Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009, n. 51−10965

Nulla osta all'ASL TO 2 per la sottoscrizione dei contratti con i Soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di disporre il nulla osta all'ASL TO2 per la stipulazione dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 s.m.i., alle condizioni di seguito indicate:

  1. Il corrispettivo complessivo dell'insieme dei contratti stipulandi per gli erogatori privati di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale dall'ASL TO2 per ciascun anno del biennio 2009−2010 non potrà risultare in ogni caso eccedente al costo complessivo consuntivizzato dell'anno 2008 per le attività in questione, al netto della regressione tariffaria e della valorizzazione delle prestazioni trasferite all'assistenza ambulatoriale; con la sola esclusione dei maggiori costi delle case di cura neuropsichiatriche che decorrono dalla data definita dal provvedimento regionale conclusivo della procedura di accertamento dei rispettivi nuovi requisiti organizzativi e strutturali, correlati allo specifico piano di riconversione funzionale.
  2. La crescita dell'attività di ricovero nel 2008 in misura significativamente superiore ai valori medi regionali citati in parte motiva e registrati nell'annualità stessa deve trovare appropriato effettivo riallineamento nella contrattazione relativa al biennio 2009−2010.
  3. I contratti relativi al biennio 2009−2010 dovranno risultare integralmente applicativi della D.G.R. n° 84−10526 del 29.12.2008 nonché della D.G.R. n° 21− 10726 del 9.2.2009.
  4. I contratti dovranno altresì garantire espressamente il rispetto dei vincoli derivanti dalle intese interregionali (D.G.R. n° 85−10527 del 29.12.2008 con la Regione Liguria) per il governo dei flussi di mobilità dei cittadini non residenti nelle Regioni parti dell'accordo. Gli incrementi contrattuali connessi all'attività verso cittadini non residenti nella Regione Piemonte devono risultare compatibili con il governo dei flussi di cassa aziendali, tenuto conto dei tempi e modalità delle procedure di compensazione interregionali.
  5. Successivamente alla notificazione del nulla osta a cura della Direzione regionale competente, l'azienda sanitaria locale destinataria dovrà assumere formale atto deliberativo di impegno al rispetto delle condizioni contenute nel presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)