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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12


Codice DA1204
D.D. 11 dicembre 2008, n. 608

L.R. 17.1.2008, n. 2 e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Verbania. Nuovo Porto Turistico di Villa Taranto. Interventi di miglioria delle strutture portuali complementari richiesti dalla E.N.S. di Garofalo e C.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare, per quanto di competenza e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, le opere di miglioria della struttura portuale "Nuovo Porto Turistico di Villa Taranto" richieste dalla European Nautic Service S.r.l. di Garofalo C. & C, secondo gli elaborati progettuali di cui alle Tavole nn. 1, 2, 3, 4, e la "Relazione illustrativa" redatte dal Geom. Maurizio Cerutti, che, debitamente vistate, vengono restituite nel numero di due esemplari al Comune di Verbania − Sportello Unico per le Attività Produttive del Verbano − Verbania Comune Capofila.

2) Di esprimere, ai fini della disciplina della navigazione, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all'istanza presentata dalla ditta European Nautic Service di Garofalo C & C., relativa allo spostamento di n. 1 pontile galleggiante con relativa passerella.

Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni e prescrizioni:

Quanto al pontile:

l'impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione che, come evidenziato al punto 1, debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al Comune di Verbania;

il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002;

il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa;

il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;

titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente parere;

prima dell'inizio dei lavori dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento da parte di tecnico abilitato;

durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell'area di cantiere;

il pontile, prima dell'utilizzo, dovrà essere sottoposto a collaudo statico attestante l'idoneità portante e di sicurezza del manufatto;

il pontile non dovrà interagire o compromettere altre strutture portuali galleggianti;

il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Quanto alle restanti opere:

il locale polivalente, adiacente il bar ristorante dovrà essere destinato ad attività complementari al porto, escludendosi ogni altra finalità non attinente;

l'area di rimessaggio dovrà sempre essere conservata e mantenuta in stato decoroso. Dovranno evitarsi lavorazioni rumorose o inquinanti o comportanti attività od impiego di materiali che possano deteriorare lo stato dei luoghi. Nell'area di rimessaggio non sarà consentito il lavaggio delle unità di navigazione, dovendosi utilizzare, a tale scopo, l'area dedicata. Qualora si riscontrasse carenza di posti auto tale da compromettere un'agevole fruizione del porto da parte degli utenti, dovrà essere ripristinata la destinazione originaria dell'area;

l'area camper dovrà essere ad uso esclusivo dei diportisti assegnatari di posti barca. L'area e gli annessi servizi igienici dovranno essere conservati in modo decoroso assicurando la costante pulizia dell'area. Qualora si riscontrasse carenza di posti auto tale da compromettere un'agevole fruizione del porto da parte degli utenti, dovrà essere ripristinata la destinazione originaria dell'area;

Per quanto concerne la creazione di un'area solarium con la realizzazione di chiosco per il ricovero di sdraio e ombrelloni, trattandosi di interventi non strettamente attinenti alla funzionalità nautica della struttura portuale, l'intervento non dovrà intralciare l'accesso al molo principale e dovrà essere oggetto di valutazione comunale al termine della prossima stagione estiva al fine di verificarne l'opportunità e la compatibilità con la fruizione, a scopi nautici, della struttura portuale.

I titolari del presente provvedimento hanno altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento, anche in considerazione della variazione del livello del lago, nonché di garantire la sicurezza, per gli utenti, del manufatto.

Ogni aspetto gestionale connesso alla realizzazione delle nuove opere, attesa la competenza comunale in ordine alla gestione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, operata con la l.r. n. 2/2008 e s.m.i., risulta in capo al comune territorialmente competente.

In ogni caso, le opere di che trattasi, dovranno risultare compatibili con il progetto di valorizzazione della struttura portuale presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e con il programma di attività, richiamati nello schema di disciplinare di concessione approvato con D.G.R. n. 87 − 4457 in data 12.11.2001.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R − 2002.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti