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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11


Codice DA1409
D.D. 28 novembre 2008, n. 2985

Nulla osta ai soli fini idraulici per la costruzione di 2 moli in pietra per ormeggio temporaneo natanti sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 82−83 del Fg. 38. Richiedente: Sig. Albertella Massimo Paolo in qualita' di legale rappresentante della societa' G.V.M. s.a.s. di Cannobio.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al Sig. Albertella Massimo Paolo in qualità di legale rappresentante della società G.V.M. s.a.s di Cannobio, possa essere rilasciata l'autorizzazione per la costruzione di 2 moli in pietra per ormeggio temporaneo natanti sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 82−83 del Fg. 38.

I moli dovranno essere collocati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

  1. i moli dovranno essere periodicamente controllati in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del Sig. Albertella Massimo Paolo ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
  2. dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
  3. il Sig. Albertella Massimo Paolo è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
  4. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
  5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 − vincolo paesaggistico −, alla L.R. n. 45/1989 − vincolo idrogeologico −, ecc.) e del Comitato Italo−Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore
Giovanni Ercole