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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Rocca del Toro, lotti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nel Comune di Bagnolo Piemonte.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 10 giugno 2008 e del 23 dicembre 2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

  1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
  2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Rocca del Toro, lotti 1,2,3,4,5 e 6 nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dal Sig. Mauro MORINA, in qualità di Socio della Ditta MORINA & C. s.a.s., con sede legale in Via Delle Rocchette n. 2, Bibiana (TO), in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che riguarda un'area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà − a recupero ultimato − un raccordo morfologico con l'intorno.
  3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  4. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall' istante, come da progetto presentato;
  5. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Bagnolo e alla Provincia di Cuneo;
  6. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da eseguire nel corso dell'anno successivo;
  7. con riferimento alla zona di raccordo tra il ciglio di cava e l'intorno indisturbato, sia in corrispondenza del fronte principale, che dei fronti laterali, entro la prima stagione vegetativa utile successiva all'ottenimento del provvedimento autorizzativo comunale, la Ditta dovrà procedere alla risagomatura del versante con un'inclinazione non superiore a 30º, nonché alla realizzazione delle opere di regimazione delle acque previste e degli interventi di rivegetazione progettati.
  8. una volta completate le operazioni di impostazione del ciglio di cava, prima di procedere con i ribassi successivi dovrà essere completata la realizzazione della canaletta a lato della pista di accesso al piazzale e della vasca di decantazione prevista in progetto; tale vasca dovrà essere prontamente adeguata a seguito di ogni abbassamento del piazzale di cava;
  9. la coltivazione proceda dall'alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
  10. a seguito di ogni ribasso del piazzale dovrà essere posizionato un cordolo di protezione in blocchi lungo il limite di valle;
  11. durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione dovranno essere periodicamente condotti rilievi geostrutturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
  12. sul fronte di scavo residuo, a seguito di ogni ribasso, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disgaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia eventualmente instabili;
  13. per tutta la durata dell'intervento la Ditta dovrà provvedere alla manutenzione della pista di accesso al ciglio superiore di cava, al fine di assicurare il transito dei mezzi in condizioni di sicurezza;
  14. per tutta la durata dell'intervento dovrà essere garantito l'accesso al Corso cave Balma Oro. Il nuovo tratto della pista di accesso al Corso cave Balma Oro dovrà essere provvisto di cordolo in blocchi con rete di protezione al fine di garantire il transito dei mezzi in condizioni di sicurezza;
  15. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva dovranno essere conferiti esclusivamente all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come dichiarato dalla Ditta istante nella documentazione progettuale prodotta;
  16. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo all'adeguamento della rete di drenaggio con l'evoluzione della coltivazione;
  17. ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
  18. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale;
  19. tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l'avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile;
  20. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
  21. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
  22. nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;
  23. l'impianto delle specie arboreo−arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, che il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo−arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;
  24. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura del nuovo tracciato della Strada Balma Oro, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di idrosemina e messa a dimora di talee di salicone, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della strada. Qualora nel corso degli scavi si riscontrassero criticità puntuali legate ad eventuali instabilità in corrispondenza delle nuove scarpate, dovranno essere realizzati adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno;
  25. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
  26. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 10 giugno 2008 e del 23 dicembre 2008, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASL CUNEO 1, della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto, del Settore regionale Pianificazione e Verifica attività estrattive, in quanto i predetti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

7. Di rinviare il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione e con la condizione che i lavori di rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs.227/2001, autorizzati con D.G.C. n. 235 del 04.11.2008, vengano iniziati entro un anno dalla data di rilascio della predetta autorizzazione comunale e siano ultimati entro 2 anni dalla data di inizio.

8. Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/78 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

− sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

− facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

− subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte − Dipartimento di Cuneo − Settore VIA − Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 17.01.2009.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)