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Bollettino Ufficiale n. 11 del 19 / 03 / 2009


Codice DA0713
D.D. 24 novembre 2008, n. 1364

Comune di FRABOSA SOPRANA (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per anni 3 a favore di terzi, di complessivi mq. 2.200 di terreni comunali gravati da uso civico, in Loc. Rio Sbornina per consentire il deposito del marmo cavato in attesa delle operazioni di caricamento sui mezzi di trasporto. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

− di autorizzare il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 2.200 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in Località Rio Sbornina e distinti al NCT. Fg. 37 mapp. 396p e 397, per darli in concessione amministrativa a terzi per conto del Ministero per i beni e le attività culturali per un periodo di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, ad una somma non inferiore a quanto indicato nella perizia di stima di cui in premessa, per consentire il deposito del marmo cavato in attesa delle operazioni di carico dello stesso sui mezzi di trasporto;

− che il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con la Concessionaria relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

− che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

− le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE − P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario;

− eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune−Concessionario/i) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali;

− il Comune di FRABOSA SOPRANA (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

− tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri