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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12


Codice DA0713
D.D. 16 dicembre 2008, n. 1466

Occupazione temporanea ed imposizione di servitu' ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A, degli immobili siti nel Comune di SANTENA (TO) necessari per la costruzione del metanodotto "Potenziamento Spina di Santena − DN 300 (12") − 12 bar", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

ART. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di SANTENA (TO), meglio individuati con il colore giallo nell'allegato piano particellare che costituisce parte integrante del presente provvedimento, interessati dal tracciato del metanodotto "Potenziamento Spina di Santena DN 300 (12") − 12 bar".

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i, e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso.

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

  1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonchè di cavi accessori per reti tecnologiche.
  2. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
  3. La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra occupante una superficie di circa mq. 28 (ventotto/00) sul mappale n. 279 del foglio 3 del Comune di Santena con il relativo accesso di superficie totale di circa mq. 12, di collegamento alla strada attigua esistente in terra battuta, insistente sul medesimo mappale n. 279 del foglio 3 da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A.
  4. L'ampliamento di circa mq. 10 (dieci) dell'esistente manufatto accessorio fuori terra insistente sul mappale n. 121 del foglio 8 del Comune di Santena e la realizzazione del relativo accesso di superficie totale di circa mq. 35, di collegamento alla strada attigua denominata Via Asti, insistente sul medesimo mappale n. 121 del foglio 8 da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas nonché la posa di n. 2 armadi in vetroresina.
  5. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse sui Mappale n. 229 e n. 607 (ex 304) del Fg. 3 del Comune di Santena, a distanza inferiore di metri 3,00 (tre/00) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa.
  6. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse su : Mapp. n. 121 del Fg. 8, Mapp. n. 24 del Fg. 4 e Mapp. n. 51 e 279 del Fg. 3 del Comune di Santena, a distanza inferiore di metri 6,00 (sei/00) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
  7. La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.
  8. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
  9. Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
  10. Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso, in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi, al proprio manufatto (PIDI) ubicato sul mappale n. 279 del foglio 3 del Comune di Santena attraverso l'esistente strada in terra battuta nel tratto ricadente sui mappali nn. 51 e 279 del foglio 3 del Comune di Santena.
  11. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
  12. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
  13. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi .

ART. 3

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto, Sigg. RONCO Giovanni, RONCO Filiberto, MOSSO Alberto, MOSSO Augusto, MOSSO Guido e MOSSO Marcello generalizzati in premessa, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 4

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili appartenenti al territorio del Comune di Santena identificati con il colore rosso nel piano particellare di cui al precedente art. 1, necessari per la costruzione del metanodotto.

E' concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A.

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 4, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001, ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata con urgenza senza particolari indagini o formalità come previsto dall'art. 22 e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi..

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 − 38 del D.P.R. n. 327/2001 e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Direzione regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001.

E' posta a carico della Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 2005.

E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri