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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009


Codice DB1107
D.D. 16 febbraio 2009, n. 80

Misura 121 del PSR 2007 − 2013 del Piemonte e Misura 121 "bietole" relativa al Reg. CE n. 320/06, art. 6 "Aiuto alla diversificazione". Approvazione delle linee guida per la valutazione da parte delle Province, nel corso dell'isttruttoria, della congruita' tra interventi e finalita' indicati in domanda. Modifica della determinazione Dirigenziale n. 1130 DA1100 dell'11.12.2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Misura 121 del P.S.R. 2007−2013 del Piemonte. e Approvazione delle Linee guida per la valutazione da parte delle Province, nel corso dell'istruttoria, della congruità tra interventi e finalità indicati in domanda.

In applicazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 130−9454 del 1.08.2008 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1130 DA1100 del 11.12.2008, in riferimento alle domande presentate a seguito delle DGR n. 73−7442 del 19.11.2007 e s.m.i. e n. 37−8475 del 27.03.2008 e s.m.i. ai sensi della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007−2013 del Piemonte (bando 2007 e bando 2008), di approvare le "Linee guida per la valutazione da parte delle Province, nel corso dell'istruttoria, della congruità tra interventi e finalità indicati in domanda", allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Modifica della Determinazione dirigenziale n. 1130 DA 1100 del 11.12.2008

La Determinazione dirigenziale n. 1130 DA 1100 del 11.12.2008, nella parte dedicata alla Misura 121, al punto B "Rideterminazione del punteggio e riposizionamento delle domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato da parte delle Province in fase istruttoria e fino alla fase di accertamento finale", è così modificata:

il quarto paragrafo:

"La rideterminazione del punteggio complessivo spettante a ciascuna domanda potrà avvenire solo in diminuzione. In altri termini il punteggio autoattribuito in fase di compilazione della domanda costituisce un tetto complessivo che non può essere superato, quantunque, in compensazione, siano possibili rideterminazioni anche in rialzo delle singole voci di priorità."

è cancellato e sostituito dal seguente:

"La rideterminazione del punteggio spettante a ciascuna domanda, sia per quanto riguarda il punteggio complessivo sia per le singole voci di priorità, potrà avvenire solo in diminuzione. In altri termini il punteggio autoattribuito in fase di compilazione della domanda non può essere aumentato in istruttoria, e neppure possono essere operate compensazioni tra le singole voci di priorità ".

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato