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Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009


Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 marzo 2009, n. 29

Comune di Moasca (AT) − Ricorso dei Signori (omissis), ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Moasca n. 19 del 6 novembre 2008.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

Dato atto che la variante parziale n. 19, del 6 novembre 2008, come si evince anche dalla relazione illustrativa allegata alla stessa, oltre a modificare alcune aree di espansione e di completamento e variare indici volumetrici, prevede un'area di nuova destinazione residenziale E1/5, con superficie di mq. 2416, che costituisce ampliamento di aree sulle quali era stato localizzato e realizzato un Piano Esecutivo Convenzionato.

Rilevato che i ricorrenti chiedono l'annullamento della variante per i seguenti motivi:

  1. violazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., nonché degli articoli 4, 14, 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale, in quanto la variante in oggetto incide su di una porzione di territorio su cui sono impiantati vigneti di pregio che, ai sensi delle norme citate, costituiscono colture da tutelare;
  2. violazione degli articoli 4, 7 e 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale, che tutelano le emergenze paesistiche e le aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica e, in particolare, dell'articolo 7, comma 5, punto 5.1 del PTR, introdotto con la DGR n. 13−8784 del 19 maggio 2008, che tutela aree individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali per le loro caratteristiche paesaggistiche e per le quali non sono ammesse varianti parziali che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati;
  3. difetto di istruttoria e di motivazione per aver disatteso le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Asti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 10 ottobre 2008;
  4. violazione della normativa del piano regolatore in materia di viabilità.

Dato atto che il Comune di Moasca, informato del ricorso, ha presentato le proprie deduzioni con nota prot. n. 298, del 31 gennaio 2009, affermando il pieno rispetto delle procedure previste dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale citato e la loro coerenza con il disposto normativo, ed ha chiesto il rigetto del ricorso per le seguenti considerazioni:

a) la variante approva previsioni tecniche e normative con rilevanza minima rispetto al vigente PRG, in quanto la nuova area E1/5 con destinazione residenziale ha una superficie di 2.416 mq., interessa due sole particelle catastali (foglio 2, mappali nn. 13 e 14) e costituisce prosecuzione dell'area residenziale E1, prevista nel PRG;

b) la variante non è in contrasto con il Piano Territoriale Regionale, le cui prescrizioni non sono immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici locali, bensì vincolanti per la sola formazione dei nuovi piani regolatori o per le varianti strutturali agli stessi;

c) il preteso contrasto con gli articoli 19 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC in materia di viabilità di servizio alle aree E1 è insussistente, perché si tratta di previsioni che l'amministrazione comunale intende comunque realizzare.

Rilevato che, dei motivi addotti dai ricorrenti per chiedere l'annullamento della variante, appare fondata l'osservazione che fa emergere il contrasto tra la variante approvata e le disposizioni contenute nella pianificazione territoriale regionale. Infatti:

Dato atto che alla predetta variante al Piano Territoriale Regionale si applicano le misure di salvaguardia;

Considerato

Tanto premesso,

visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

visto l'articolo 17, comma 10 bis, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

decreta

di annullare, per le considerazioni sopra esposte, la deliberazione del Consiglio comunale di Mosca n. 19 del 6 novembre 2008, avente ad oggetto: "Variante parziale n. 6 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i".

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del DPGR n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso