Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 marzo 2009, n. 29
Comune di Moasca (AT) − Ricorso dei Signori (omissis), ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Moasca n. 19 del 6 novembre 2008.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- il 27 dicembre 2008 i Signori (omissis), hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annullamento della deliberazione n. 19 del 6 novembre 2008, del Consiglio comunale di Moasca, avente per oggetto: "Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.Reg. 56/77 e s.m.i. − Esamina osservazioni pervenute ed approvazione definitiva";
- la legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., all'articolo 17, comma 7, attribuisce ai comuni la competenza ad approvare varianti parziali al Piano regolatore solo nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nello stesso comma;
- l'articolo 17, comma 10 bis, della legge regionale citata, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale per l'annullamento di tali varianti, se i loro contenuti eccedono quelli stabiliti dalla legge;
- la variante parziale n. 19 del 6 novembre 2008 al Piano regolatore generale è stata approvata dal Comune di Moasca con la procedura dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi, dal 14 al 29 novembre 2008.
Dato atto che la variante parziale n. 19, del 6 novembre 2008, come si evince anche dalla relazione illustrativa allegata alla stessa, oltre a modificare alcune aree di espansione e di completamento e variare indici volumetrici, prevede un'area di nuova destinazione residenziale E1/5, con superficie di mq. 2416, che costituisce ampliamento di aree sulle quali era stato localizzato e realizzato un Piano Esecutivo Convenzionato.
Rilevato che i ricorrenti chiedono l'annullamento della variante per i seguenti motivi:
- violazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., nonché degli articoli 4, 14, 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale, in quanto la variante in oggetto incide su di una porzione di territorio su cui sono impiantati vigneti di pregio che, ai sensi delle norme citate, costituiscono colture da tutelare;
- violazione degli articoli 4, 7 e 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale, che tutelano le emergenze paesistiche e le aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica e, in particolare, dell'articolo 7, comma 5, punto 5.1 del PTR, introdotto con la DGR n. 13−8784 del 19 maggio 2008, che tutela aree individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali per le loro caratteristiche paesaggistiche e per le quali non sono ammesse varianti parziali che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati;
- difetto di istruttoria e di motivazione per aver disatteso le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Asti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 10 ottobre 2008;
- violazione della normativa del piano regolatore in materia di viabilità.
Dato atto che il Comune di Moasca, informato del ricorso, ha presentato le proprie deduzioni con nota prot. n. 298, del 31 gennaio 2009, affermando il pieno rispetto delle procedure previste dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale citato e la loro coerenza con il disposto normativo, ed ha chiesto il rigetto del ricorso per le seguenti considerazioni:
a) la variante approva previsioni tecniche e normative con rilevanza minima rispetto al vigente PRG, in quanto la nuova area E1/5 con destinazione residenziale ha una superficie di 2.416 mq., interessa due sole particelle catastali (foglio 2, mappali nn. 13 e 14) e costituisce prosecuzione dell'area residenziale E1, prevista nel PRG;
b) la variante non è in contrasto con il Piano Territoriale Regionale, le cui prescrizioni non sono immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici locali, bensì vincolanti per la sola formazione dei nuovi piani regolatori o per le varianti strutturali agli stessi;
c) il preteso contrasto con gli articoli 19 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC in materia di viabilità di servizio alle aree E1 è insussistente, perché si tratta di previsioni che l'amministrazione comunale intende comunque realizzare.
Rilevato che, dei motivi addotti dai ricorrenti per chiedere l'annullamento della variante, appare fondata l'osservazione che fa emergere il contrasto tra la variante approvata e le disposizioni contenute nella pianificazione territoriale regionale. Infatti:
- nella Regione Piemonte è vigente il Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 388−9126 del 19 giugno 1997, che includeva l'area, oggi oggetto di contestazione, tra le "Aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica", perché interessata da "testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico − ambientale vigneti specializzati caratterizzanti il paesaggio collinare" e regolamentata dall'articolo 11 delle N. d. A;
- il Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 384−28589 del 5 ottobre 2004, ha successivamente rafforzato l'attenzione ai valori del paesaggio, facendo rientrare l'area tra i rilievi collinari centrali e definendoli "emergenze paesistiche";
- con la deliberazione n. 13−8784 del 19 maggio 2008, la Giunta regionale, per garantire la tutela del paesaggio, come richiesto dal nuovo "Codice dei beni culturali", approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalla Convenzione Europea del paesaggio, ratificata anche dall'Italia il 20 ottobre 2000, ha adottato una variante al Piano Territoriale Regionale;
- la variante al Piano Territoriale Regionale ha inserito all'articolo 7, "Sistema delle emergenze paesistiche", il punto 5.1, che dispone: "nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, per le loro caratteristiche paesaggistiche non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, L. R. n. 56/77)";
Dato atto che alla predetta variante al Piano Territoriale Regionale si applicano le misure di salvaguardia;
Considerato
- che la variante parziale è stata quindi approvata dal comune di Moasca in contrasto con la disposizione di un piano sovracomunale, contenuta, nella fattispecie, all'articolo 7, punto 5.1 del Piano Territoriale Regionale, disposizione che vieta di approvare varianti parziali che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati;
- che tali limitazioni sono state adottate dalla Giunta Regionale per contenere la frammentazione e la dispersione dell'edificato in un paesaggio che si ritiene meritevole di conservazione;
- che, nel caso di specie, la variante costituisce di fatto un'espansione dell'area E1, ponendosi, pertanto, in contrasto con la prescrizione citata.
Tanto premesso,
visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
visto l'articolo 17, comma 10 bis, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
decreta
di annullare, per le considerazioni sopra esposte, la deliberazione del Consiglio comunale di Mosca n. 19 del 6 novembre 2008, avente ad oggetto: "Variante parziale n. 6 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i".
Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del DPGR n. 8/R/2002.
Mercedes Bresso