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Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009, n. 50−10964

Nulla osta all'ASL TO 1 per la sottoscrizione dei contratti con i Soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di disporre il nulla osta all'ASL TO1 per la stipulazione dei contratti proposti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 s.m.i., alle condizioni vincolanti di seguito indicate:

  1. Il corrispettivo complessivo dell'insieme dei contratti stipulandi per gli erogatori privati di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale dall'ASL TO1 per il biennio 2009−2010 non può risultare in ogni caso eccedente al costo complessivo consuntivizzato dell'anno 2008 per le attività in questione, al netto della regressione tariffaria e della valorizzazione delle prestazioni trasferite all'assistenza ambulatoriale; con la sola esclusione, nei limiti del 50% per l'anno 2009 e dell'ulteriore 50% per l'anno 2010, dei maggiori costi concernenti la casa di cura Koelliker e derivanti dalla precedente D.G.R. n°11−8822 in data 26.5.2008 conclusivo della procedura di accertamento dei rispettivi nuovi requisiti organizzativi e strutturali.
  2. Il recupero della produzione dell'attività di ricovero della disciplina di urologia rientrata nella sede dell'ospedale S Giovanni Battista di Torino, a seguito del termine della relazione contrattuale di prestazioni di servizio temporaneo del reparto presso la Casa di Cura Cellini, avrà luogo nei limiti del 60% per l'anno 2009 e del 90% per l'anno 2010, con conseguente assenso alla contrattazione della produzione della stessa casa di cura per attività di ricovero in urologia per l'anno 2009 nella misura del 40% del prodotto 2008 (e dei relativi corrispettivi), nonché per l'anno 2010 nella misura del 10% del prodotto 2008, salvo particolare verifica delle esigenze produttive della disciplina da realizzarsi entro il 30 novembre 2009; inoltre l'ASL TO 1 è autorizzata all'incremento della spesa annua, rispetto alle previsioni contrattuali assunte con la casa di cura Cellini, di euro 150.000 per dimissioni protette per il biennio 2009−2010.
  3. I contratti relativi al biennio 2009−2010 dovranno risultare integralmente applicativi della D.G.R. n° 84−10526 del 29.12.2008 nonché della D.G.R. n° 21− 10726 del 9.2.2009.
  4. Successivamente alla notificazione del nulla osta a cura della Direzione regionale competente, l'azienda sanitaria locale destinataria dovrà assumere formale atto deliberativo di impegno al rispetto delle condizioni contenute nel presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)