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Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009


Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8.

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Principi e finalità)

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. In attuazione dei principi enunciati all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne;

b) favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

c) promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale;

d) sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità in tutti i livelli dell' istruzione e della formazione;

e) sostenere, in collaborazione con la comunità scientifica e in particolare con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la formazione di alto livello sulle pari opportunità;

f) sostenere l'imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;

g) promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne, favorire l'accesso delle donne a posti di direzione e responsabilità nei luoghi di lavoro;

h) promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime;

i) promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;

l) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;

m) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.

Art. 3.
(Definizione e finalità del bilancio di genere)

1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella valutazione dell'impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.

2. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.

3. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i seguenti obiettivi:

a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;

b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;

c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;

d) l'introduzione delle politiche di mainstreaming;

e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;

f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine;

g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

Art. 4.
(Ambito di applicazione del bilancio di genere)

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di cui all'articolo 3.

2. La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di genere.

Art. 5.
(Realizzazione del bilancio di genere)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predispone, con regolamento, le linee guida e le metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere.

2. La Giunta, sentito l'Assessore alle Pari Opportunità, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, predispone la redazione di un vademecum relativo alle linee guida, di cui al comma 1, per l'attuazione dei bilanci di genere al fine di promuoverne e sollecitarne l'adozione presso gli enti locali.

3. Nel regolamento di cui al comma 1, le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole secondo le seguenti categorie di base:

a) spese indifferenziate ovvero non caratterizzate rispetto al genere ma in grado di produrre un notevole impatto sul genere femminile;

b) spese destinate direttamente al genere;

c) spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità.

4. Il bilancio di genere:

a) identifica i soggetti beneficiari delle spese nonché i soggetti che contribuiscono alle entrate;

b) analizza le modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne;

c) valuta quale impatto producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito;

d) verifica che l'allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio−economiche e ambientali del Piemonte;

e) accerta che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;

f) individua le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.

5. Il Presidente della Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

Art. 6.
(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 7.
(Comunicazione istituzionale)

1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:

a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;

b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva;

c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. I criteri previsti al comma 1 sono applicati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.

Art. 8.
(Risorse umane)

1. La Regione persegue una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo della carriera e adotta, con le modalità previste dalla legislazione regionale di settore, piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

2. I piani di azioni positive sono diretti specificamente a:

a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;

b) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza;

c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;

d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità.

Art. 9.
(Misure attuative, monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma biennale contenente le azioni e i risultati attesi relativamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2. La Giunta regionale, all'interno del Documento di programmazione economico−finanziaria (DPFER), evidenzia gli interventi adottati e che si intendono adottare al fine di realizzare il programma biennale, tenuto conto di quanto emerso nel rapporto di cui all'articolo 10.

2. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attraverso l'adozione di specifici provvedimenti coerenti con ciascuno degli obiettivi elencati all'articolo 2, nonché attraverso l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell'adozione e esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.

3. L'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della presente legge relativamente ai propri ambiti di competenza, riconducendone i risultati all'interno del bilancio di genere di cui all'articolo 3.

Art. 10.
(Rapporto annuale sulla condizione femminile)

1. La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con le istituzioni regionali di parità e avvalendosi dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), un rapporto sulla condizione delle donne in Piemonte. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale e inviato agli enti locali e alle organizzazione economiche e sociali.

2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico, sull'occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle azioni ed i risultati messi in atto dalla Giunta regionale al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 11.
(Erogazione di contributi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, la Regione può erogare contributi a enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, enti morali ed organizzazioni senza fini di lucro che realizzano sperimentazioni o buone prassi volte a concretizzare i principi di pari opportunità fra uomini e donne.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4, la Giunta regionale può assegnare priorità agli enti locali i cui bilanci si adeguano alle finalità di cui all'articolo 3.

3. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 12.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte, di cui all'articolo 10, con una informativa alla commissione competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:

a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;

b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità;

c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna;

d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate;

e) l'incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.

Art. 13.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nell'esercizio finanziario 2009, agli oneri pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il biennio 2010−2011 agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 marzo 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 328

Disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere

− Presentata dai Consiglieri Maria Cristina Spinosa, Paola Barassi, Iuri Gilberto Bossuto, Vincenzo Chieppa, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Mauro Antonio Donato Laus, Giampiero Leo, Enrico Moriconi, Angela Motta, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia il 21 settembre 2006.

− Assegnata alla VIII commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 27 settembre 2006.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 341

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte

− Presentato dalla Giunta regionale in data 16 ottobre 2006.

− Assegnato alla VIII commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva in data 19 ottobre 2006.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

− Testo unificato della proposta di legge n. 328 e del disegno di legge n. 341 licenziato dalla commissione referente il 9 giugno 2008 con relazione di Maria Cristina Spinosa.

Approvato in Aula il 10 marzo 2009, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 9 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

− Il testo della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è pubblicato sul BUR del 7 marzo 2005, n. 9, supplemento straordinario.

Nota all'articolo 9

− Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 34/2008 è il seguente:

"Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. è confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia, in attuazione del piano annuale di attività approvato dalla Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente, collabora per il raggiungimento dell'integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico − sociale. Nelle materie di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 469/1997 esercita funzioni di assistenza tecnica, istruttoria e monitoraggio. In particolare, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale svolge compiti di:

a) gestione delle attività connesse all'esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all'articolo 4;

b) supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

c) monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;

d) monitoraggio e valutazione dei tirocini di cui all'articolo 38;

e) monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e dei soggetti accreditati;

f) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

4. L'Agenzia provvede, altresì, a:

a) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente;

b) svolgere attività finalizzate alla definizione, da parte della Giunta regionale, degli standard del sistema dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.

5. L'Agenzia esercita a favore della Regione e delle province, su loro richiesta, compiti di assistenza tecnica finalizzati al coordinamento tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in materia di politiche del lavoro e relativi programmi provinciali, nonché a rendere omogenei sul territorio regionale i metodi e le tipologie di intervento. A tal fine, la Giunta regionale dota l'Agenzia delle necessarie risorse finanziarie.

6. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica agli enti locali e alle loro associazioni, su richiesta dei medesimi, per la progettazione, valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

7. L'Agenzia fornisce al consigliere o alla consigliera di parità il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività previste all'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).".

Note all'articolo 11

− Il testo vigente dell'articolo 87 del Trattato CE è il seguente:

"Articolo 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. ".

− Il testo dell'articolo 88 del Trattato CE è il seguente:

" Art. 88.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Note all'articolo 13

− Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

" Art. 30. ( Norma finale)

1. A partire dall‘esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell‘articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l‘autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all‘esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L‘autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l‘aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)

citate nella legge.

SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria Struttura SB01 Titolo I − spese correnti)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE