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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12


Codice DB1605
D.D. 30 gennaio 2009, n. 14

L.r. 22.11.1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al "Progetto di sistemazione ambientale mediante attivita' estrattiva da realizzarsi a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in localita' La Gorra del Comune di Carignano (TO)" presentato dalla Societa' Unicalcestruzzi S.p.A. − Codice M0757T.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

  1. La Società Unicalcestruzzi S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Buzzi, 6, (omissis) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione del "Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano", sino al 29 gennaio 2014, tenuto conto della validità quinquennale dell'autorizzazione di cui all'art. 159 del DLgs 22 gennaio 2004 n. 42, assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 11 − 8264 del 25 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998.
  2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuati nell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegato A, secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 11 − 8264 del 25 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto e nel rispetto della convenzione stipulata dal proponente con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po − Tratto Torinese e il Comune di Carignano (Allegato B).
  3. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22, secondo le modalità definite dalla DGR 7 − 8070 del 28 gennaio 2008.
  4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione indicata ai punti 2 e 3 della presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
  5. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Carignano, all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po − Tratto Torinese per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e alla Provincia di Torino per opportuna conoscenza.
  6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
  7. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto