Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009
Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009, n. 52−10966
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 20 della L.R. 40/1998, D.G.R. n. 12−8931 del 09/06/2008. Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella. Espressione del parere motivato.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
− di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità ambientale della Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate che dovranno essere recepite in sede di stesura definitiva della Variante del Piano:
- in relazione al tema energetico, con riferimento al centro di eccellenza agro−energetica della Baraggia Biellese e Vercellese, laddove si intende produrre "energia rinnovabile utilizzando principalmente gli scarti di lavorazione e di coltivazione del riso", si segnala, a titolo di raccomandazione generale, che l'utilizzo di biomasse a fini energetici, stante le attuali tecnologie, è da intendersi preferenzialmente rivolto verso la produzione di energia termica anziché elettrica. Inoltre, relativamente alla specificazione del concetto di "filiera corta" per l'utilizzo della biomassa a fini energetici, si raccomanda di tenere nella giusta considerazione la DGR 5 maggio 2008 n. 22−8733;
- in riferimento all'inquinamento atmosferico, si segnala che per la politica 4.2.1 del Documento programmatico, riguardante l'utilizzo di biomasse forestali, non sono state valutate le emissioni di polveri, di ossidi di azoto e di composti policlici aromatici che si generano nella combustione delle biomasse; di tale problematica si deve tenere conto nella scelta della collocazione, delle dimensioni degli impianti e delle tipologie impiantistiche;
- per quanto riguarda l'inquinamento acustico, all'interno del monitoraggio ambientale, si consiglia di inserire un indicatore che misuri la percentuale di popolazione che beneficerà di una riduzione dell'inquinamento acustico legato al traffico veicolare, in particolar modo al traffico di mezzi pesanti;
- in merito al tema dei rifiuti, si richiede di fornire indicazioni di maggior dettaglio ai fini dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento;
- in riferimento al tema tutela della salute della popolazione, di cui è parte integrante la tematica del rischio antropico/industriale, si ritiene opportuno stralciare le parti della variante redatte in adeguamento al DM LL.PP. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rimandare il suddetto adeguamento normativo ad una variante specifica secondo le indicazioni fornite;
- in relazione all'obiettivo 4.5.2 del Documento programmatico: "Riordino delle aree interessate da attività estrattive, promuovendo progetti integrati" (espressamente riferito al Polo estrattivo Cavaglià−Alice Castello) si richiede di inserire nella Variante una norma per la sua attuazione; si suggerisce pertanto, date le caratteristiche della potenzialità estrattiva del territorio biellesi sopra citato, la priorità di pervenire, quale successivo approfondimento del Ptp, alla predisposizione del PAEP;
- in relazione al consumo di suolo, si segnala l'esigenza di un'analisi quantitativa e dettagliata del territorio che andrebbe perso a seguito della realizzazione della variante. Riguardo al suolo agricolo, si richiede di individuare all'interno del Piano indirizzi volti a limitare il più possibile il consumo di suolo dovuto alla realizzazione di nuovi edificati. Si richiede inoltre di monitorare il consumo di suolo anche nell'ambito dei suoli a minore fertilità e si propone di sostituire l'indicatore "consumo dei suoli fertili" con un più generale "consumo di suolo";
- in relazione alla norma di cui all'art. 3.8 comma 1/bis delle NdA ("Insediamento rurale"), relativamente al principio della "…compensazione per il ripristino e il mantenimento del paesaggio agrario…". si richiede di motivarla all'interno del Rapporto ambientale in relazione alle scelte effettuate e di individuare criteri e/o parametri ammissibili a cui i Prg dovranno attenersi;
- relativamente agli aspetti paesaggistici, per quanto riguarda le infrastrutture viarie, si ritiene, nel caso di conferma delle scelte di localizzazione previste dalla Variante, che debbano essere poste in essere misure di mitigazione e di compensazione dei possibili impatti determinati dalle trasformazioni proposte alle diverse componenti ambientali ed al paesaggio in particolare, in riferimento soprattutto all'importanza di garantire la salvaguardia delle visuali sui versanti collinari e gli ambiti di maggior pregio ed in particolare verso il nucleo storico del Ricetto di Candelo: tali misure dovranno essere già previste nell'apparato normativo, oltre alla necessità di inserire nelle stesse NdA indicazioni puntuali circa le modalità realizzative delle stesse opere in oggetto, nonché degli interventi di mitigazione e compensazione, da valutare anche in riferimento ai "Parametri di lettura dei caratteri paesaggistici e di valutazione delle modifiche e delle alterazioni" contenuti nelle linee guida proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali − DPCM del 12 dicembre 2005 "La Relazione Paesaggistica";
- per quanto attiene all'ambito dei trasporti, si valuti l'opportunità di integrare in fase di studio o di monitoraggio con la valutazione e la quantificazione di:
− spostamenti non sistematici delle persone;
− spostamenti*km motorizzati delle persone;
− spostamenti*km dovute alle merci differenziando la grande distribuzione da quella al dettaglio;
− correlazione tra spostamenti*km totali, parco veicolare e consumi di carburanti registrati sul territorio;
− valorizzazione degli effetti in termini di riduzione di CO2 e PM10 delle azioni che si intendono attuare;
- in relazione alla programmazione commerciale (art. 3.6bis delle NdA), si richiede di:
- specificare con maggiore chiarezza l'oggetto che si intende disciplinare, al fine di non dare adito a complicazioni in fase di applicazione della normativa. Il termine "insediamenti commerciali" è infatti troppo generico, comprensivo di tutti gli esercizi commerciali, di piccola, media e grande dimensione;
- modificare il riferimento ad "atti di indirizzo regionale" in quanto trattasi di effettivi atti normativi in materia di commercio;
- modificare il comma 2 lettera b), in quanto contrasta con i principi di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio. In sostituzione a tale dispositivo può essere inserita la previsione che per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali semiperiferiche urbane (definite dalla DCR 563−13414/99 smi come localizzazioni commerciali L2) e per gli addensamenti commerciali extraurbani (definiti dalla stessa deliberazione come addensamenti commerciali A5) debba essere privilegiato l'uso delle parti di territorio occupate da impianti produttivi dismessi da almeno 5 anni, situati all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti di territorio individuate con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso del patrimonio edilizio esistente;
- in relazione all'incidenza della Variante pedemontana sui SIC, nell'ambito della progettazione delle due infrastrutture dovranno essere valutate alternative di tracciato al fine di non interferire con l SIC della "Baraggia di Rovasenda" e andranno valutate adeguate misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio per gli impatti che si potranno determinare sia sul SIC della "Baraggia di Rovasenda" che sul SIC della "Baraggia di Candelo";
− di richiedere che in sede di predisposizione della versione definitiva della Variante deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;
− di suggerire la valutazione dell'opportunità di un adeguamento della Variante alle normative e agli strumenti di pianificazione approvati successivamente all'entrata in vigore del Piano vigente (in relazione alla disciplina sulle aree protette, sulla tutela delle acque e sui beni paesaggistici);
− di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo allegato sia trasmessa alla Provincia di Biella, che deve tenerne conto nella predisposizione del progetto definitivo di Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 delle Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)