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Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009, n. 15−10930

Nulla osta all'ASL TO3 per la sottoscrizione dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di disporre il nulla osta all'ASL TO3 per la stipulazione dei contratti proposti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 s.m.i., alle condizioni vincolanti di seguito indicate:

  1. Il corrispettivo complessivo dell'insieme dei contratti stipulandi per gli erogatori privati di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale dall'ASL TO3 per ciascun anno del biennio 2009−2010 non potrà risultare in ogni caso eccedente al costo complessivo consuntivizzato dell'anno 2008 per le attività in questione, al netto della regressione tariffaria e della valorizzazione delle prestazioni trasferite all'assistenza ambulatoriale; con la sola esclusione dei maggiori costi delle case di cura neuropsichiatriche che decorrono dalla data definita dal provvedimento regionale conclusivo della procedura di accertamento dei rispettivi nuovi requisiti organizzativi e strutturali, correlati allo specifico piano di riconversione funzionale.
  2. Le modificazioni in aumento di accreditamento di posti letto per l'attività di ricovero ovvero la previsione di nuove funzionalità sono subordinate, per la contrattualizzazione dei medesimi, in ragione del precedente punto 1) al recupero delle risorse in compensazione mediante corrispondente riduzione di costi nello stesso settore dell'erogazione di prestazioni sanitarie da soggetti privati.
  3. La crescita dei costi dell'attività di ricovero degli erogatori privati nel 2008 (differenza tra budget a preventivo e consuntivo) in misura significativamente superiore ai valori medi regionali (2%) più sopra citati e relativi alla medesima annualità, deve trovare appropriato effettivo riallineamento nella contrattazione relativa al biennio 2009−2010.
  4. I contratti relativi al biennio 2009−2010 dovranno risultare integralmente applicativi della D.G.R. n° 84−10526 del 29.12.2008 nonché della D.G.R. n° 21− 10726 del 9.2.2009.
  5. Successivamente alla notificazione del nulla osta a cura della Direzione regionale competente, l'azienda sanitaria locale destinataria dovrà assumere formale atto deliberativo di impegno al rispetto delle condizioni contenute nel presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)