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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 47−10857

Nulla osta all'Azienda Sanitaria Locale TO4 per la sottoscrizione dei contratti con i Soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di disporre il nulla osta all'ASL TO 4 per la stipulazione dei contratti proposti con i Soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 s.m.i., alle condizioni vincolanti di seguito indicate:

  1. Il corrispettivo complessivo dell'insieme dei contratti stipulandi per gli erogatori privati di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale dall'ASL BI per ciascun anno del biennio 2009−2010 non potrà risultare in ogni caso eccedente al costo complessivo consuntivizzato dell'anno 2008 per le attività in questione, al netto della regressione tariffaria e della valorizzazione delle prestazioni trasferite all'assistenza ambulatoriale; con la sola esclusione dei maggiori costi delle case di cura neuropsichiatriche che decorrono dalla data definita dal provvedimento regionale conclusivo della procedura di accertamento dei rispettivi nuovi requisiti organizzativi e strutturali, correlati allo specifico piano di riconversione funzionale;
  2. i contratti relativi al biennio 2009−2010 dovranno risultare integralmente applicativi delle D.G.R. nº 84−10526 del 29.12.2008 nonché della D.G.R. nº 21− 10726 del 9.2.2009;
  3. i contratti dovranno altresì garantire espressamente il rispetto dei vincoli derivanti dalle intese interregionali ( D.G.R. nº 85−10527 del 29.12.2008 con la Regione Liguria) per il governo dei flussi di mobilità dei cittadini non residenti nelle Regioni parti dell'accordo. Gli incrementi contrattuali connessi all'attività verso cittadini non residenti nella Regione Piemonte dovranno risultare compatibili con il governo dei flussi di cassa aziendali, tenuto conto dei tempi e modalità delle procedure di compensazione interregionali;
  4. successivamente alla notificazione del nulla osta a cura della Direzione regionale competente, l'azienda sanitaria locale destinataria dovrà assumere formale atto deliberativo di impegno al rispetto delle condizioni contenute nel presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)