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Bollettino Ufficiale n. 10 del 12 / 03 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Brusnengo (Biella)

Modifica allo Statuto Comunale (approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2009).

(omissis)

Sostituire l'art. 14 con il seguente:

Art. 14

Funzionamento del Consiglio
Decadenza dei Consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima, per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria ed un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, entro i termini prescritti per il recapito degli avvisi di convocazione ai Consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, almeno la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che deve essere prevista già all'atto della prima convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, con la presenza di almeno quattro Consiglieri oltre il Sindaco;

d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del Consiglio.

  1. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio con relativo capogruppo:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste elette.

  1. Il consigliere è tenuto a giustificare, per iscritto, l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dopo data della avvenuta seduta del Consiglio.
  2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive oppure a cinque sedute anche non consecutive, nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dal recapito dell'avviso.
  3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

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