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Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Ordinanza nº 10.249/G−II−2−47BI − Istanza in data 13 dicembre 1999 della Ditta "Srl Biella 1" per concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica dal rio Punteggia, in Comune di Biella, ad uso produzione di beni e servizi. Istanza in data 30 maggio 2008 della Ditta "Srl Biella 1" per variante sostanziale alla precedente richiesta in data 13 dicembre 1999 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica.

Il Dirigente del Settore

Vista l'istanza in data 13 dicembre 1999 , presentata in data 13 dicembre 1999 e registrata in data 15 dicembre 1999, al n. 34.821 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Franco Broglia, in qualità di Amministratore Unico dalla Ditta "Biella 1 Srl", con sede in Biella, ha chiesto, a nome e per conto della Ditta medesima ed ai sensi dell'articolo 17, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii, la concessione in via di sanatoria per derivazione di una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri al secondo 13 d'acqua dal rio Punteggia, in Comune di Biella, ad uso produzione di beni e servizi, con restituzione dei reflui di scarico nel torrente Oremo in località contigua allo stabilimento ove avviene la produzione;

Richiamata la D.D. della Provincia di Biella 27 marzo 2000, n. 755, con la quale è stata accordata, tra l'altro, l'autorizzazione in via provvisoria alla Ditta "Biella 1 Srl" per la continuazione del prelievo d'acqua dal rio Punteggia, in Comune di Biella, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successivo 18 agosto 2000, n. 258, successivamente modificato ed integrato dall'articolo 96, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nelle more di esperimento del procedimento istruttorio avviato in base all'istanza datata 13 dicembre 1999 e teso al conseguimento del definitivo provvedimento di assenso o diniego della concessione di derivazione d'acqua in via di sanatoria;

Richiamata la successiva D.D. della Provincia di Biella 26 maggio 2005, n. 2.609, con la quale è stata accordata alla Ditta "Biella 1 Srl" l'autorizzazione in via d'urgenza e temporanea ad effettuare il prelievo d'acqua oggetto della precedente D.D. n. 755/2000, direttamente dalla falda freatica sotterranea a mezzo di alcuni pozzi esistenti ubicati in Comune di Biella e di proprietà di altra Ditta, previo assenso di quest'ultima, a causa di una temporanea impraticabilità del prelievo idrico dal rio Punteggia causata dall'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture di adduzione dell'acqua che la medesima Ditta concessionaria ha posto in essere;

Dato atto che con ulteriore D.D. della Provincia di Biella 21 marzo 2006, n. 1.099, il procedimento amministrativo già avviato e da esperirsi in base all'istanza di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica datata 13 dicembre 1999 è stato assoggettato, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., alla procedura ordinaria prevista dal Titolo II, Capo I, esperibile secondo il combinato disposto dall'articolo 10 all'articolo 15 dello stesso regolamento regionale;

Richiamata l'ultima D.D. della Provincia di Biella 12 febbraio 2007, n. 464, con la quale, in accoglimento dell'istanza datata 28 novembre 2006 presentata dalla Ditta "Biella 1 Srl", la validità dell'autorizzazione accordata con D.D. della Provincia di Biella 26 maggio 2005, n. 2.069, per variante temporanea all'autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo d'acqua pubblica accordata a sua volta con precedente D.D. della Provincia di Biella 27 marzo 2000, n. 755, inizialmente accordata fino al 31 dicembre 2006, è stata ulteriormente prorogata a tutta la durata del procedimento di concessione in sanatoria avviato in base all'istanza datata 13 dicembre 1999, ovvero fino alla data di emissione del formale provvedimento di assenso o diniego della richiesta concessione;

Precisato che con note in data 9 febbraio 2007, n. 8.385 e 8 ottobre 2007, n. 48.414, il rappresentante della Ditta "Biella 1 Srl" è stato invitato a sottoscrivere il disciplinare redatto a termini dell'articolo 20 del D.PG..R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. successivamente al completamento dell'iter procedurale relativo alla domanda data 13 dicembre 2000 e contenente obblighi e condizioni cui vincolare il successivo rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento regionale;

Vista l'ultima istanza in data 30 maggio 2008, presentata e registrata in pari data al n. 24.780 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Umberto Germanetti, in qualità di Amministratore Delegato dalla Ditta "Biella 1 Srl", con sede in Biella, ha chiesto, a nome e per conto della Ditta medesima ed ai sensi dell'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 20032, n. 10/R e ss.mm.ii, apposita variante alla precedente istanza datata 13 dicembre 1999 al fine di continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 13,09 e di un volume massimo annuo di metri cubi 412.805, così ripartiti:

− litri al secondo massimi complessivi 3,50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 110.376 d'acqua superficiale dal rio Punteggia, in Comune di Biella;

− litri al secondo massimi complessivi 9,59 ed un volume massimo annuo di metri cubi 302.429 d'acqua sotterranea dalla falda freatica, mediante estrazione da numero 4 pozzi esistenti ubicati in Comune di Biella, in coutenza con la Ditta "Avia S.p.A." proprietaria ed utilizzatrice a sua volta dei manufatti stessi,

ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), con restituzione dei reflui di scarico nel torrente Oremo in località del Comune di Biella contigua allo stabilimento ove avviene la produzione, previa opportuna depurazione;

Acquisito il parere preliminare dell'Autorità di bacino del Fiume Po, di Parma, di cui all'articolo 10 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994, n. 36 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117−10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23−8585, recante "Piano di Tutela delle acque − Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";

ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1) che la domanda datata 30 maggio 2008, presentata dalla Ditta "Biella 1 Srl", con sede legale in Biella, sia depositata, unitamente allo stato di consistenza ad essa allegato, presso il Settore Politiche Agricole Risorse Idriche Tutela della Fauna e delle Aree Protette − Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26 marzo 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3) l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Biella, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale

(http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

4) l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 21 maggio 2009, con ritrovo alle ore 10:30, via per Pollone, n. 17 − Biella, presso la sede della Ditta "Biella 1 Srl". Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, al Dipartimento di Biella dell'Arpa Piemonte, al "Comando Militare Regionale Nord − Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, al Comune di Biella, oltre che al concessionario richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti − Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese −Vercellese − Casalese" di Vercelli, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte, alla Comunità Montana "Valle del Cervo − La Bursch" di Andorno Micca ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

− l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

− l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Politiche Agricole Risorse Idriche Tutela della Fauna e delle Aree Protette, Dr. Giorgio Saracco;

− l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e−mail acque@provincia.biella.it;

− il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;

− il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, limitatamente alle varianti da introdursi con l'istanza datata 30 maggio 2008, è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al medesimo regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 9 marzo 2009

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco