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Bollettino Ufficiale n. 11 del 19 / 03 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Cercenasco (Torino)

Statuto Comunale (allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.1999).

Principi fondamentali
Art. 1

  1. Il presente Statuto costituisce la carta fondamentale della organizzazione del Comune di Cercenasco.

Art. 2

  1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
  2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi che regolano la finanza pubblica.
  3. E' titolare di funzioni e poteri propri nonché di funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
  4. Ispira la propria azione ai seguenti principi:
  5. Promozione della partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale;
  6. Superamento dei problemi sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
  7. Tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
  8. Recupero e valorizzazione delle tradizioni e consuetudini laiche e religiose locali;
  9. Salvaguardia e recupero del patrimonio artistico e culturale della comunità, costituito principalmente da Chiese, Cappelle e documenti storici antichi;
  10. Effettivo esercizio del diritto allo studio e alla cultura;
  11. Realizzazione dell'efficienza dei servizi e degli uffici attuando il principio della seperazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
  12. Promozione di attività ricreative e sportive

Art. 3

  1. Al Comune spettano le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale in maniera particolare nei seguenti settori: servizi sociali e assistenziali (intesi in questa accezione tutti i servizi istituzionali o facoltativi a favore della popolazione comunale), assetto ed utilizzazione del territorio e sviluppo economico (rilascio di autorizzazioni commerciali, sviluppo di insediamenti produttivi ecc.), fatto salvo quanto per legge statale o regionale sia demandato alla competenza di altri Enti.

Sede, territorio, stemma e gonfalone
Art. 4

  1. Il Comune ha un'unica sede nel palazzo civico sito in Via XX Settembre n. 11.
  2. Il Comune ha un estensione di 1.306 ettari ed è privo di frazioni.
  3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di seguito riprodotti.

Partecipazione e accesso ai documenti amministrativi
Art. 5

  1. Il Comune di Cercenasco valorizza lo sviluppo di libere forme associative che abbiano lo scopo di promuovere rilevanti attività culturali, ricreative, sportive e umanitarie.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comune assicura la massima collaborazione nei confronti dei cittadini che intendono promuovere le suddette iniziative, purché le stesse siano dirette alla generalità della popolazione comunale.
  3. Il Comune valorizza altresì, lo sviluppo di forme associative aventi lo scopo di curare gli interessi delle categorie economiche operanti nel Comune al fine di rendere più immediato e razionale l'esame dei problemi inerenti le categorie economiche stesse.
  4. Le proposte di forme associative per essere prese in considerazione dovranno essere formulate e sottoscritte da almeno otto cittadini.
  5. Alle associazioni costituite per la finalità del presente articolo, potranno essere erogati contributi economici una tantum la cui determinazione sarà disciplinata da apposito regolamento.
  6. Il Comune mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel proprio territorio e iscritte in apposito albo, le strutture necessarie ed il personale occorrente per l'organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse secondo criteri predeterminati dal Consiglio Comunale.

Art. 6

  1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla Amministrazione locale, il Comune istituisce le consulte, formate da rappresentanti delle associazioni iscritte nell'apposito albo comunale e di cui al precedente articolo.
  2. Le consulte sono presiedute dal Sindaco ed integrate con la partecipazione di Consiglieri Comunali della maggioranza e della minoranza secondo le norme previste dal regolamento.
  3. Le consulte dovranno essere sentite per la trattazione di materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali.

Art. 7

  1. I cittadini singoli o associati che abbiano la maggiore età e il pieno esercizio dei diritti civili e politici possono presentare istanze e petizioni debitamente datate e sottoscritte, le quali saranno esaminate entro 30 giorni dal momento della registrazione al protocollo del Comune.
  2. Il Comune garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini nei termini e secondo le modalità stabiliti in apposito regolamento.

Art. 8

  1. Sono ammessi referendum propositivi e abrogativi consultivi anche su richiesta di 1/10 della popolazione su materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi alle nomine ed alle designazioni.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

  1. I referendum in oggetto, non possono comunque aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
  2. Le sottoscrizioni dei cittadini richiedenti dovranno essere debitamente autenticate ai sensi di legge.
  3. Le richieste di referendum consultivi dovranno essere presentate entro 5 giorni dalla fine del termine per la raccolta delle firme, presso l'ufficio di Segreteria del Comune.

Il Segretario Comunale accerterà la regolarità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni, nonché la regolarità della composizione del comitato promotore (cittadini residenti nel Comune e aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati) e dell'oggetto (che si tratti cioè di materiale di competenza locale).

  1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'indizione del Referendum proposto entro i 60 giorni successivi.
  2. Il Sindaco con proprio provvedimento stabilirà la data di effettuazione del referendum che verrà svolto secondo le procedure stabilite per l'elezione del Consiglio Comunale con l'attribuzione alla Giunta Comunale delle competenze e funzioni assegnate dalla legge al Ministero dell'Interno.
  3. La durata delle consultazioni non potrà essere superiore a un giorno.
  4. Le spese inerenti alla consultazione referendaria sono a carico dell'Amministrazione, che vi farà fronte con appositi stanziamenti derivanti da entrate proprie.
  5. La consultazione referendaria è obbligatoria nel caso di decidere l'unione o la fusione del Comune con altri Comuni.
  6. Il Consiglio Comunale può, con proprio atto deliberativo, indire referendum popolari su argomenti che ritenga di particolare rilevanza, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
  7. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se ne fanno domanda, un esponente di ogni lista rappresentata in Consiglio Comunale, ed un rappresentante dei promotori del referendum. Le designazioni dei rappresentanti predetti devono essere effettuate da persone munite di mandato autenticato ai sensi di legge.
  8. Le schede per il referendum saranno predisposte dalla Giunta Comunale.
  9. l'Ufficio di Segreteria del Comune coadiuvato da due Consiglieri appositamente scelti dalla Giunta Comunale, avrà il compito di vagliare i reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio in seduta pubblica.
  10. Il quesito sottoposto a referendum risulterà approvato se alla votazione avranno partecipato almeno metà degli elettori aventi diritto al voto e se su di esso sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le operazioni di voto si concluderanno con la proclamazione da parte del Sindaco dei risultati del referendum stesso.

Organi del Comune
Art. 9

  1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Consiglio Comunale
Art. 10

  1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico amministrativo e viene eletto secondo le procedure stabilite dalle leggi dello Stato.
  2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili.
  3. Il Consiglio potrà avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate. Con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, saranno disciplinati i poteri delle Commissioni eventualmente costituite, nonché l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle stesse.
  4. Il Consiglio Comunale svolge tutte le funzioni demandategli dalla legge, adottando gli atti che la legge riserva alla sua competenza. Esercita il controllo politico−amministrativo sulla amministrazione e la gestione del Comune e degli Enti dipendenti mediante il controllo interno di gestione e attraverso la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
  5. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Nella prima seduta successiva alle elezioni, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma di legge e dichiara la ineleggibilità degli stessi, quando sussista una delle cause previste, subito provvedendo alla sostituzione di coloro che si trovano nelle suddette condizioni e il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nella medesima seduta il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni eventualmente nominati.

  1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.

Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

  1. Apposito regolamento disciplinerà le modalità e i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di Sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagini e sull'attività dell'amministrazione nonché quant'altro inerente all'attività ed il funzionamento del Consiglio.
  2. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
  3. Gli Assessori esterni hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono tenuti sempre a partecipare, per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

Consiglio aperto
Art. 11

Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dallo Statuto, anche attraverso incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali è consentito al presidente, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.

Giunta comunale
Art. 12

  1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che la legge non riserva espressamente al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco e del Segretario previste per legge o per Statuto.
  3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
  4. Riferisce annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, al Consiglio, sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  5. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e la convoca e da un minimo di 2 Assessori ad un massimo di 4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
  6. La Giunta provvede con proprio atto a disciplinare ogni aspetto del proprio funzionamento non previsto dal presente Statuto.
  7. Per la validità delle adunanze che non sono pubbliche è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate, di norma, a maggioranza dei presenti, con voto palese e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
  8. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  9. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Il Sindaco
Art. 13

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
  2. Il Sindaco ha tutte le competenze assegnategli dalla legge dai regolamenti e dallo Statuto, rappresenta il Comune e quale capo dell'Amministrazione Comunale sovrintende all'ordinamento generale dell'Ente.

Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti e all' espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune, assicura l'unità dell'indirizzo politico−amministrativo del Comune stesso, emana ordinanze contingibili e urgenti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e il Direttore Generale e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge.

  1. Il Sindaco può delegare agli Assessori particolari e specifiche attribuzioni che attengono a specifici progetti.
  2. Il Sindaco indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le Associazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Enti pubblici e soggetti privati, prendendo accordi che poi sottoporrà, a seconda delle competenze, al Consiglio o alla Giunta.
  3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Elezione del sindaco e nomina della Giunta
Art. 14

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione scritta al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. La comunicazione e la proposta possono essere presentate nello stesso documento sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori. Il consiglio discute ed approva con apposita deliberazione gli indirizzi generali di governo.

La Giunta entra in funzione dalla data di notifica della nomina agli Assessori.

  1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione scritta al Consiglio. La procedura di revoca deve essere comunicata all'Assessore o agli Assessori nel rispetto della legge n. 241/90.
  2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, sono presentate per iscritto al Sindaco il quale entro 20 giorni dalla presentazione provvede con proprio atto alla sostituzione e da quel momento le dimissioni diverranno ufficiali.

Le dimissioni e la relativa sostituzione sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle suddette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

  1. IL vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, C. 4 bis legge 19.3.1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni vicarie vengono assunte dall'Assessore più anziano di età.

  1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono lo scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
  2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Pari opportunità
Art. 15

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istruzioni da essi dipendenti.

Ordinamento degli uffici
Art. 16

  1. L'organizzazione generale degli Uffici e dei servizi comunali è demandata all'approvazione di apposito regolamento. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia, compatibilmente con la propria capacità di bilancio.

Art. 17
Incarichi esterni

  1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e colturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlanza con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari ilo dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.L. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni.
  3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del D.L. 25.02.1995 n. 77. e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.L. 03.02.1993 n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Segratario comunale
Art. 18

Segretario comunale − Direttore generale

  1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
  2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
  3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge 142/1990, inserito dall'art. 6 comma 10, della legge n. 127/97.
  4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge 142/90, aggiunto dall'art. 6 comma 10 della legge 15.5.1997 n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata in mancanza di previsione contrattuale dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
  5. In relazione al combinato disposto dall'art. 51, comma 3 bis, della legge 8.6.1990 n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16.6.1998 n. 191, e 17, comma 68 lett. c) della legge 15.5.1997, n. 127 , è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni ( tutte o parti di esse ) di cui all'art. 51 c. 3 della citata legge n. 142/1990.

Art. 19
Convenzioni

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
  2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Finanza e contabilità
Art. 20

  1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
  2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 21

  1. Il consiglio comunale elegge nei modi e termini stabiliti dalla legge un revisore dei conti.
  2. Il comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
  3. Il revisore è retribuito in base alle tariffe professionali commisurate alle dimensioni dell'Ente.

Attività amministrativa
Art. 21

  1. Con apposito regolamento, saranno determinati per ciascun tipo di procedimento, l'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento ad esso connesso e dell'adozione del provvedimento finale. Lo stesso Regolamento stabilirà i termini per l'emissione del provvedimento finale.

Art. 22

  1. Il Comune gestisce nel limiti delle proprie competenze i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comune stesso. I suddetti servizi pubblici potranno essere gestiti in economia, in appalto, tramite concessione a terzi a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo SPA o SRL a prevalente capitale pubblico.

Forme di collaborazione con la provincia e altri enti
Art. 23

  1. Il Comune, al fine di promuovere la completa realizzazione degli interessi della propria collettività, sviluppa rapporti con la Provincia, con la Regione e con altri Comuni ed Enti pubblici e privati. La collaborazione con gli Enti sopra citati, può anche comportare la stipulazione di contratti, convenzioni, costituzione di Consorzi o accordi di programma.

Norme transitorie e finali
Art. 24

  1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la suddetta maggioranza non viene raggiunta nella prima seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Le modificazioni e/o integrazioni sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. La stessa proposta di modifica, non approvata nei termini suddetti, non può essere rappresentata prima di un anno.

Art. 25

  1. Il presente statuto, così come le norme integrative o modificative dello stesso, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.