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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09


Codice DA1408
D.D. 12 novembre 2008, n. 2707

Autorizzazione idraulica − pratica n. 2130 − Comune di Lozzolo − interventi di manutenzione idraulica alvei e sponde reticolo idrografico nel territorio comunale − lavori finanziati ai sensi della L.R. n. 54/19775.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Lozzolo ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

− il materiale di risulta proveniente dalle movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario;

− le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

− i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/10/2009. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

− il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

− ad avvenuta ultimazione, il comune di Lozzolo dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

− il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

− l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

− l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23 lettera b) del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R, fatte salve eventuali determinazioni da parte del Corpo Forestale dello Stato circa il valore del legname tagliato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.

Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli