendale, le informazioni e la documentazione utile all'aggiornamento della comunicazione stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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