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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11


Codice DA1408
D.D. 30 settembre 2008, n. 2217

Autorizzazione idraulica − pratica n. 2048 − Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese − realizzazione difesa spondale in destra del torrente Cervo tratto Rio Ottina − ponte S.P. TO − Svizzera in Comune di Buronzo − proroga

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 30/09/2009.

Resta inteso che il Consorzio è tenuto ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenzale di nulla−osta idraulico n. 593 rilasciata in data 13/04/2007 e che di seguito si ripropongono:

− durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

− l'autorizzazione non solleva il Consorzio dall'incombenza di dover presentare comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d'acqua;

− la proroga si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

− il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

− l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell' art. 16 del Regolamento Regionale 8/R del 29/07/2002.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli