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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11


Codice DA1107
D.D. 18 novembre 2008, n. 1035

L.R. 63/78, artt. 47 e 48. Attivita' agrometeorologiche del Settore Fitosanitario regionale. Euro 4.879,20 (Cap. 142574/08)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

− di individuare nelle stazioni agrometeorologiche elencate nell'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante, quelle attualmente più significative e più idonee per rappresentare la rete agrometeorologica di tipo meccanico;

− di individuare nei seguenti Enti riportati a fianco di ogni stazione di cui all'allegato 1 alla presente determinazione, i soggetti ai quali è stato richiesto il servizio di conferimento dei dati meteorologici al Settore Fitosanitario regionale, competente per l'agrometeorologia, secondo le indicazioni del disciplinare già approvato con determinazione n. 246 del 19−11−1998 del dirigente del Settore Fitosanitario regionale (Allegato 2);

As.Pro.Cor

Corso Europa, 43

12051 Alba

Vignaioli Piemontesi

via Alba 15

12050 Castagnito (CN)

Cipa−AT

Via Paolo Sacchi, 28 bis

10128 Torino

Ass Gruppi Coltivatori Sviluppo

piazza S. Carlo 197

10123 Torino.

− di affidare ai sopracitati enti il conferimento dei dati meteorologici ricavati da stazioni meteorologiche meccaniche secondo le modalità definite nel disciplinare di rilevamento e consegna dei dati riportato come Allegato 2 alla presente determinazione;

− di ritenere congruo il compenso, per l'anno 2008, di € 228,00 (esenti da oneri fiscali) per stazione per il CIPA−AT e per l'Associazione Gruppi Coltivatori Sviluppo e di € 273,60 (oneri fiscali compresi) per i soggetti rimanenti;

− di esonerare i sopracitati Enti dal versamento della cauzione in considerazione della particolarità della fornitura e della notoria solidità degli stessi;

− di liquidare le competenze agli Enti sopracitati di cui allo schema seguente dietro presentazione di regolare documentazione debitamente vistata dal Dirigente del Settore Fitosanitario regionale e previa verifica del rispetto delle indicazioni fornite nel disciplinare;

− di procedere, ai sensi dell'art. 33, punto 2, lettera d) della L.R. 23 gennaio 1984 n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni alla stipulazione dei contratti per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio

− di applicare nei confronti degli Enti fornitori, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84, e successive modificazioni ed integrazioni, una penale pari all'1% del valore del servizio per ogni stazione, per ogni decade di ingiustificato ritardo nella fornitura dei dati, rispetto ai tempi riportati nel disciplinare di gestione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato 2);

− di liquidare ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 9/10/02 l'importo delle fatture entro 90 giorni; in caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Regione Piemonte saranno pagati gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente.

Alla spesa complessiva di € 4.879,20, oneri fiscali compresi, si fa fronte mediante impegno sullo stanziamento del capitolo 142574/08 del bilancio per l'anno 2008 (assegnazione n. 100220).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti