Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09


Codice DA1406
D.D. 12 novembre 2008, n. 2703

R.D.523/1904 − Polizia idraulica n. 4670 − Realizzazione di un ponte carrabile sul Rio Gironda in loc. Tetti Ballerina del comune di Peveragno (CN) − Richiedente: Amministrazione Comunale di Peveragno −

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Peveragno con sede in Piazza P. Toselli,30 − Peveragno a eseguire l'opera secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

il ponte potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo