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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Sampeyre (Cuneo)

Delibera C.C. n. 4 del 06/02/2009 "Modifiche al Regolamento edilizio vigente ai sensi art. 3 comma 10 L.R. 19/99 − Approvazione".

Il Consiglio Comunale

Omissis

delibera

1) di modificare l'art.36 introducendo il comma 1bis e l'art.56 introducendo il comma 4; come risulta dal testo degli articoli interessati allegati alla presente delibera;

2) di dichiarare che tale modifica è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548−9691.

3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) di dare atto che la presente deliberazione, contenente il testo modificato, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Stralcio articoli modificati

Art. 36
Altezza interna dei locali abitativi ed altri requisiti funzionali e dimensionali

(Omissis)

1 bis. La norma del comma 1 precedente relativa alla misurazione dell'altezza interna "sottotrave" non si applica agli interventi di recupero di fabbricati esistenti ove si mantengano o prevedano solai realizzati con travi in legno in vista. In tal caso la misura dell'altezza interna si effettua "sotto tavolato".

Art. 56
sporgenze fisse e mobili

(Omissis)

4. Le limitazioni di cui alle lettere a) e c) del secondo comma precedente non si applicano qualora lo spazio pubblico o di uso pubblico sul quale debbono aggettare le sporgenze sia, per larghezza, pendenza o altri motivi, non transitabile con autovetture. In tal caso tuttavia le condizioni per realizzare eventuali aggetti debbono essere accertate dall'Amministrazione Comunale mediante delibera di Giunta ed in ogni caso sono ammesse sporgenze ad una altezza non inferiore a m.2,70 dal piano dello spazio pubblico o di uso pubblico.