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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12


Codice DA1410
D.D. 22 ottobre 2008, n. 2508

Autorizzazione idraulica N (n546) − per la realizzazione di un impianto di distribuzione gas metano, posa nuova tubazione su strada comunale, strada provinciale e su terreno comunale interferente con il Torrente Strona in Comune di Ailoche (BI). Pratica S.U.A.P. n. 04−08. Richiedente: Ditta G.E.I. S.p.a. di Crema (CR) tamite lo S.U.A.P. della Comunita' Montana Valle Sessera.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta G.E.I. S.p.A. di Crema (CR) sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza , che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

  1. le opere interferenti con l'alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 −vincolo paesaggistico −, alla L.R. 45/1989 − vincolo idrogeologico −, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all'art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004.

Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d'istruttoria, del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;

2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle presenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è' fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

6. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, del manufatto al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Andrea Tealdi