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Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 / 03 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Boves (Cuneo)

Regolamento Edilizio Comunale. Titolo V − Art. 36: modifiche ed integrazioni.

"Art. 36 − Altezza interna dei locali abitativi, commerciali e per l'artigianato di servizio

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali) e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali, con le seguenti integrazioni:

− l'altezza media interna utile dei negozi è fissata in mt. 3,00;

− l'altezza media interna utile di locali abitabili con soffitto non orizzontale è fissata in mt. 2,50. I locali stessi devono avere altezza minima assoluta non inferiore a mt. 1,80.

Nel caso di risanamento o ristrutturazione anche parziale di edifici principali preesistenti, con esclusione delle pertinenze staccate, qualora si sia dimostrata, previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impossibilità di modifica di strutture esistenti e risulti altresì, previo parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, che le opere progettate apportano comunque migliorie igieniche e risanamento, possono essere consentite dall'Autorità Comunale soluzioni anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Inoltre, in considerazione della particolare tipologia costruttiva di edifici esistenti utilizzati a scopi commerciali, per l'artigianato di servizio, o abitativi e delle caratteristiche storiche ed artistiche dell'edificio, è ammesso in fase di ristrutturazione integrale o di variazione di destinazione d'uso, che l'altezza minima di solai orizzontali sia limitata a mt. 2,40 e che l'altezza massima delle volte non sia inferiore a mt. 2,40, a condizione che i locali stessi siano dotati, quando necessario, di mezzi ausiliari di ventilazione ed illuminazione ritenuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene pubblica.

Le opere progettate devono possibilmente migliorare (comunque tassativamente non peggiorare) il rapporto illuminazione/aerazione dei singoli locali.

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento
Sergio Maccario