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Bollettino Ufficiale n. 11 del 19 / 03 / 2009


Legge regionale 12 marzo 2009, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale
26 gennaio 2009, n. 2)

1. All'articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) dopo le parole "Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore" è aggiunta l'espressione "o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 2/2009)

1. All'articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009 dopo le parole "Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste", l'espressione "e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse" è sostituita dall'espressione "secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2009)

1. All'articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le parole "I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride" è aggiunta l'espressione ", al di fuori dell'area sciabile,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico−consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

Art. 5.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 598

− Presentato dalla Giunta regionale il 17 febbraio 2009

− Assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Post−Olimpica il 19 febbraio 2009

− Licenziato all'unanimità dalla Commissione Post−Olimpica il 25 febbraio 2009

− Relatore il Consigliere Travaglini

− Approvato dall'Aula, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli, 2 non votanti, il 10 marzo 2009.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 27 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 27. (Orario delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.

3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.".

Note all'articolo 2

− Il testo dell'articolo 28 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 28. (Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.".

Note all'articolo 3

− Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 30. (Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride, al di fuori dell'area sciabile, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

2−bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la commissione tecnico−consultiva di cui all'art. 11 e la commissione consiliare competente.".

Note all'articolo 4

− Il testo dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 49. (Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.".

Note all'articolo 5

− Il testo dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. (omissis)

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. (omissis)".

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE