Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n.
12
Codice DA1202
D.D. 12 dicembre 2008, n. 616
Fase di verifica procedura di VIA su progetto preliminare"Collegamento ferroviario della Linea Chivasso−Aosta con la Linea Torino−Milano (storica) in direzione Torino, Lunetta di Chivasso", integrato con progetto definitivo "stralcio opere sostitutive di n. 3 P.L. nel territorio di Chivasso (opere 2.1,2.2 e 6.1)". Necessità di sottoporre i progetti a Fase di valutazione ex art. 12 l.r. 40/98.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di ritenere, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, che il progetto preliminare "Collegamento ferroviario della Linea Chivasso−Aosta con la Linea Torino−Milano (storica) in direzione Torino, denominato "Lunetta di Chivasso" localizzato nel Comune di Chivasso, presentato da Italferr S.p.A., e il progetto definitivo "stralcio opere sostitutive di n. 3 P.L. nel territorio di Chivasso (opere 2.1, 2.2 e 6.1)", presentato quale integrazione al primo a firma di R.F.I. S.p.A., debbano essere sottoposti, contestualmente, alla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998;
- di richiedere che la progettazione sia delle opere ferroviarie sia di quelle stradali avvenga in modo coordinato;
- di richiedere −alla luce di quanto già emerso nel corso dell'istruttoria svolta− che la documentazione progettuale approfondisca, in specifico, quanto segue:
- per quanto riguarda il tracciato della "lunetta ferroviaria", l'illustrazione di ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno indotto il Proponente a scegliere la soluzione "lunga" e a escludere le altre (in particolare quella "intermedia"), con riferimento soprattutto agli aspetti legati al consumo di inerti e a quelli della sottrazione di suolo; si sottolinea, a tale proposito, che questi ultimi rappresentano impatti irreversibili, non mitigabili o compensabili, che devono orientare il Proponente verso la soluzione che li minimizza;
- per quanto riguarda la nuova viabilità sostitutiva dei P.L., riproporre lo studio delle alternative, tenendo conto, in particolare, dell'alternativa 1 di progetto e di un possibile collegamento con lo stabilimento Rivoira a sud di quello previsto (studiando eventualmente anche la soluzione su viadotto in prossimità del Rio Orchetto). Relativamente al tracciato proposto nell'attuale progetto, valutare, per quanto riguarda la S.P. 82, la possibilità di scavalcamento della lunetta ferroviaria con un sovrappasso anziché con un sottopasso rivedendo gli innesti sulla nuova rotatoria. Per quanto concerne lo scavalcamento della linea ferroviaria nel tratto a sud della Via Montegrappa, valutare il possibile innesto in rotatoria per garantire gli accessi in sicurezza dell'area industriale prevista dal vigente PRGC e il possibile spostamento verso ovest della rampa di scavalcamento (studiando eventualmente anche la soluzione su viadotto).
- in riferimento alle interferenze con le acque superficiali e sotterranee, l'attenta verifica del dimensionamento degli attraversamenti del rilevato ferroviario da parte di tutti i corsi d'acqua superficiali (rogge, fossi, ecc.) al fine di rendere il rilevato il più possibile trasparente al deflusso delle acque in modo da non aggravare la situazione attuale (ante operam). Detta prescrizione deve essere rispettata e verificata, prendendo in considerazione eventi meteorici particolarmente intensi e prolungati, in modo particolare nel tratto in cui il rilevato ricade nella fascia C di pericolosità idraulica del torrente Orco;
- la redazione di apposito studio (eventualmente con modello numerico) in merito al deflusso dell'acquifero sotterraneo che valuti l'eventuale effetto barriera che le opere (rilevato e sottopasso ciclo−pedonale) potrebbero produrre nei confronti del deflusso sotterraneo determinando locali e/o temporanei innalzamenti del livello di falda a discapito di edifici o infrastrutture presenti nelle vicinanze;
- in merito al sottopasso ciclo−pedonale, considerato che dal profilo longitudinale si evince che l'opera interferisce con le acque sotterranee di falda, si dovrà analizzare la possibilità di allagamento del sottopasso e prevedere, nell'eventualità di accadimento, l'attivazione della procedura di chiusura del sottopasso per inagibilità. Qualora non esista la possibilità di allagamento del sottopasso perché l'opera risulti completamente a tenuta stagna, occorre verificare le sottospinte idrostatiche agenti sulle strutture ipotizzando il livello della falda al piano campagna;
- l'approfondimento dell'interferenza dell'opera in relazione alla presenza della rete ecologica, che si poggia essenzialmente sulla Roggia San Marco, considerando che nelle vicinanze è presente un Biotopo, Confluenza Po Orco Malone IT1110018, verificando quali specie effettivamente possano usufruire dei sottopassi in modo da realizzarli correttamente;
- le opere in progetto interferenti con le due tipologie dissestive suddette (Ee e Em) saranno da ricondursi in termini di fattibilità alle norme tecniche di attuazione correlate dello strumento urbanistico. Per quanto riguarda le opere ricadenti all'interno dell'area perimetrata come Ee, occorrerà rispettare quanto normato dall'art. 9 comma 5 delle N. di A. del P.A.I., secondo il quale è consentita "la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti". Essendo l'area Ee in questione presumibilmente legata alla dinamica della Gora Baina, l'Autorità competente è individuabile nel Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
- l'analisi delle interferenze delle nuove opere con le infrastrutture esistenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esplicitando, se del caso, con adeguata trattazione l'esclusione di qualunque tipo di dette interferenze;
- nel caso in cui gli interventi in progetto ricadono in parte all'interno delle aree di salvaguardia, citate in premessa, dovrà essere redatto lo studio per la definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi esistenti con il criterio cronologico, da effettuarsi a cura del gestore del servizio idrico integrato, SMAT S.p.A., e a carico del Proponente. In mancanza di detto studio e della conseguente approvazione della nuova area di salvaguardia da parte della Regione Piemonte ci si dovrà attenere ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio ricadente all'interno dell'attuale area di salvaguardia imposti dal D.lgs. n. 152/2006 e dal regolamento regionale n. 15/R dell'11/12/2006.
Copia della presente determinazione verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte e inviata a Italferr S.p.A., R.F.I. S.p.A. e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002 del 22/7/2002.
Il Dirigente
Giuseppe Iacopino