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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009


Codice DB1006
D.D. 4 marzo 2009, n. 63

Metanodotto "Cortemaggiore − Torino DN 400, variante DN 400 nei Comuni di Verolengo e Chivasso; rifacimento allacciamento Comune di Verolengo DN 100 60 bar", da localizzarsi nei Comuni di Verolengo e Chivasso, in Provincia di Torino, presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

determina

Ministero dello Sviluppo economico Comunicazioni − Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta

  1. la realizzazione dovrà avvenire in osservanza delle leggi e prescrizioni per quanto attiene alla tutela dei preesistenti impianti di RPC (rete pubblica di comunicazione) che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. del 01/08/2003 n. 259, dopo che Snam Rete Gas S.p.A. presenterà la prevista istanza;

Terna S.p.A.

  1. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà predisporre il tracciato di dettaglio dell'opera affinché questo, in prossimità dei sostegni delle linee di AT, mantenga una distanza tale da rispettare i franchi dettati dalle norme tecniche di cui al D.M. 21/03/1988 e s.m.i.;

Direzione regionale Agricoltura

  1. le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie; poiché in alcuni tratti il tracciato interferisce con superfici agricole occupate da impianti di arboricoltura da legno (pioppeti), il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di espianto e di successivo ripristino;
  2. il taglio della vegetazione arborea spontanea e delle colture legnose dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo; dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
  3. per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
  4. il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico − chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale; gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria; tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;
  5. l'attraversamento dei canali e dei fossi irrigui con la tecnica a cielo aperto dovrà essere effettuato nel periodo non irriguo (ottobre−marzo);
  6. nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con i consorzi irrigui operanti nell'area di intervento (Comprensorio Irriguo del Canavese − Via Gallo 29 c/o Agritex s.r.l.− Chivasso; Consorzio della Roggia Natta) le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
  7. nel caso di attraversamenti di corsi d'acqua naturali o artificiali effettuati con la tecnica a cielo aperto, prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna eventualmente presente; in base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Torino e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;
  8. durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua naturali o artificiali dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque; a tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
  9. le fasi successive di progettazione dovranno sviluppare adeguatamente gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica, per la cui realizzazione dovranno essere utilizzate specie autoctone adatte alle condizioni stazionali; al fine di assicurarne la riuscita, tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde; dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze tra le specie arboree ed arbustive;
  10. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po − Tratto torinese

  1. nelle situazioni di attraversamento di rii, rogge e corsi d'acqua superficiali, dovrà essere applicata, in ogni situazione, la tecnica di attraversamento cosiddetta "spingi tubo";
  2. le due camere di manovra dovranno essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m da ciascuna sponda dell'alveo dei rii ai sensi del R.D. 523/1904; i luoghi interessati dalla realizzazione delle camere di manovra dovranno essere oggetto di idoneo ripristino ambientale;
  3. qualora non fosse praticabile l'attraversamento mediante la tecnica "spingi tubo" sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo al fine di valutare le condizioni ambientali preesistenti e le conseguenti misure di compensazione e mitigazione ambientale;
  4. le zone di stoccaggio materiali non dovranno essere previste in aree ove sia presente vegetazione arborea o arbustiva spontanea;
  5. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere consegnati all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po gli elaborati planimetrici che illustrano la cantierizzazione delle opere con riportata la viabilità di servizio e le aree di sosta, stoccaggio e cantieramento;
  6. le strade bianche di servizio, coerentemente con quanto indicato in progetto, dovranno essere rimosse al termine dei lavori e dovranno essere ripristinate le condizioni agricole ante operam;

Agenzia Interregionale per il Fiume Po AIPO

  1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori che, al termine degli stessi, dovrà certificare "che i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito" dalla presente autorizzazione;
  2. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere a informare l'AIPO della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, che non dovrà avvenire dopo oltre un anno dalla data della presente autorizzazione;
  3. tale comunicazione andrà resa anche al Corpo Forestale dello Stato − S. Antica di Collegno 259, 10146 Torino − allegando copia della documentazione tecnica per i controlli di competenza;
  4. resta esclusa ogni responsabilità, dell'AIPO, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in progetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente;
  5. l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere realizzate, nel caso in cui per sopravvenute variazioni delle condizioni del corso d'acqua, le stesse siano giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dello stesso;

Comunione tra i Consorzio di Miglioramento fondiario di Verolengo, Torrazza P.te, Rondissone e Arborea S.S.

  1. l'intersezione tra il Canale Roggia Natta o del Molino e la nuova tubazione in progetto per garantire l'irrigazione a monte dell'opera dovrà essere realizzata senza interrompere la portata idrica (spingi tubo o quant'altro); nel caso di attraversamento dell'alveo con la tecnica a cielo aperto Snam Rete Gas S.p.A. dovrà tener conto che il prosciugamento della Roggia comporta l'assunzione degli oneri a favore della Provincia per il recupero dell'ittiofauna, stimabili in circa 2.000 euro, e che potrebbe creare problemi all'attività di mulino (Fratelli Forno Strada Esterna Veuchio nº 3 − Verolengo) che a valle dell'opera hanno una concessione demaniale per la produzione di energia;
  2. nel caso l'opera comporti scavo in alveo e demolizione delle sponde gli stessi dovranno essere ricostruiti e rivestiti in calcestruzzo per un congruo tratto a monte ed a valle al fine di evitare indebolimenti e rotture nei casi di piena nonché danneggiamenti nei futuri casi di pulizia della Roggia stessa;
  3. le suddette prescrizioni dovranno essere osservate anche per tutti i fossi irrigui di competenza di consorzi minori quali Roggia Vallette e Roggia Canaletta posti alla progressiva Km. 1 circa;

Parco fluviale del Po torinese

  1. qualora non sia praticabile l'attraversamento di rii, rogge e corsi d'acqua superficiale tramite la tecnica spingi tubo Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare un sopralluogo preventivo al fine di valutare le condizioni ambientali preesistenti e le conseguenti misure di compensazione e mitigazione ambientale;
  2. i luoghi interessati dalla realizzazione delle camere di manovra dello spingi tubo dovranno essere oggetto di idoneo ripristino ambientale;
  3. le zone di stoccaggio materiali non dovranno essere previste in aree ove sia presente vegetazione arborea o arbustiva spontanea;
  4. in via preventiva dovranno essere consegnati all'Ente Parco fluviale del Po torinese gli elaborati planimetrici che illustrano la cantierizzazione delle opere con riportata la viabilità di servizio e le aree di sosta, stoccaggio e cantieramento;

Comune di Chivasso

  1. le opere non dovranno alterare la funzionalità delle Gore e delle Rogge interferite;

S.A.T.A.P. S.p.A.

  1. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà procedere a stipulare una apposita convenzione con l'Ufficio ECP S.A.T.A.P. per i tratti di condotta insistenti sulla proprietà di quest'ultima;

Settore regionale Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico

  1. dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
  2. i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
  3. tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;
  4. i programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
  5. le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista;
  6. dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
  7. dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
  8. gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione−vagliatura e recupero di inerti dovranno essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;
  9. dovranno essere concordati, con i Comuni di Verolengo e Chivasso, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;

ARPA Piemonte

  1. in fase esecutiva dovranno essere valutate e verificate le sottospinte a cui la condotta potrebbe essere sottoposta in caso di esondazione del fiume Po e/o innalzamento della falda;
  2. in fase esecutiva dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti del settore e in particolare si dovrà valutare se occorre applicare il "DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 17 APRILE 2008" (G.U. 8−5−2008, n. 115 − suppl.);
  3. dovranno essere messe in atto adeguate procedure per la corretta gestione dei fanghi di perforazione;
  4. dovrà essere mantenuto un franco minimo di 10 m dalle sponde al fine di garantire lo sviluppo di una fascia tampone con funzioni di filtro per gli inquinanti di origine diffusa, corridoio ecologico e ricostruzione degli ecotoni riparali, così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs 152/06 (tutela delle aree di pertinenza fluviale);
  5. nel caso in cui siano previsti superamenti dei limiti acustici, la Direzione Lavori dovrà valutare la necessità di chiedere l'autorizzazione in deroga, per le attività di cantiere, in conformità ai criteri di zonizzazione acustica adottati dai Comuni di Verolengo e Chivasso; in ogni caso le operazioni più rumorose dovranno essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile per la popolazione (es.: 8,00−12,00; 14,00−18,00), interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es: 12,00−14,00);
  6. gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai recettori sensibili eventualmente presenti nelle aree limitrofe al cantiere;
  7. nel progetto esecutivo dovranno essere individuate tutte le aree di cantiere che dovranno essere oggetto di ripristino, specifico per destinazione d'uso del suolo, comprese anche tutte le piste di cantiere provvisorie, le aree di scavo e le aree di stoccaggio temporaneo;
  8. dovrà essere prevista la gestione dell'esubero degli inerti derivanti dalla posa della tubazione e lo smaltimento differenziato di eventuali macerie di manufatti stradali e dell'asfalto adottando operazioni che permettano il riciclaggio degli inerti (es. fresatura superficiale del manto bituminoso);
  9. al fine di mitigare gli impatti derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere previste, per l'intera durata della posa della condotta, l'adozione di misure di mitigazione atte a ridurre la polverosità (bagnatura delle aree di scavo) ed il transito dei mezzi (organizzazione del traffico di cantiere, rispetto di "fasce orarie protette" per minimizzare l'impatto acustico);
  10. al fine di ridurre ulteriormente gli impatti derivanti dall'occupazione di suolo agricolo si dovrà verificare che la profondità di posa della condotta non condizioni l'uso agricolo del suolo nella fascia di pertinenza del metanodotto;
  11. nel Comune di Verolengo dovranno essere verificate eventuali interferenze del metanodotto con gli impianti tecnologici della zona produttiva attraversata;

Ministero per i Beni e le Attività culturali − Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

  1. prima della posa delle tubazioni, si dovrà procedere con una attenta e costante assistenza archeologica allo scotico di apertura della pista, approfondendo le indagini negli eventuali punti di affioramento di materiali di interesse archeologico; resta inteso che anche nel caso di esito negativo dello scotico, gli ulteriori scavi di posa dei condotti dovranno essere ugualmente assistiti da archeologi di provata esperienza, diretti scientificamente dalla Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie;
  2. Snam Rete Gas S.p.A. dovrà trasmettere alla Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie i futuri aggiornamenti sullo svolgimento delle fasi progettuali e di appalto e dovrà comunicare i nominativi degli archeologi incaricati e la data di inizio dei lavori;

Settore regionale Attività negoziale e contrattuale − Espropri − Usi civici

in materia di Usi Civici:

  1. il Comune di Verolengo (TO) dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede Comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte − Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di USO CIVICO sui terreni interessati dall'opera e che saranno occupati e/o asserviti;
  2. qualora l'opera interessasse terreni vincolati, prima che inizino i lavori, il predetto Comune dovrà presentare, all' Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa come previsto dalla L. 1766/1927 e s.m.i.;
  3. viceversa il Comune di Chivasso (TO), prima dell'inizio dei lavori, risultando agli atti che la situazione è tuttora da definire, dovrà chiedere all' Ufficio regionale Usi Civici, la nomina di un Perito per l'accertamento dell'esistenza o meno di gravami di uso civico nel comprensorio comunale ovvero almeno sull'area interessata dall'opera (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea);
  4. qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Comune di Chivasso dovrà presentare all' Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, come previsto dalla L. 1766/1927 e s.m.i.;
  5. infatti l'"USO CIVICO" è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta;

in materia espropriativa:

  1. in caso di inadempienza a quanto sopraesposto in materia di Usi Civici, prima dell'inizio dei lavori, da parte dei Comuni di Verolengo (TO) e Chivasso (TO), la Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù" ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
  2. Snam Rete Gas S.p.A., dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore Politiche Energetiche, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;
  3. l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù presentata da Snam Rete Gas S.p.A. dovrà indicare nel dettaglio (con riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 24.11.1984, nonché al Decreto Ministero Sviluppo Economico 17.04.2008): la fascia di asservimento, quella di occupazione, la profondità effettiva di posa della tubazione e la distanza minima dalla medesima di future canalizzazioni sotterranee e/o fabbricati;
  4. tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare alla Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, Settore regionale Attività negoziale e contrattuale − Espropri − Usi civici;

Inoltre, si prescrive quanto segue:

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del d.p.g.r. 8/R/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Roberto Quaglia